Corte di cassazione penale sez. IV, 27 ottobre 2014, n. 44811 (ud. 3 ottobre 2014)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 2/2015
LEGITTIMITÀ
te è insostenibile per gli inaccettabili risultati pratici cui
condurrebbe. Se fosse, vera, infatti, ne seguirebbe che:
(a) il coautore del danno, risarcito il danno per intero
nelle mani dei congiunti della vittima, avrebbe il diritto di
regresso ex art. 2055, comma 2, c.c., nei confronti di quelli
tra i danneggiati che fossero anche eredi della vittima,
sicchè il risarcimento si ridurrebbe ad una partita di giro;
(b) se si negasse il regresso al coautore del danno, per
evitare la irrazionale conseguenza di cui si è appena detto,
si perverrebbe alla altrettanto inaccettabile conseguenza
di scindere l’art. 2055 c.c., e di applicarlo nella parte in
cui prevede la responsabilità solidale, e disapplicarlo nella
parte in cui prevede il regresso, in spregio dei più elemen-
tari canoni interpretativi;
(c) equiparare chi per colpa concausi la propria morte
ad un comune “corresponsabile” ex art. 2055 c.c. condur-
rebbe all’assurdità di dovere ammettere che l’avente dirit-
to al risarcimento che non sia erede (ad es., il convivente
more uxorio ovvero il fratello di chi, morendo, lasci moglie
e f‌igli) in caso di insolvenza del terzo corresponsabile po-
trebbe rivolgersi agli eredi della vittima, quali successori
nel “debito” sorto in capo al defunto per effetto dell’ucci-
sione di stesso;
(d) sostenere che uccidere se stessi sia un fatto illeci-
to condurrebbe ad ammettere che il congiunto non erede
possa domandare al congiunto erede il risarcimento del
danno anche nel caso di suicidio della vittima, posto che
la responsabilità civile sorge tanto dai fatti colposi, quanto
da quelli dolosi.
La evidente inaccettabilità di tali conclusioni rende
evidente la insostenibilità della premessa da cui muovono,
ovvero che chi concausa, insieme alla vittima, la morte
d’una persona debba risarcire il danno dei congiunti per
intero, in applicazione dell’art. 2055 c.c..
4.8. La regola secondo cui il concorso di colpa della
vittima, nel caso di sua morte, è opponibile ai congiunti
di questa, è pienamente operante anche nella materia
dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile.
Essa infatti non solo non collide col diritto comunitario,
ma anzi è sottratta alla disciplina di esso.
Lo ha ripetutamente stabilito la Corte di giustizia del-
l’Unione europea (da ultimo con le sentenze pronunciate
da Corte giustizia CE, sez. III, 9 giugno 2011, Lavrador, in
causa C-409/09, e da Corte giustizia CE, sez. II, 17 marzo
2011, Carvalho Ferreira Santos, in causa C-484/09).
In queste due decisioni la Corte di Lussemburgo era
stata chiamata a stabilire se fossero compatibili col diritto
comunitario le norme di diritto nazionale le quali:
(a) escludano in tutto od in parte il diritto al risarci-
mento del danno da sinistri stradali in conseguenza del
concorso colposo della vittima;
(b) ripartiscano in via presuntiva la colpa di un sinistro
stradale, quando non sia possibile ricostruirne la dinami-
ca, limitando conseguentemente il diritto al risarcimento
del danno vantato dalla vittima.
E ad ambedue i quesiti è stata data risposta afferma-
tiva.
Per pervenire a questa conclusione i giudici di Lus-
semburgo hanno affermato che l’obbligo di copertura, da
parte dell’assicurazione della responsabilità civile, dei
danni causati da autoveicoli a soggetti terzi costituisce un
aspetto distinto rispetto a quello dell’ampiezza del risar-
cimento a favore di tali terzi a titolo della responsabilità
civile dell’assicurato. Solo il primo è def‌inito e garantito
dalla normativa dell’Unione, mentre la seconda è sostan-
zialmente disciplinata dal diritto nazionale.
Pertanto, quando il diritto interno di uno Stato mem-
bro detta regole in materia di responsabilità civile, le quali
limitino o escludano il diritto al risarcimento della vittima
di un sinistro stradale, tali norme riguardano un aspetto
non disciplinato dal diritto comunitario.
4.9. Per tutte le ragioni sopra esposte, deve dunque
concludersi affermando il seguente principio di diritto, al
quale la Corte d’appello si atterrà in sede di rinvio:
il risarcimento del danno (patrimoniale e non) patito
jure proprio dai congiunti di persona deceduta per colpa
altrui deve essere ridotto in misura corrispondente alla
percentuale di colpa ascrivibile alla stessa vittima.
5. Le spese.
Le spese del giudizio di legittimità e dei gradi prece-
denti di merito saranno liquidate dal giudice del rinvio, ai
sensi dell’art. 385, comma 3, c.p.c.. (Omissis)
coRte di cassazione penale
sez. iv, 27 ottobRe 2014, n. 44811
(ud. 3 ottobRe 2014)
pRes. bRusco – est. seRRao – p.m. delehaye (conf.) – Ric. s.
Responsabilità da sinistri stradali y Omicidio
colposo y Aggravante della violazione della norma-
tiva sulla circolazione stradale y Ambito di operati-
vità y Indicazione y Fattispecie in tema di manuten-
zione stradale.
. In tema di responsabilità per omicidio colposo da sini-
stro stradale, la circostanza aggravante della violazione
della normativa sulla circolazione stradale è ravvisabile
non solo quando la violazione della normativa di riferi-
mento sia commessa da utenti della strada alla guida
di veicoli ma anche nel caso di violazione di qualsiasi
norma che preveda a carico di un soggetto, pur non
impegnato in concreto nella fase della circolazione, un
obbligo di garanzia f‌inalizzato alla tutela della sicurez-
za degli utenti della strada. (Fattispecie in cui è stata
ritenuta conf‌igurabile l’aggravante nei confronti del
caposquadra incaricato di dirigere i lavori di manuten-
zione della strada, il quale, omettendo di apporre ido-
nea segnaletica temporanea, determinava l’insorgenza
di una situazione di pericolo, costituita dalla presenza
di un dosso non visibile, a causa del quale si verif‌icava
il sinistro stradale in cui perdeva la vita un motocicli-
sta). (c.p., art. 589) (1)
(1) Analogamente v. Cass. pen., sez. IV, 12 giugno 2012, n. 23152, in
Riv. pen. 2013, 1062.

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