Corte di cassazione penale sez. I, 23 aprile 2015, n. 17045 (c.c. 19 marzo 2015)

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LEGITTIMITÀ
corte di cassazione penaLe
sez. i, 23 apriLe 2015, n. 17045
(c.c. 19 marzo 2015)
pres. cortese – est. boni – p.m. izzo (diff.) – ric. poLini
Esecuzione in materia penale y Pene detentive
y Provvedimenti del P.M. y Sospensione dell’esecu-
zione ai sensi dell’art. 656 c.p.p. y Divieto di reite-
razione y In relazione a provvedimento successivo
che inglobi il precedente y Cumulo delle condanne
y Riferimento alla “stessa condanna” ex art. 656,
comma 7, c.p.p. y Interpretazione.
. La sospensione dell’ordine di esecuzione ai sensi
dell’art. 656, comma settimo, c.p.p., funzionalmente
preordinata al possibile conseguimento di una misu-
ra alternativa alla detenzione, qualora già disposta
in relazione ad alcuna delle condanne oggetto del
provvedimento di unif‌icazione di pene concorrenti,
non può essere reiterata in relazione al successivo
provvedimento che inglobi il precedente nell’ipote-
si in cui la domanda di misura alternativa sia stata
rigettata, a nulla rilevando che la pena complessiva
risultante dal cumulo rientri nei limiti in cui la so-
spensione stessa è imposta. Infatti, una volta operato
il cumulo, di per sé obbligatorio, l’espressione “stessa
condanna”, contenuta nell’art. 656, comma settimo,
c.p.p., deve essere intesa come una delle condanne
comprese nel cumulo, che, comportando la contem-
poranea esecuzione di tutte le condanne come se fos-
sero riferibili ad un unico titolo esecutivo, costituito
appunto dal provvedimento di unif‌icazione delle pene
concorrenti, preclude di porre separatamente in ese-
cuzione le singole condanne al f‌ine di consentire che,
autonomamente considerate, se ne possa sospendere
l’esecuzione. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 656; c.p.p.,
art. 663; c.p.p., art. 666) (1)
(1) Sostanzialmente in termini si esprime Cass. pen., sez. I, 10 ago-
sto 2006, n. 29087, in questa Rivista 2007, 645. Nello stesso senso
si vedano, inoltre, Cass. pen., sez. I, 10 maggio 2002, n. 17885, ivi
2003, 160 e Cass. pen., sez. I, 16 marzo 1999, n. 6355, in Ius&Lex dvd
n. 2/2015, ed. La Tribuna. In senso difforme si veda Cass. pen., sez.
I, 8 gennaio 2004, n. 271, ibidem, che sottolinea come la previsione
contenuta nell’art. 656, comma settimo, c.p.p., che vieta un’ulteriore
sospensione «per la stessa condanna», non può essere interpretata in
senso estensivo oltre il caso ivi contemplato, in contrasto con il con-
solidato principio giurisprudenziale in base al quale il cumulo deve
essere sciolto, quando ne possano derivare effetti pregiudizievoli per
l’interessato.
svoLgimento deL processo
1. Con ordinanza resa il 20 agosto 2014 la Corte di
Appello di Ancona, pronunciando quale giudice dell’ese-
cuzione, respingeva l’istanza, avanzata dal condannato
Giovanni Polini, al f‌ine di ottenere la revoca dell’ordine
di esecuzione, emesso dal Procuratore generale presso
la stessa Corte di appello in data 25 giugno 2014 e la so-
spensione dell’esecuzione della pena detentiva, come ri-
determinata per effetto del provvedimento di applicazione
della continuazione in sede esecutiva, emesso dalla Corte
di appello di Ancona in data 29 maggio 2014.
1.1 A fondamento della decisione, la Corte di merito
rilevava che la sospensione dell’esecuzione non era am-
missibile in favore di soggetto condannato, resosi non re-
peribile e da considerarsi latitante perchè sottrattosi alla
disposta carcerazione e che la valutazione dei presupposti
di accesso a misura alternativa alla detenzione era con-
sentita soltanto a fronte della cessazione della latitanza e
non in via anticipata rispetto a tale evento.
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso
l’interessato a mezzo dei suoi difensori, i quali con il pri-
mo motivo lamentano violazione di legge e vizio di moti-
vazione, contraddittoria e manifestamente illogica. Hanno
quindi riassunto le vicende esecutive riguardanti il Polini
nel modo seguente:
- il ricorrente aveva riportato condanna alla pena di
anni quattro e mesi tre di reclusione per il delitto di cui
all’art. 416 c.p., giusta sentenza irrevocabile della Corte di
appello di Bologna del 29 giugno 2007, in riferimento alla
quale il locale Procuratore generale aveva disposto con
decreto del 28 dicembre 2009 la sospensione dell’esecu-
zione con avviso della facoltà di ammissione alle misure
alternative;
- egli aveva dunque proposto istanza di ammissione
all’aff‌idamento in prova ai servizi sociali e nelle more del
relativo procedimento pendente innanzi al Tribunale di
sorveglianza di Bologna, il Procuratore Generale presso la
Corte di appello di Ancona in data 29 marzo 2014 aveva
emesso provvedimento di unif‌icazione di pene concor-
renti, inclusivo della pena inf‌littagli con sentenza della
Corte di appello di Ancona del 20 dicembre 2012, con la
rideterminazione della pena complessiva in anni cinque e
mesi nove di reclusione, sicchè il Tribunale di sorveglianza
con ordinanza del 20 maggio 2014 aveva dichiarato inam-
missibile l’istanza di aff‌idamento per il superamento dei
limiti di pena;
- successivamente egli aveva presentato istanza di
unif‌icazione dei reati per continuazione, che era stata
accolta dalla Corte di appello di Ancona con ordinanza
del 29 maggio 2014, con la quale era stata rideterminata
la pena complessiva in anni cinque e mesi sei di reclu-
sione;
- il Procuratore generale presso la Corte di appello di
Ancona in data 25 giugno 2014 aveva emesso nuovo prov-
vedimento di cumulo e, previa detrazione di tre anni di
pena per applicazione dell’indulto, aveva stabilito in anni
due e mesi sei di reclusione la pena da eseguire, disponen-
do l’immediata carcerazione del condannato.
Tanto premesso, sostengono i difensori che la situazio-
ne del Polini non possa def‌inirsi latitanza, dal momento
che egli non ha mai inteso sottrarsi al giudicato penale,
tanto da avere avanzato istanza per l’accesso a misura
alternativa, da essere residente dal 2001 in Spagna ad
indirizzo noto, ove svolge attività lavorativa e da essersi
presentato puntualmente ai colloqui con gli operatori
dell’U.E.P.E., circostanze ignorate dalla Corte distret-
Arch. nuova proc. pen. 4/2015

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