Corte di cassazione penale sez. IV, 28 aprile 2015, n. 17700 (c.c. 14 aprile 2015)

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giur
LEGITTIMITÀ
c.p.p. Rileva la difesa del ricorrente che il Giudice di prime
cure non poteva legittimamente dichiarare la contumacia
dell’imputato in quanto era a conoscenza del legittimo im-
pedimento dello stesso a comparire perchè detenuto per
altra causa. (Omissis)
motivi deLLa decisione
(Omissis)
2. Il secondo motivo di ricorso è pure infondato.
Trattasi, anche in questo caso, di questione già propo-
sta in sede di gravame innanzi alla Corte di Appello ed
alla quale i Giudici distrettuali hanno dato una risposta
evidenziando, innanzitutto, che la circostanza che l’im-
putato alla data del dibattimento non fosse presente in
quanto detenuto per altra causa non è stata presentata
come eccezione formale in sede di gravame e, in ogni
caso, ha evidenziato che l’imputato aveva regolarmente
ricevuto l’avviso ex art. 415 bis c.p.p. nonché la notif‌ica del
decreto di citazione diretta a giudizio, con la conseguenza
che sarebbe stato onere dello stesso informare l’Autorità
Giudiziaria del sopravvenuto stato di carcerazione.
In realtà, è oramai pacif‌ico l’orientamento giurispru-
denziale secondo il quale “l’imputato, già citato a giudizio
in stato di libertà e successivamente tratto in arresto e
detenuto per altra causa, versa in stato di legittimo impe-
dimento qualora non ne sia stata ordinata la traduzione,
per cui non può procedersi in sua assenza, ove non vi sia
espressa rinuncia a presenziare al giudizio, conseguen-
done altrimenti la nullità di tutti gli atti compiuti senza
che egli abbia avuto modo di partecipare allo stesso. (In
motivazione, la S.C. ha precisato che non è conf‌igurabile
a carico dell’imputato, a differenza di quanto accade per
il difensore, alcun onere di tempestiva comunicazione del
proprio impedimento). (Cass. sez. VI, sent. n. 2300 del 10
dicembre 2013, dep. 20 gennaio 2014, Rv. 258246; sez. un.,
sent. n. 37483 del 26 settembre 2006, dep. 14 novembre
2006, Rv. 234600).
Ciò nonostante non può non essere osservato in que-
sta sede che le stesse Sezioni Unite di questa Corte Su-
prema nel dettare il principio sopra riportato hanno però
evidenziato che ciò che vizia la declaratoria di contumacia
dell’imputato detenuto non rinunciante a comparire e non
tradotto e, di conseguenza, la sentenza pronunciata nei
confronti dello stesso è la “accertata presenza di un legit-
timo impedimento, del quale il giudice sia comunque co-
gnito”. In sostanza non è ipotizzabile che ogni volta che un
imputato (che risulta libero in relazione ai fatti per cui si
procede) non sia presente in udienza incombe al Giudice
l’onere di accertare, prima di procedere alla declaratoria
di contumacia, se lo stesso sia detenuto per altra causa,
ma occorre che comunque il Giudice procedente sia co-
munque stato posto a conoscenza dello stato di detenzione
(sopravvenuto) dell’imputato.
La situazione descritta non si era verif‌icata nel caso
in esame in quanto non solo l’imputato (che, come detto
non ne era formalmente tenuto), ma neppure il suo di-
fensore ebbe ad informare il Giudice di prime cure circa
il sopravvenuto lo stato di detenzione (per altra causa)
del Milani nei confronti del quale per i fatti che in questa
sede ci occupano si stava procedendo “a piede libero”. Non
risulta altresì che il Giudice di prime cure fosse stato reso
altrimenti edotto del predetto stato di detenzione e, di
conseguenza, che l’impedimento del Milani a comparire in
udienza fosse non solo conosciuto ma anche accertato.
Infatti, in materia, questa Corte Suprema ha anche
avuto modo di precisare che “In tema di impedimento a
comparire, può legittimamente procedersi in contumacia
dell’imputato - detenuto per altra causa - allorché tale
condizione non risulti dagli atti, sia sconosciuta al giudice
e l’imputato, pur potendo, non si sia attivato, con un mini-
mo di diligenza, per comunicarla, posto che l’impossibilità
oggettiva a comparire, per essere rilevante, implica l’irresi-
stibilità dell’ostacolo e la prova che l’interessato ha tenuto
un comportamento adeguato all’intenzione di superarlo
(Cass. sez. IV, sent. n. 40292 del 12 ottobre 2006, dep. 7
dicembre 2006, Rv. 235418) (Omissis)
corte di cassazione penaLe
sez. iv, 28 apriLe 2015, n. 17700
(c.c. 14 apriLe 2015)
pres. brusco – est. serrao – p.m. gaLLi (conf.) – ric. p.g. in proc.
Lametta ed aLtri
Impugnazioni penali in genere y Provvedimenti
impugnabili o inoppugnabili y Provvedimenti del
Gip y Provvedimenti abnormi y Respingimento della
richiesta di giudizio immediato y Conf‌igurabilità y
Esclusione y Imputati in stato di custodia cautelare
y Prof‌ili d’inammissibilità y Ragioni y Ricorribilità in
cassazione y Esclusione.
. Non è abnorme e non è, pertanto, suscettibile di
ricorso per cassazione il provvedimento con il quale
il giudice respinga la richiesta di giudizio immediato
avanzata dal pubblico ministero sulla base del rilievo
che l’accoglimento di detta richiesta avrebbe compor-
tato l’instaurazione di un processo separato a carico
degli indagati sottoposti a custodia cautelare, in una
situazione nella quale il “simultaneus processus” sa-
rebbe stato invece assolutamente necessario per l’ac-
certamento dei fatti. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 453;
c.p.p., art. 454) (1)
(1) Per un inquadramento del provvedimento abnorme si veda Cass.
pen., sez. V, 18 aprile 2012, n. 15051, in questa Rivista 2013, 583. Nello
stesso senso si veda Cass. pen., sez. VI, 21 agosto 2013, n. 35228, in
Ius&Lex dvd n. 2/2015, ed. La Tribuna. Diverso orientamento sem-
bra sostenuto da Cass. pen., sez. VI, 1° marzo 2011, 7212, in questa
Rivista 2012, 329 e Cass. pen., sez. II, 6 ottobre 2009, n. 38727, ivi
2010, 53, che sostengono inammissibile, nell’ipotesi considerata, in
riferimento alle previsioni di cui ai commi 1 bis e 1 ter dell’art. 453
c.p.p., che la richiesta del P.M. possa essere respinta per la ritenuta
assenza del requisito dell’evidenza della prova.
svoLgimento deL processo
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Avellino propone ricorso per cassazione avverso il prov-
Arch. nuova proc. pen. 4/2015

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