Corte di cassazione penale sez. III, 2 dicembre 2014, n. 50299 (ud. 18 settembre 2014)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 2/2015
LEGITTIMITÀ
ricusazione ove il giudice, procedendo nell’esercizio delle
sue funzioni e decidendo, quindi, questioni rilevanti,
senza che ancora, tuttavia, la legge gli abbia attribuito il
compito di risolvere def‌initivamente il processo, anticipi
«indebitamente», cioè prima che ne abbia il potere, «il
proprio convincimento», cioè la sua opinione compiu-
tamente formatasi sui dati rilevanti di causa, «sui fatti
oggetto dell’imputazione», cioè sulle circostanze rilevanti
per esprimere il conclusivo giudizio sulla penale respon-
sabilità dell’imputato in ordine alla specif‌ica accusa che
a costui viene mossa.
Per contro nella fattispecie che qui rileva (quella de-
scritta dall’art. 36, comma 1, lett. c) assume sintoma-
tico signif‌icato incrinante l’immagine di imparzialità e
terzietà del giudice la circostanza che costui si sia in-
truso o abbia manifestato pareri (nel signif‌icato che si è
chiarito) «sull’oggetto del procedimento fuori dell’eser-
cizio delle funzioni giudiziarie». Viene, quindi, colpito
dal sospetto l’opinamento, non generico, concernente
un procedimento, espresso al di fuori dell’esercizio
delle funzioni giudiziarie. In def‌initiva, suscita allarme
l’evenienza che il giudice, al di fuori della sede che gli è
propria, si sia interessato gratuitamente, esternando il
suo pensiero, di vicende giudiziarie non attribuite alla
sua cognizione.
4.4. A tal ultimo riguardo il ricorso non coglie nel se-
gno. Invero, si addebita ai due periti di aver espresso le
loro marcate opinioni non «sull’oggetto del [presente]
procedimento», ma sull’oggetto di altri procedimenti, i
quali ponevano al giudice la risoluzione di questioni che
si assumono assimilabili. Se, per un verso, non può ne-
garsi che lo scandaglio della causalità della colpa avuto
riguardo alle patologie dipendenti dall’assorbimento
delle polveri di amianto trova rilevante contributo negli
studi di settore, ed anzi, nel miglior sapere scientif‌ico,
reso fruibile dal giudice attraverso l’apporto dei periti, è,
del pari, indubitabile che «l’oggetto del procedimento» è
circoscritto dall’imputazione elevata nei confronti di de-
terminati imputati, con la conseguenza che l’esperienza
peritale sperimentata in altro processo, perciò stesso,
non equivale ad affermare che la stessa sia maturata
«sull’oggetto del procedimento» in ordine al quale si as-
sume l’effetto pregiudizievole.
4.5. Vi è, poi, un secondo prof‌ilo che merita di essere op-
portunamente messo a fuoco. Il parere pregiudicante deve
apparire inopinato, espresso al di fuori della sede propria
e certamente tale non è quella giudiziaria. In altri termini,
siccome il giudice non può essere ricusato perchè in al-
tri procedimenti ha manifestato, soddisfacendo l’obbligo
motivazionale, la propria opinione a riguardo di questioni,
anche fortemente controverse, concernenti l’imputazione
e l’applicazione di norme processuali, per le medesime
ragioni non può essere ricusato il perito del giudice, che,
doverosamente esprimendo la propria opinione nelle sedi
proprie processuali, “abbia apportato al giudice un sapere
apprezzato dissonante rispetto all’interesse di altre parti
in gioco in altro procedimento.
4.6. Devesi, inoltre, soggiungere che la pretesa di as-
soluta “verginità” in capo al perito, per un verso, si mostra
irragionevole e contraddittoria, in quanto al perito, esatta-
mente al contrario, si chiede una piena conoscenza della
materia e delle questioni che il giudice gli sottopone e, per
altro verso, contrasta con i principi informatori dell’Ordi-
namento in materia di libertà di espressione e formazione
del pensiero scientif‌ico (artt. 21 e 33, Cost.). Contribuire
al dibattito scientif‌ico nelle sedi proprie della formazione
e divulgazione, partecipando a convegni, illustrando
relazioni, tenendo lezioni in sede accademica o altrove,
redigendo monograf‌ie e articoli, affrontando specif‌iche
tematiche controverse o, comunque, meritevoli di appro-
fondimento e scandaglio (come per il caso dello sviluppo
delle patologie asbesto-dipendenti) non può giammai in-
tegrare quell’intrusione pregiudizievole «sull’oggetto del
procedimento» che la legge indica a sospetto.
Sarà, invece, compito e dovere del giudice, aver cura
di verif‌icare, attingendo alle emergenze processuali e al
dibattito processuale, che include la voce non secondaria
dei consulenti di parte, che i pareri e le opzioni valutative
dei consulenti, piuttosto che esprimere isolate e non “con-
divise posizioni, si trovino allineate con la miglior scienza
e conoscenza condivisa del momento.
Per contro, ma non è questo il caso, giustif‌icata ragione
di sospetto può insorgere laddove resti dimostrato che il
perito sia legato ad una opzione piuttosto che ad un’altra
sulla base di scelte che potrebbero non essere dipendenti
dal libero ed autonomo convincimento scientif‌ico, come
quando costui abbia assunto ruolo signif‌icativamente sta-
bile all’interno o su incarico di enti, associazioni, imprese,
comitati che perseguano f‌inalità al cui soddisfacimento
risulti utile assumere una posizione scientif‌ica piuttosto
che un’altra.
5. Al rigetto consegue per legge la condanna al paga-
mento delle spese processuali. (Omissis)
corte di cAssAzione penAle
sez. iii, 2 dicembre 2014, n. 50299
(ud. 18 settembre 2014)
pres. squAssoni – est. di nicolA – p.m. delehAye (diff.) – ric. X
Giudizio penale di primo grado y Dibattimento
y Lettura di atti, documenti, deposizioni y Prove
acquisite nella fase precedente y In caso di muta-
mento del giudice y Utilizzabilità y Condizioni y Eli-
minazione di tali atti dal fascicolo del dibattimento
y Esclusione y Conseguenze.
. Il principio per il quale – nel caso di mutamento del-
l’organo giudicante, non è possibile utilizzare diretta-
mente le prove precedentemente acquisite, mediante
lettura dei relativi verbali, senza il consenso delle parti
– non implica che, qualora il consenso manchi, detti
verbali debbano essere stralciati dal fascicolo per il di-
battimento, del quale fanno parte integrante, in quanto
relativi ad una fase che, pur soggetta a rinnovazione,

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