Corte di cassazione penale sez. III, 17 febbraio 2015, n. 6826 (ud. 17 dicembre 2014)

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giur
3/2015 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
mezzi e strumenti anzidetti”), la preventiva disponibilità
manifestata dall’imputato di sottoporsi alla procedura di
controllo non radica alcun diritto alla permutazione della
misura sia in costanza di un regime cautelare speciale e sia
in costanza di un regime cautelare ordinario, con la conse-
guenza che il giudice cautelare, con congrua motivazione,
dovrà sempre fare necessario riferimento, per la conces-
sione o meno degli arresti domiciliari, alla prognosi (che
comunque il Tribunale cautelare ha, nel caso di specie, for-
mulato in maniera infausta per il ricorrente) di spontaneo
adempimento da parte dell’imputato degli obblighi e delle
prescrizioni, che alla predetta misura cautelare sono colle-
gati (sez. III, n. 5121 del 4 dicembre 2013, dep. 3 febbraio
2014, Alija Rv. 258832) e ciò anche quando, “in relazione
alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare
nel caso concreto”, il giudice ritenga necessario prescrivere
“procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri
strumenti tecnici” (art. 275 bis, comma 1, c.p.p.).
Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ri-
corrente al pagamento delle spese processuali. (Omissis)
corte di cassazione penaLe
sez. iii, 17 Febbraio 2015, n. 6826
(ud. 17 dicembre 2014)
pres. FiaLe – est. pezzeLLa – p.m. d’ambrosio (diFF.) – ric. p.g. in proc. thian
Termini processuali in materia penale y Re-
stituzione nei termini y Decisione del giudice del-
l’esecuzione y Provvedimento divenuto irrevocabile
y Poteri del giudice dell’impugnazione y Dichiarazio-
ne d’inammissibilità per tardività y Esclusione.
. Qualora, a seguito di restituzione in termini disposta
dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 670, comma
3, c.p.p., con provvedimento rivenuto irrevocabile, sia
stata proposta impugnazione, il giudice di quest’ultima
non può, disattendendo il suddetto provvedimento,
dichiararla inammissibile per tardività, atteso che il
disposto di cui al comma 2 del citato art. 670, secondo
il quale la decisione del giudice dell’esecuzione non
pregiudica quella del giudice della cognizione, è da
intendersi riferita solo all’ipotesi che la prima sia stata
negativa. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 175; c.p.p., art.
670) (1)
(1) Pronuncia che conferma l’interpretazione, in riferimento all’art.
670, comma 2, c.p.p. espressa da Cass. pen., sez. II, 17 maggio 2007,
in questa Rivista 2007, 741. Nello stesso senso si vedano inoltre Cass.
pen., sez. III, 3 marzo 2009, n. 9477, ivi 2010, 225; Cass. pen., sez. VI,
15 settembre 2008, n. 35345, ivi 2009, 729 e Cass. pen., sez. I, 8 giugno
2005, n. 21644, ivi 2006, 554.
svoLgimento deL processo
1. La Corte di Appello di Firenze, pronunciando nei con-
fronti dell’odierno ricorrente Thiam Adama, con sentenza
del 20 giugno 2013, annullava la sentenza emessa dal Tri-
bunale di Firenze, in data 6 novembre 2007, rimettendo gli
atti al Presidente del Tribunale di Firenze per quanto di
sua competenza.
Il Giudice di primo grado aveva dichiarato l’imputato
responsabile dei seguenti reati:
A) del reato previsto e punito dall’art. 648 c.p., perchè
- agendo al f‌ine di procurarsi ingiusto prof‌itto, fuori dai
casi di concorso nel presupposto reato di abusiva dupli-
cazione - acquistava, o comunque riceveva 76 compact
disc contenenti brani musicali e 12 DVD contenenti f‌ilm,
abusivamente riprodotti e privi del contrassegno SIAE, di
provenienza delittuosa. Commesso in luogo ed epoca im-
precisate, quest’ultima antecedente e prossima al 12 feb-
braio 2005).
B) del reato previsto e punito dall’art. 81 c.p. e 171 ter,
comma 1, lett. c) e d) e comma 2 lett. a), L. n. 633/1941,
perchè - violando con la stessa azione più disposizioni di
legge - poneva in commercio 76 compact disc contenenti
brani musicali e 12 DVD contenenti f‌ilm, abusivamente
riprodotti e privi del contrassegna SIAE. Commesso in
Firenze il 12 febbraio 2005.
C) del reato previsto e punito dall’ art. 6, comma 3
D.L.vo n. 286 del 1998, perchè - a richiesta di uff‌iciati e/o
agenti di pubblica sicurezza (appartenenti alla Questura
di Firenze) - senza giustif‌icato motivo ometteva di esibire
il passaporto o altro documento di identif‌icazione, ovvero
il permesso o la carta di soggiorno. Commesso in Firenze il
giorno 12 febbraio 2005.
L’imputato era stato condannato, con il vincolo della
continuazione, alla pena sospesa di mesi otto di reclusione
ed Euro 200,00 di multa oltre al pagamento delle spese
processuali; conf‌isca e distruzione di quanto in sequestro.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per
Cassazione, il Procuratore Generale della Repubblica
presso la Corte di appello di Firenze, deducendo i motivi
di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per
la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp.
att. c.p.p.:
a. Violazione di legge per inosservanza dell’art. 591
c.p.p., che imponeva che l’appello fosse dichiarato inam-
missibile.
Deduce il PG ricorrente che la Corte territoriale, im-
plicitamente concordando sull’incompetenza funzionale
del tribunale di Firenze a decidere sulla rimessione in
termini, avrebbe però ritenuto di essere vincolata dal
provvedimento del giudice dell’esecuzione di rimessione
in termini perchè lo stesso non sarebbe stato impugnato.
La Procura ricorrente ritiene invece che, trattandosi
di un provvedimento radicalmente nullo, con vizio rile-
vabile di uff‌icio in ogni stato e grado del provvedimento,
non possa vincolare il giudice dell’impugnazione, che anzi
sarebbe stato tenuto a dichiarare la nullità dell’ordinanza
di rimessione in termini, con conseguente inammissibilità
dell’appello.
b. In subordine, difetto di motivazione in ordine alla
sussistenza della ritenuta violazione dell’art. 143 c.p.p..
La sentenza impugnata avrebbe fornito una motivazio-
ne illogica e carente in ordine alla prova che l’imputato
non conoscesse la lingua italiana.

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