Corte di cassazione penale sez. I, 3 dicembre 2014, n. 50709 (ud. 30 ottobre 2014)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 2/2015
LEGITTIMITÀ
Il giudizio prognostico relativo al pericolo di recidiva
deve avere riguardo alle specif‌iche modalità e circostanze
del fatto, indicative dell’inclinazione del soggetto a com-
mettere reati della stessa specie, alla personalità dell’in-
dagato, da valutare alla stregua dei suoi precedenti penali
e giudiziari, all’ambiente in cui il delitto è maturato, come
pure di ogni altro elemento compreso fra quelli enunciati
nell’art. 133 c.p.. A detti elementi, all’evidenza, il giudice
può fare riferimento congiuntamente o alternativamente.
4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Non
consegue nel caso di specie, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna al pagamento delle spese processuali, atteso
che il ricorrente al momento del fatto era minorenne.
La cancelleria dovrà provvedere all’adempimento pre-
scritto dall’art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p. (Omissis)
corte di cAssAzione penAle
sez. i, 3 dicembre 2014, n. 50709
(ud. 30 ottobre 2014)
pres. chieffi – est. boni – p.m. giAlAnellA (diff.) – ric. birri
Appello penale y Cognizione del giudice di appello
y Reformatio in peius y Divieto y Risarcimento alla
parte civile non appellante y Liquidazione di una
somma maggiore rispetto a quella stabilita nel
giudizio di primo grado y Violazione del divieto di
reformatio in peius y Conf‌igurabilità.
. Deve ritenersi che costituisca violazione del divieto di
“reformatio in peius” previsto dall’art. 597 c.p.p. per il
caso di impugnazione proposta dal solo imputato la de-
cisione con la quale il giudice d’appello liquidi in favore
della parte civile, non impugnante, una somma maggio-
re di quella che era stata liquidata all’esito del giudizio
di primo grado (principio affermato, nella specie, in
un caso in cui il giudice d’appello aveva giudicato a
seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte
di cassazione, in parziale accoglimento del ricorso del-
l’imputato, per ritenuto difetto di motivazione proprio
in ordine ai criteri seguiti per la quantif‌icazione della
somma dovuta alla parte civile a titolo di risarcimento
dei danni da essa subiti). (Mass. Redaz.) (c.p.p., art.
597) (1)
(1) Si vedano, fra i precedenti citati in parte motiva, Cass. pen., sez.
V, 3 dicembre 2001, n. 43454, in questa Rivista 2002, 475 che non
sembrerebbe in contrasto (diversamente da quanto sostenuto nella
sentenza), con il principio qui affermato, rispetto al quale risultano
conformi Cass. pen., sez. I, 26 gennaio 2011, n. 2658, ivi 2012, 443 e
Cass. pen., sez. IV, 12 novembre 2008, n. 42134, ivi 2010, 81.
svolgimento del processo
1. Con sentenza del 25 gennaio 2011 la Corte d’Appello
di Trieste confermava la condanna, resa dal G.U.P. del
Tribunale di Udine con sentenza del 22 maggio 2008, di
Birri Massimo per i reati di lesioni aggravate dall’uso di
oggetto di cui è vietato il porto senza giustif‌icato motivo,
danneggiamento e minacce, commessi in danno di Stefa-
no Gremese il 16 marzo 2007, nonché al risarcimento dei
danni subiti dalla costituita parte civile, liquidati in com-
plessivi euro 18.000, con le statuizioni accessorie in punto
di spese.
1.1 Proposto ricorso da parte dell’imputato, la Corte
di Cassazione, sezione quinta penale, con sentenza del
12 giugno 2012 annullava parzialmente la sentenza di
appello, limitatamente alla quantif‌icazione del danno ri-
conosciuto alla parte civile e disponeva il rinvio per nuovo
esame sul punto alla Corte di merito, rigettando nel resto
il gravame.
1.2 Nel successivo giudizio di rinvio, espletata perizia
medico legale, la Corte distrettuale con sentenza emessa
il 17 aprile 2013 confermava la condanna dell’imputato
al risarcimento dei danni in favore della parte civile, che
liquidava in complessivi euro 29.120,50, oltre agli interessi
al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e
via via annualmente rivalutata sino al soddisfo.
2. Avverso detta sentenza ha nuovamente proposto
ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del suo difen-
sore, il quale con un unico motivo ha lamentato il vizio
di violazione di legge in relazione al disposto dell’art. 597
c.p.p., comma terzo, in quanto, sebbene la sentenza di
legittimità avesse disposto l’annullamento della decisione
di appello sotto il solo prof‌ilo del difetto di motivazione
quanto ai criteri di liquidazione del danno patrimoniale,
del danno non patrimoniale e del danno estetico, ricono-
sciuti alla parte civile, la Corte di merito aveva proceduto
ad una quantif‌icazione in pregiudizio dell’imputato ed
in assenza di impugnazione sul punto della parte civile.
In tal modo aveva statuito un trattamento deteriore per
l’imputato, sia quanto agli effetti civili, che penali, dal
momento che all’adempimento dell’obbligo risarcitorio
era stata condizionata la concessione della sospensione
condizionale della pena.
motivi dellA decisione
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
1. Per comprendere esattamente quale fosse l’ambito di
cognizione devoluto alla Corte territoriale, quale giudice
di rinvio, ai sensi dell’art. 627 c.p.p., giova premettere
che la sentenza rescindente emessa dalla Corte di Cas-
sazione aveva annullato quella di appello con esclusivo
riferimento all’omessa motivazione: a)”dei criteri seguiti
nella determinazione dell’ammontare dei danni patrimo-
niali liquidati, non avendo la Corte l’appello precisato da
quali elementi di prova abbia tratto il calcolo sui periodi
di inabilità sofferti dalla parte lesa e sul valore dei beni
danneggiati”; b) delle ragioni della determinazione in
euro 3.000,00 dei danni non patrimoniali; c) del procedi-
mento di liquidazione del danno estetico, se condotto in
via equitativa o meno e della voce di danno cui era stato
imputato.
1.1 Risponde dunque al vero che la pronuncia in verif‌ica,
non attenendosi strettamente alla circoscrizione del suo
intervento cognitivo, operata in modo preciso dal giudice
di legittimità, ha proceduto nel contraddittorio tra le parti,
previo espletamento di perizia medico-legale, a riconoscere

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