Corte di cassazione penale sez. I, 6 novembre 2014, n. 46010 (ud. 23 ottobre 2014)

Pagine276-279
276
giur
3/2015 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
la sussistenza di almeno 16 punti caratteristici uguali
(cfr., ex plurimis, Cass. 26 maggio 2005, n. 24341; Cass.
22 marzo 1989, n. 4254; Cass. 23 ottobre 1986, n. 6769). Il
dato obiettivo di cui si è testè detto consente di affermare
con assoluta certezza che il Frachea ha avuto a che fare
con il furgone oggetto di rapina, avendovi lasciato l’im-
pronta della sua mano sinistra. Come lo stesso Tribunale
afferma, quindi, poiché il Frachea non ha dato la benché
minima spiegazione del perchè sia stato trovato questo
reperto sul veicolo, ci troviamo di fronte ad un indizio di
elevato valore individualizzante; tale indizio raccordato
opportunamente agli altri può farci ritenere, al di là di
ogni ragionevole dubbio, che il giovane abbia partecipato
alla rapina. Alla luce di tali considerazioni, pertanto, que-
sta Corte territoriale ritiene che il giudizio espresso nella
impugnata sentenza non possa qualif‌icarsi come logico e
corretto, dal momento che al contrario tutti gli elementi
d’accusa addotti a carico del Frachea, consistenti in
indizi gravi, precisi, concordanti convergono verso un
risultato univoco, ossia la sua penale responsabilità per
la contestata rapina, che è contrassegnato da coerenza
e ragionevolezza, peraltro in assenza di qualsivoglia ele-
mento indiziario o probatorio che possa concretamente
addursi a favore della estraneità del Frachea ai fatti per
cui è processo. Da sempre la giurisprudenza ha ritenuto,
infatti, che la insuff‌icienza di prove non può ricollegarsi
al piano soggettivo delle congetture o delle ipotesi, ma
deve misurarsi con criteri di carattere oggettivo, co-
stituiti dalla equivalenza fra le prove, rispettivamente a
favore ed a carico dell’imputato; essa si giustif‌ica con la
inadeguatezza delle prove a carico, in considerazione del-
l’insanabile contrasto di esse, che non consenta al giudice
di operare una scelta fra le due soluzioni alternative, cioè
di dare rilevanza decisiva alle sole prove di accusa o alle
sole prove di difesa (sez. V, sentenza n. 212 del 23 feb-
braio 1968). Il dubbio ragionevole, concludendo, non può
fondarsi su un’ipotesi alternativa del tutto congetturale
della cui plausibilità peraltro dagli atti non emerge trac-
cia. Deve, infatti, sottolinearsi, quale elemento di novità
rispetto a quanto argomentato dal Tribunale, che in esito
alle indagini non è emersa alcuna notizia concreta sulla
intervenuta ricettazione del carico di tappeti orientali
trasportati sul furgone rapinato, anche questa meramen-
te ipotizzata e non dimostrata da alcunché”.
6.3. In conclusione, la sentenza d’appello offre ampia
dimostrazione dell’incompletezza e dell’incoerenza delle
argomentazioni spese dai giudici di primo grado. Con ri-
gorosa e penetrante analisi critica seguita da completa e
convincente motivazione, la stessa si sovrappone a tutto
campo a quella del primo giudice e, senza lasciare spazio
alcuno, dà ragione delle scelte operate e del privilegio
accordato ad elementi di prova diversamente valutati in
prime cure.
8. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali. (Omissis)
corte di cassazione penaLe
sez. i, 6 novembre 2014, n. 46010
(ud. 23 ottobre 2014)
pres. giordano – est. capriogLio – p.m. caneveLLi (diFF.) – ric.
d’agostino ed aLtro
Giudizio penale di primo grado y Dibattimento y
Lettura di atti, documenti, deposizioni y Dichiara-
zioni predibattimentali y Rese da soggetto irreperi-
bile y Utilizzabilità y Nozione di irreperibilità.
. In tema di utilizzabilità, ai f‌ini del giudizio, di dichia-
razioni predibattimentali rese da soggetto poi risultato
irreperibile, deve anzitutto ritenersi che la irreperibili-
tà, con riferimento al disposto di cui all’art. 512 c.p.p.,
non possa desumersi sulla sola base di una verif‌ica bu-
rocratica e di “routine”, consistente nel prendere sem-
plicemente atto del difetto di notif‌icazione, facendo
riferimento alle sole risultanze anagraf‌iche, ma debba
conseguire, invece, ad un rigoroso accertamento che
abbia comportato l’adempimento, da parte del giudice,
dell’obbligo di fare tutto quanto è in suo potere per re-
perire il dichiarante; in secondo luogo, con riguardo al
disposto di cui all’art. 526, comma 1 bis, c.p.p., secondo
cui la colpevolezza dell’imputato non può essere prova-
ta sulla base di dichiarazioni di chi, per libera scelta,
si sia sempre volontariamente sottratto all’esame di-
battimentale; deve ritenersi che per il riconoscimento
di tale condizione non sia necessaria la prova di una
specif‌ica volontà del soggetto di sottrarsi al contraddit-
torio, essendo invece suff‌iciente che risulti accertata
la volontarietà della sua assenza, determinata da una
qualsiasi scelta che possa considerarsi libera, in as-
senza di elementi esterni che valgano ad escludere tale
connotazione. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 512; c.p.p.,
art. 526) (1)
(1) Nello stesso senso si veda Cass. pen., sez. VI, 15 marzo 2013, n.
12374, in questa Rivista 2014, 511. Si veda inoltre, in argomento,
Cass. pen., sez. un., 14 luglio 2011, n. 27918, ivi 2012, 565.
svoLgimento deL processo
1. Con sentenza del 7 giugno 2013 la Corte d’assise d’ap-
pello di Napoli confermava l’affermazione di colpevolezza
di D’Agostino Antimo Michele in ordine al reato di omici-
dio consumato in danno di Milaj Xhevair, nonché ancora
di D’Agostino e di Marchi Michele per il reato di tentata
rapina aggravata ai danni di Pikoli Geraldo, di cui alla
sentenza della Corte d’assise di S. Maria Capua Vetere 28
novembre 2011, riducendo soltanto la pena nei confronti
del primo in anni venti di reclusione; quanto al Marchi,
veniva confermata la condanna ad anni tre di reclusione.
La Corte in sostanza condivideva la valutazione operata
dai primi giudici, secondo cui i due imputati, di comune
accordo ed al f‌ine di impossessarsi del portafogli di Pikoli
Geraldo, lo avevano minacciato di morte, in particolare il
D’Agostino facendo roteare un coltello, ed il Marchi insi-
stendo nel farsi consegnare il denaro e insistendo sul fatto
che l’amico non avrebbe esitato ad ucciderlo; D’Agostino in

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT