Corte di cassazione penale sez. IV, 5 novembre 2014, n. 45683 (c.c. 18 settembre 2014)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 2/2015
LEGITTIMITÀ
irrevocabile la condanna generica al risarcimento in fa-
vore della parte civile, in pendenza del giudizio civile per
la quantif‌icazione del danno, la competenza a “revocare”
o modif‌icare il sequestro conservativo originariamente
concesso a garanzia dell’azione civile nel giudizio penale
spetti al giudice civile.
Solamente nel caso in cui il giudizio civile fosse stato di-
chiarato estinto senza essersi provveduto alla conseguen-
te perdita di eff‌icacia della misura, può invece ricavarsi
dall’art. 669-decies, comma secondo, c.p.c., un principio
generale che consente di far rivivere la competenza del
giudice penale che ha emesso la misura, in funzione di
giudice dell’esecuzione.
Non è d’ostacolo a tale lettura il fatto che il citato art.
669-decies, comma secondo, non si riferisca testualmente
all’ipotesi di sequestro conservativo penale trasfuso nel
giudizio civile. Vale al contrario, mutatis, l’osservazione
che «il legislatore si è pronunziato a proposito delle ri-
cadute dell’estinzione del giudizio di merito sulla vitalità
della misura cautelare strumentale alla tutela fatta valere
in quel giudizio. Ha delineato il procedimento ordinato a
quel risultato. Lo ha fatto assumendo a situazione tipica, a
prototipo, una delle possibili situazioni processuali nel cui
ambito la questione di estinzione del giudizio di merito è
destinata a potersi presentare. Non spettava al legislatore
scandagliare l’estesa varietà di tali situazioni col rischio
di tralasciarne qualcuna; spetta all’interprete, posto di
fronte ad una situazione processuale diversa da quella
prescelta dal legislatore per forgiare il precetto, applicarlo
alle situazioni in cui la questione si può concretamente
presentare» (sez. un. civili n. 12103 del 16 luglio 2012,
Rv. 623271). Individuata così nella disciplina delineata
dal combinato disposto degli artt. 669-novies e 669-decies
c.p.c. la f‌issazione di coordinate generali piuttosto che
di regole di stretta interpretazione, nulla impedisce di
estendere all’ipotesi in esame quel precetto, quale norma
di principio funzionale a una soluzione ragionevole al pro-
blema del riparto di competenze (scaturito da evidente
difetto di coordinamento tra la disciplina penale e civile
del sequestro conservativo e tuttora mancante di regola-
zione specif‌ica).
Può dunque affermarsi il principio che dopo la con-
danna irrevocabile al risarcimento in favore della parte
civile e in pendenza del giudizio civile per la quantif‌ica-
zione del danno la competenza a “revocare” o modif‌icare
il sequestro conservativo concesso a garanzia dell’azione
civile nel giudizio penale spetta esclusivamente al giudice
civile; ove, invece, il giudizio civile sia stato dichiarato
estinto senza che si sia provveduto alla conseguente per-
dita di eff‌icacia della misura, a tanto potrà provvedere, ai
sensi dell’art. 669-decies, comma secondo, c.p.c., e con le
forme dell’incidente di esecuzione, il giudice penale.
4. In ragione di quanto osservato, il provvedimento im-
pugnato deve essere annullato con rinvio al Tribunale di
Milano, perchè, attenendosi ai principi enunziati, verif‌ichi
in base alla effettiva situazione processuale la sua compe-
tenza e in caso positivo proceda a nuovo esame. (Omissis)
corte di cAssAzione penAle
sez. iv, 5 novembre 2014, n. 45683
(c.c. 18 settembre 2014)
pres. biAnchi – est. esposito – p.m. frAticelli (conf.) – ric. p.m. in proc.
mirrA
Giudizio per decreto y Richiesta y Poteri del Gip
y Sindacabilità della congruità della pena richiesta
dal P.M. y Provvedimento di rigetto della richiesta y
Atto abnorme y Esclusione.
. Non può ritenersi abnorme e quindi suscettibile di
ricorso per cassazione (in difetto di norme che con-
sentano l’esperibilità di altri mezzi di gravame), il
provvedimento con il quale il giudice per le indagini
preliminari, ritenendo incongrua la pena indicata dal
pubblico ministero, rigetti la richiesta di emissione di
decreto penale. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 459) (1)
(1) In senso difforme dalla pronuncia in commento si veda Cass. pen.,
sez. III, 3 marzo 2010, n. 8288, in questa Rivista 2011, 230, secondo
cui il provvedimento con cui il Gip respinge, in base a valutazioni
di mera opportunità, la richiesta del decreto penale di condanna, è
affetto da abnormità “funzionale”. Parimenti condivide il medesimo
orientamento Cass. pen., sez. III, 3 maggio 2007, n. 16826, ivi 2008,
358, che ravvede l’abnormità del provvedimento quando le ragioni
di “opportunità” addotte dal giudice sono nella specie collegate alla
separazione delle posizioni personali degli indagati.
svolgimento del processo
1. Con provvedimento emesso in data 27 novembre
2013 il G.i.p. del Tribunale di Nola ha rigettato la richiesta
di emissione del decreto penale di condanna nei confronti
di Mirra Salvatore in ordine al reato di cui all’art. 116 e
15 c.d.s.
2. Rilevava il G.i.p. che “la pena richiesta – in relazio-
ne al fatto contestato - è da ritenere incongrua attesa la
gravità della violazione contestata, elemento che induce
l’estensore a ritenere l’imputato non meritevole della pre-
mialità del rito prescelto dalla Parte Pubblica”.
3. Avverso la su citata ordinanza ha proposto ricorso
per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Nola, denunziandone l’abnormità strutturale.
Rileva che l’impostazione secondo cui la gravità della vio-
lazione può essere incompatibile con la premialità del rito
prescelto dalla parte pubblica postula la sussistenza di un
altro presupposto, in realtà non contemplato dalla legge
per l’accesso al rito alternativo, giacché la premialità con-
nessa al rito non consegue ad una valutazione di merite-
volezza ma al successivo comportamento dell’imputato,
il quale accetta la condanna comminata con il decreto,
rinunciando al processo.
motivi dellA decisione
4. Il ricorso è inammissibile, poiché non è previsto
alcun mezzo di impugnazione avverso il provvedimento
con il quale il G.i.p. rigetta la richiesta di decreto penale
di condanna, disponendo la restituzione degli atti al P.M.,
né il provvedimento può essere qualif‌icato come atto ab-

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