Corte di cassazione penale sez. VI, 11 giugno 2014, n. 24641 (ud. 27 febbraio 2014)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 2/2015
LEGITTIMITÀ
ciale del condannato ove l’adempimento dei debiti di giu-
stizia lo renderebbe troppo gravoso, in relazione alle sue
condizioni economiche, e potrebbe ingenerare nuove spin-
te criminogene (Sez. I, n. 13611 del 13 marzo 2012, dep.
12 aprile 2012, Valenti Rv. 252292; Sez. I, n. 14541 del 24
gennaio 2006, dep. 27 aprile 2006, Mangione, Rv. 233939).
2. Alla luce di quanto precede va disposto, a norma del-
l’art. 623 c.p.p., comma 1, lett. a), l’annullamento dell’ordi-
nanza impugnata con rinvio al Magistrato di sorveglianza
di Lecce, il quale, come imposto dall’art. 627 c.p.p., comma
3, si uniformerà al principio di diritto sopra enunciato.
(Omissis)
coRte di cassazione penale
sez. vi, 11 giugno 2014, n. 24641
(ud. 27 febbRaio 2014)
pRes. gaRRibba – est. de amicis – p.m. volpe (paRz. diff.) – Ric. p.g. in
pRoc. scocco ed altRi
Esercizio arbitrario delle proprie ragioni y Con
violenza sulle cose y Titolarità del diritto y Persona
offesa y Individuazione y Querela y Motivazione y
Fattispecie in tema di utilizzo di passo carrabile
verso un’area adibita a parcheggio comune, grazie
a rapporti di buon vicinato.
. La legittimazione a proporre querela per il reato di
esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza
sulle cose spetta sia al titolare di un diritto reale assoluto
sulla “res” oggetto di violenza, sia a chi eserciti sulla cosa
un legittimo “ius possessionis” signif‌icativo di una diret-
ta relazione con la medesima. (Fattispecie nella quale la
Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata laddo-
ve aveva escluso la titolarità del diritto di querela in capo
ad un soggetto che aveva fruito di un passaggio carrabile,
verso un’area adibita a parcheggio comune, non in virtù
di un titolo opponibile ai terzi, ma solo grazie ai rapporti
di buon vicinato in origine esistenti con le altre parti).
(c.p., art. 120; c.p., art. 392) (1)
(1) Orientamento consolidato della S.C. Ex multis, v. Cass. pen., sez.
VI, 11 luglio 2008, n. 28952, in Riv. pen. 2008, 617; Cass. pen., sez.
VI, 5 maggio 2004, n. 21090, ivi 2005, 612 e Cass. pen., sez. VI, 24
dicembre 1985, n. 12481, in Ius&Lex dvd n. 1/2015, ed. La Tribuna.
svolgimento del pRocesso
1. Con sentenza del 13 dicembre 2012 la Corte d’appello
di L’Aquila, in parziale riforma della sentenza in data 24
settembre 2009 del Tribunale di Chieti, Sezione distaccata
di Ortona, appellata dagli imputati Campanella Maria,
Campanella Elena e Scocco Luciano, oltre che dalle parti
civili (La Sorda Concetta, Antonucci Almo, Antonucci
Luciano, Antonucci Fausto, Antonucci Paola Gilda e An-
tonucci Manuela), ha dichiarato non doversi procedere
nei confronti degli imputati in ordine al reato ex art. 392
c.p.p., loro ascritto in danno di Antonucci Almo (per avere,
in Francavilla al Mare il 21 settembre 2006, esercitato un
preteso diritto facendosi ragione da sé medesimi, appo-
nendo, su un’area di proprietà privata e di uso comune,
dei paletti di ferro cementati sul terreno e due grosse f‌io-
riere al f‌ine di impedire a La Sorda Concetta e Antonucci
Almo l’accesso con veicoli all’area di uso comune, sempre
utilizzata per la sosta delle autovetture), perché l’azione
penale non avrebbe potuto essere iniziata per difetto di
valida querela; ha inoltre assolto gli imputati dal medesi-
mo reato, commesso anche in danno di La Sorda Concetta,
perché il fatto non costituisce reato.
1.1. All’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale
di Chieti, Sezione distaccata di Ortona, aveva dichiarato
Campanella Maria, Campanella Elena e Scocco Luciano
colpevoli del reato loro ascritto e li aveva condannati alla
pena, sospesa, di Euro duecento di multa, oltre al risar-
cimento dei danni ed alla rifusione delle spese in favore
delle parti civili.
2. Avverso la su indicata sentenza della Corte d’appello
di L’Aquila hanno proposto ricorso per cassazione i difen-
sori delle costituite parti civili, deducendo una serie di
doglianze il cui contenuto viene qui di seguito sintetica-
mente riassunto.
2.1. Violazione di legge con riferimento agli artt. 392
- 393 c.p. ed omessa motivazione sugli appelli presentati
dalle parti civili in merito alla condanna degli imputati al
risarcimento del danno ed alla rifusione delle spese, avuto
riguardo al fatto che è stata ritenuta valida la querela pro-
posta da La Sorda Concetta in data 21 dicembre 2006, e
non quella di Antonucci Almo, in evidente contraddizione
con il principio posto dall’art. 122 c.p..
2.2. Esercizio da parte della Corte d’appello di una
potestà riservata dalla legge ad organi legislativi ed am-
ministrativi, ovvero non consentita ai pubblici poteri ex
art. 606, lett. a), c.p.p. con riferimento alla negazione del
diritto di querela alla persona offesa dal reato contestato
ed alla comproprietà - contitolarità della concessione ed
autorizzazione del passo carrabile illecitamente interclu-
so, non essendo possibile ritenere il contrario sulla scorta
delle risultanze processuali.
2.3. Violazioni di legge con riferimento agli artt. 392,
393, 42, 43 e 5 c.p. e artt. 529, 530, 533, 535, 536, 537, 538,
539, 540, 541 e 543 c.p.p., nonché agli artt. 3, 24, 111 e 112
Cost., richiamandosi il contenuto dei due motivi succes-
sivi.
2.4. Inosservanza di norme processuali stabilite: a) a
pena di nullità - ex art. 178, lett. c), c.p.p. - riguardo all’inter-
vento, assistenza e rappresentanza degli imputati da parte
dell’Avv. Di Lorenzo, nonostante la nomina agli atti dell’Avv.
Zanno e del dott. Marini, ex art. 364 c.p.p., in violazione del-
l’art. 96 c.p.p., avendo gli imputati diritto di nominare non
più di due difensori di f‌iducia; b) a pena di inutilizzabilità,
ex art. 63 c.p.p., riguardo alle dichiarazioni contraddittorie
e indizianti dei testi della difesa (Di Rico, Giove, Gaspari
Fabrizia, ecc), mentre le confessioni degli imputati nel
corso delle indagini e dei processi in sede penale e civile
sono state omesse; le dichiarazioni testimoniali a difesa de-
gli imputati, inoltre, sono state illegittimamente acquisite
ex art. 191 c.p.p., in ordine al deposito della lista testi da
parte dell’Avv. Di Lorenzo, sfornito di valido mandato pro-

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