Corte di cassazione penale sez. IV, 4 settembre 2014, n. 36889 (ud. 16 aprile 2014)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 1/2015
LEGITTIMITÀ
bensì soltanto a tutela di una regola di competenza per
valore, sebbene in ragione dell’esclusione della regola di
competenza per materia del tutto inesattamente ravvisata
dal giudice di pace.
Il principio di diritto che viene in rilievo è il seguente:
«Ai sensi dell’art. 45 c.p.c., l’esperimento del regolamento
di competenza d’uff‌icio postula che, emessa dal giudice
adito per un determinato processo una pronuncia di-
chiarativa della incompetenza per materia o per territo-
rio inderogabile e riassunta la causa davanti al giudice
ritenuto competente, quest’ultimo si ritenga a sua volta
incompetente sotto gli stessi prof‌ili e sostenga quindi che
la competenza per ragioni di materia o di territorio inde-
rogabile spetta al primo ovvero ad un terzo giudice, con
la conseguenza che deve essere dichiarato inammissibile
il conf‌litto di competenza qualora il secondo giudice, in-
dicato come competente per materia dal primo giudice e
davanti al quale la causa è stata riassunta, nell’escludere
di essere munito di competenza per materia, sostenga che
la competenza spetti ad altro giudice per ragioni di valore,
dovendo ritenersi ogni questione relativa a questo ultimo
prof‌ilo preclusa.» (Cass. (ord.) n. 19792 del 2008; in senso
conforme. Cass. (ord.) n. 6464 del 2011 e (ord.) n. 13364
del 2012). Principio la cui validità è stata ribadita da Cass.
sez. un. n. 21582 del 2011 e, da ultimo, da Cass. (ord.) n.
3538 del 2014.
L’istanza di regolamento di competenza d’uff‌icio è, dun-
que, dichiarata inammissibile ed il giudizio dovrà rimanere
radicato dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, Sezione
Distaccata di Torre del Greco, salvo che al momento della
riassunzione quest’ultima non sia più operativa, nel qual
caso la controversia sarà trattata davanti alla sede cen-
trale. (Omissis)
corTE Di cASSAZioNE pENALE
SEZ. iv, 4 SETTEmbrE 2014, N. 36889
(UD. 16 ApriLE 2014)
prES. SirENA – EST. iZZo – p.m. cEDrANGoLo (Diff.) – ric. piLATi
Guida in stato di ebbrezza y Accertamento y
Modalità y Elementi sintomatici y Rilevanza y Esclu-
sione.
. In tema di guida in stato di ebbrezza, l’indicazione
normativa di precisi parametri numerici per la conf‌igu-
rabilità delle fattispecie penalmente rilevanti compor-
ta che la tipicità del fatto non è ancorata al semplice
stato di ebbrezza ma anche all’accertamento specif‌ico
e non meramente sintomatico del loro superamento,
solo in presenza del quale vi è certezza del fatto tipico e
del conseguente regime sanzionatorio da applicare, nel
rispetto del principio di legalità. (In applicazione del
principio la Corte ha ritenuto non provato lo stato di
ebbrezza alcolica emergente da elementi sintomatici,
quali le testimonianze dei verbalizzanti e delle vittime
del sinistro stradale in ordine allo stato confusionale
dell’imputato e l’allontanamento di quest’ultimo
dall’ospedale prima del prelievo dei liquidi biologici).
(nuovo c.s., art. 186) (1)
(1) Sul punto occorre rilevare che Cass. pen., sez. IV, 25 ottobre 2013,
n. 43729, in questa Rivista 2014, ha sottolineato che il superamento
delle soglie del tasso alcolemico, rilevante ai f‌ini della valutazione
del disvalore del fatto, integra una presunzione assoluta di stato di
ebbrezza che non ammette prova contraria. Di segno opposto Cass.
pen., sez. IV, 29 maggio 2014, n. 22239, ivi 2014, 816; Cass. pen., sez.
IV, 12 luglio 2013, n. 30231, ivi 2013, 1117 e Cass. pen., sez. IV, 12
luglio 2012, n. 27940, ivi 2013, 286, secondo le quali, non costituendo
l’esame strumentale (alcoltest) una prova legale, l’accertamento
della concentrazione alcolica può avvenire in base ad elementi sin-
tomatici per tutte le ipotesi di reato previste dall’art. 186 cod. strada
e, qualora vengano oltrepassate le soglie superiori, la decisione deve
essere sorretta da congrua motivazione.
SvoLGimENTo DEL procESSo
1. Con sentenza del 18 luglio 2013 la Corte di Appello
di Milano confermava la pronuncia di primo grado con
la quale Pilati Stefano era stato condannato alla pena di
mesi otto di arresto ed Euro 4.000 = di ammenda per la
contravvenzione di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, per
avere guidato un auto Mercedes in stato di ebbrezza, con
tasso alcolemico superiore a g/l 1,50, con l’aggravante di
avere provocato un incidente stradale (acc. in Milano il 28
dicembre 2008). Osservava la Corte che la responsabilità
dell’imputato emergeva da elementi sintomatici raccolti
attraverso le deposizioni dei verbalizzanti e delle vittime
dell’incidente, che avevano riferito che il Pilati non ap-
pariva lucido e pronunciava frasi sconnesse. Recatosi in
ospedale, se ne era allontanato prima di effettuare i pre-
lievi dei liquidi biologici.
Sulla base di tali valutazioni la corte distrettuale con-
fermava la condanna e le sanzioni accessorie della sospen-
sione della patente e della conf‌isca del veicolo.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore
dell’imputato, lamentando la erronea applicazione della
legge penale ed il vizio di motivazione laddove la condanna
era stata pronunciata in assenza di prova del superamento
dei limiti stabiliti dalle soglie del tasso alcolemico indicate
nell’art. 186. Violando le esplicite disposizioni dell’art. 379
reg. att. C.d.S., che impongono due rilevazioni per stabilire
la sussistenza dello stato di ebbrezza. Lamentava, inoltre,
il difetto di motivazione in ordine alla commisurazione
della pena.
moTivi DELLA DEciSioNE
1. Il ricorso è fondato.
2. Come è noto, l’art. 186 C.d.S., correla la prova dell’eb-
brezza al superamento della soglia del tasso alcolemico di
g/l 50. Inoltre determina tre fasce percentuali per valutare
il disvalore del fatto e punirlo solo amministrativamente
(fascia “a”), ovvero penalmente, con diversa misura della
pena, a seconda della entità del tasso (fascia “b” e “e”).
In tale contesto, il superamento del limite integra una
presunzione di stato di ebbrezza, il che si giustif‌ica con il
fatto che tale contravvenzione ha natura di reato ostativo,
rispetto a più gravi delitti contro la integrità f‌isica e la vita
della persona umana che lo stato di ebbrezza agevola nella

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