Corte di cassazione penale sez. IV, 16 febbraio 2015, n. 6724 (ud. 7 novembre 2014)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 3/2015
LEGITTIMITÀ
se non corredata della prova dell’avviso alla parte offesa o,
quantomeno, dell’avvio della procedura di notif‌ica.
Nel caso in esame, per contro, il Tribunale, anzichè
dichiarare l’inammissibilità della richiesta per l’omes-
so adempimento del contestuale onere informativo, l’ha
accolta senza valutare le eventuali obiezioni e controde-
duzioni che la persona offesa avrebbe potuto prospettare
nel contraddittorio cartolare, disponendo la revoca della
misura cautelare sul duplice presupposto dell’assenza
di rischi per la genuinità delle prove e dell’attenuazione
delle esigenze cautelari legate al rischio di reiterazione di
reati della stessa indole, sia in considerazione del fattore
temporale, che del rispetto delle prescrizioni inerenti alla
misura, precedentemente imposte al D..
3. La su citata novella legislativa attua, in parte, i con-
tenuti e le f‌inalità della direttiva del Parlamento Europeo
e del Consiglio 2012/29/UE del 25 ottobre 2012 (recante
norme minime in materia di diritti, assistenza e protezio-
ne delle vittime di reato) e della Convenzione di Istanbul
sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti
delle donne e la violenza domestica dell’11 maggio 2011,
ratif‌icata dall’Italia con la L. 27 giugno 2013, n. 77.
Muovendo, in particolare, dall’esame della direttiva del
Parlamento Europeo e del Consiglio 2012/29/UE recante
norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione
delle vittime di reato, adottata in base all’art. 82, par. 2, lett.
c), TFUE, è agevole rilevare come la stessa sostituisca la
decisione quadro 2001/220/GAI del 15 marzo 2001,relativa
alla posizione della vittima nel procedimento penale, ed im-
pegni gli Stati membri dell’Unione a “realizzare signif‌icativi
progressi nel livello di tutela delle vittime in tutta l’Unione,
in particolare nei procedimenti penali”, assicurando alle vit-
time dei reati il diritto a ricevere “informazioni dettagliate”,
al f‌ine di “prendere decisioni consapevoli in merito alla loro
partecipazione al procedimento”, informazioni anche “rela-
tive allo stato del procedimento” (considerando n. 26).
Il diritto di ottenere informazioni sul proprio caso è
specif‌icamente disciplinato dall’art. 6, parr. 1 e 2, della
direttiva, che ne estende l’applicazione non solo con ri-
ferimento all’eventuale sentenza def‌initiva di un proces-
so, ma anche riguardo a tutte quelle informazioni che
“consentono alla vittima di essere al corrente dello stato
del procedimento”, fatti salvi i casi eccezionali in cui tale
comunicazione potrebbe pregiudicare il corretto svolgi-
mento del procedimento.
Particolarmente rilevante, inoltre, appare la garanzia
riconosciuta alla vittima di essere informata, senza indebi-
to ritardo - almeno nei casi in cui sussista un pericolo o un
rischio concreto di danno nei suoi confronti - della scar-
cerazione o dell’evasione della persona posta in stato di
custodia cautelare, processata o condannata, oltre che di
eventuali pertinenti misure attivate per la sua protezione
in caso di scarcerazione o evasione dell’autore del reato,
a meno che tale notif‌ica comporti un rischio concreto di
danno per l’autore del reato (art. 6, parr. 5 e 6).
L’inammissibilità dell’atto introduttivo del sub-procedi-
mento cautelare discende, pertanto, dal mancato adempi-
mento degli oneri informativi direttamente collegati dal
legislatore alla formulazione della richiesta di parte, la cui
contestuale notif‌icazione presso il difensore della persona
offesa - o, in mancanza di questo, alla stessa persona offe-
sa - diviene strumentale non solo alla garanzia di neces-
saria conoscenza dell’evoluzione dei diversi snodi proce-
dimentali, ma anche alla tutela della facoltà di agire della
vittima, come conferma la possibilità di presentare, nei
due giorni successivi, memorie ai sensi dell’art. 121 c.p.p.
(termine, questo, la cui decorrenza impone comunque al
giudice di procedere).
4. Sulla base delle su esposte considerazioni, con-
clusivamente, s’impone l’annullamento senza rinvio del-
l’ordinanza impugnata, con la trasmissione degli atti al
Tribunale di Vasto per l’ulteriore corso della procedura.
(Omissis)
corte di cassazione penaLe
sez. iv, 16 Febbraio 2015, n. 6724
(ud. 7 novembre 2014)
pres. zecca – est. dovere – p.m. mazzotta (conF.) – ric. aLtana
giudizio abbreviato y Impugnazioni y Procedi-
mento y Introduzione di nuove prove y Poteri del
giudice y Acquisizione “ex off‌icio” di nuove prove ex
art. 603 c.p.p. y Prove già acquisite in precedenza y
Escluse dal fascicolo del P.M. per errore dell’uff‌icio
procedente y Fattispecie in tema di acquisizione di
intercettazioni telefoniche che si assumevano con-
f‌luite in un diverso procedimento.
. In tema di giudizio abbreviato, deve ammettersi la
possibilità, per il giudice d’appello, di acquisizione “ex
off‌icio” di prove nuove, ai sensi dell’art. 603 c.p.p., per
tali dovendosi intendere anche quelle già acquisite in
precedenza ma originariamente assenti nel fascicolo
del pubblico ministero per errore dell’uff‌icio proce-
dente (Principio affermato, nella specie, con riguardo
a talune intercettazioni telefoniche che si assumeva
fossero erroneamente conf‌luite in un diverso procedi-
mento). (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 602; c.p.p., art.
603) (1)
(1) Nello stesso senso della pronuncia in commento si veda Cass.
pen., sez. VI, 26 settembre 2012, n. 37092, in questa Rivista 2013, 66.
Segue il medesimo orientamento anche Cass. pen., sez. I, 19 settem-
bre 2012, n. 35846, ivi 2013, 77. Cfr., per caso analogo, Cass. pen., sez.
VI, 1 luglio 2013, n. 28419, ivi 2014, 636, richiamata in parte motiva,
che, in ordine all’incidenza della mancata rilevazione dell’eccezione
di parte e/o del suo difensore del vizio di acquisizione di una prova
nel corso del giudizio d’appello, preclude la possibilità di dedurre il
medesimo vizio con successivo ricorso in cassazione.
svoLgimento deL processo
1. All’esito di rito abbreviato, Altana Salvatore Fernan-
do era stato assolto dal Giudice dell’udienza preliminare
presso il Tribunale di Sassari dal reato di illecita detenzio-
ne di cocaina, commessa in (omissis), perchè gli elementi
acquisiti in forza della perquisizione locale eseguita presso
l’abitazione dell’ Altana - ove erano state rinvenute tracce

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