Corte di cassazione penale sez. IV, 21 ottobre 2014, n. 43845 (ud. 26 settembre 2014)

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giur
2/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
coRte di cassazione penale
sez. iv, 21 ottobRe 2014, n. 43845
(ud. 26 settembRe 2014)
pRes. bRusco – est. gRasso – p.m. iacoviello (conf.) – Ric. lambiase
guida in stato di ebbrezza y Accertamento y Al-
coltest y Rif‌iuto di sottoporsi all’alcoltest y Circo-
stanza aggravante di aver causato un incidente y
Conf‌igurabilità y Conseguenze y Sostituzione della
pena inf‌litta con il lavoro di pubblica utilità y Pos-
sibilità y Esclusione.
guida in stato di ebbrezza y Accertamento y Al-
coltest y Rif‌iuto di sottoporsi all’alcoltest y Avviso
della facoltà di farsi assistere da un difensore y
Necessità y Esclusione.
guida in stato di ebbrezza y Accertamento y Al-
coltest y Rif‌iuto di sottoporsi all’alcoltest y Reati
autonomi y Sussistenza.
. La circostanza aggravante di aver provocato un inci-
dente stradale, la cui sussistenza preclude all’imputato
la possibilità di ottenere la sostituzione della pena in-
f‌litta con il lavoro di pubblica utilità, è conf‌igurabile
anche rispetto al reato di rif‌iuto di sottoporsi all’ac-
certamento per la verif‌ica dello stato di ebbrezza, in
ragione del richiamo operato dall’art. 186, comma set-
timo, al comma secondo lett. c) del medesimo articolo,
il quale, a sua volta, è richiamato dal comma secondo
bis, disciplinante l’aggravante in oggetto. (nuovo c.s.,
art. 186) (1)
. Quando si procede per il reato di guida in stato di eb-
brezza, l’obbligo di dare avviso al conducente della fa-
coltà di farsi assistere da un difensore per l’attuazione
dell’”alcoltest” non ricorre se l’imputato abbia rif‌iutato
di sottoporsi all’accertamento. (nuovo c.s., art. 186;
c.p.p., art. 354; c.p.p., art. 356; att. c.p.p., art. 114) (2)
. Il reato di rif‌iuto di sottoporsi agli accertamenti alcoli-
metrici costituisce una distinta e autonoma fattispecie
incriminatrice rispetto al reato di guida in stato di eb-
brezza, in quanto il rinvio dell’art. 186, comma settimo,
cod. strada al comma secondo, lett. c) della medesima
disposizione riguarda solo il trattamento sanzionatorio.
(nuovo c.s., art. 186) (3)
(1) Principio che si ritrova anche in Cass. pen., sez. IV, 26 febbraio
2014, n. 9318, in Ius&Lex dvd n. 1/2015, ed. La Tribuna. Contra, nel
senso di escludere la conf‌igurabilità dell’aggravante in oggetto nel
caso di rif‌iuto di sottoporsi all’accertamento dello stato di ebbrezza,
in considerazione della diversità ontologica delle fattispecie, si veda
Cass. pen., sez. IV, 30 maggio 2014, n. 22687, ibidem.
(2) In genere, sull’avviso al conducente sottoposto agli accertamenti
alcolimetrici della facoltà di farsi assistere da un difensore di f‌iducia,
v. Cass. pen., sez. IV, 3 settembre 2013, n. 36009, in questa Rivista
2013, 1018, con nota di R. BORRI, Alcooltest e avviso della facoltà di
farsi assistere da un difensore. Si veda, inoltre Cass. pen., sez. IV, 11
marzo 2008, n. 10850, ivi 2008, 852, precisa che l’obbligo di farsi as-
sistere da un difensore in occasione dell’effettuazione dell’alcooltest
non sussiste qualora l’accertamento venga eseguito in via esplorati-
va, “risultando espressione di un’attività di polizia amministrativa”.
(3) Utili riferimenti sul rif‌iuto di sottoporsi agli accertamenti alcoli-
metrici si ritrovano in Cass. pen., sez. IV, 15 novembre 2013, n. 45919,
in Ius&Lex dvd n. 1/2015, ed. La Tribuna.
svolgimento del pRocesso
1. Il Tribunale di Milano, con sentenza dell’8 febbraio
2012, condannò Lambiase Antonio, giudicato colpevole del
reato di guida in stato d’ebbrezza alcolica aggravato dal-
l’aver cagionato un incidente stradale, nonché del reato
di rif‌iuto di sottoporsi all’accertamento alcolimetrico, alla
pena stimata di giustizia, effettuata la riduzione del pre-
scelto rito abbreviato, nonché alle sanzioni amministrative
accessorie della sospensione della patente di guida e della
conf‌isca dell’autovettura.
2. La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 4 otto-
bre 2013, rigettata l’impugnazione proposta dall’imputato,
confermò la statuizione di primo grado.
3. Avverso quest’ultima sentenza Lambiase Antonio
propone ricorso per cassazione prospettando plurime
censure.
3.1. Con i primi due motivi il ricorrente, sia sotto il pro-
f‌ilo della violazione di legge che del difetto motivazionale
in questa sede rilevabile, denunzia vizio della contestazio-
ne, lesivo del contraddittorio. L’addebito che si muove nel
capo d’imputazione è quello di aver guidato autovettura in
stato d’ebbrezza alcolica. La circostanza del rif‌iuto a sotto-
porsi all’alcoltest non assume il signif‌icato d’incolpazione
di quest’ulteriore trasgressione, quanto di una enunciazio-
ne accessoria incidentale. La conferma di un tale convin-
cimento il Lambiase reputa di trarla dagli stessi atti del
P.M., il quale durante il corso delle indagini non aveva mai
evidenziato un tale rimprovero. L’impugnante, inoltre, non
condivide la conclusione del Giudice di merito, secondo
il quale andava esclusa la paventata lesione in quanto il
Lambiase aveva avuto modo di difendersi, conoscere tut-
ti gli atti e liberamente decidere di essere giudicato col
rito abbreviato, poiché: “Non garantisce lo svolgimento di
un’effettiva difesa la presa visione degli atti processuali
e la scelta di un rito alternativo, allorquando difetti la
contestazione di una delle due ipotesi di reato per le quali
è stata emessa sentenza e in ordine alla quale non è stato
svolto alcun rilievo difensivo”.
3.2. Con il terzo motivo, denunziante violazione di
legge, il ricorrente critica la condanna per guida in stato
d’ebbrezza per mancato accertamento di un tale stato,
desunto solo per via sintomatica dal Tribunale. Il primo
Giudice aveva negato di ricondurre il fatto all’ipotesi co-
stituente solo violazione amministrativa di cui all’art. 186,
lett. a) C.d.S. ponendo l’accento su un corollario sinto-
matico, a suo dire, univoco (alitosi alcolica, occhi lucidi,
condotta di guida). La Corte d’appello aveva reputato di
giungere alla stessa conclusione attraverso un’operazione
ermeneutica (il richiamo al comma 2, lett. e, operato nel
comma 7) non condivisa dal ricorrente. I due reati (guida
in stato d’ebbrezza e rif‌iuto) devono considerarsi perfet-
tamente autonomi e il richiamo operato dal comma 7 al
comma 2, lett. c), a seguito della reintroduzione del reato
di rif‌iuto di sottoporsi agli accertamenti, ha solo valenza

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