Corte di cassazione penale sez. VI, 5 dicembre 2014, n. 51080 (c.c. 13 novembre 2014)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 2/2015
LEGITTIMITÀ
4.3 Da qui l’assunto secondo il quale la disposizione
all’epoca censurata violasse ad un tempo il diritto di difesa
e al contraddittorio dell’imputato contumace inconsape-
vole, in quanto la misura ripristinatoria della rimessione
in termini, prescelta dal legislatore, per avere effettività,
non poteva essere “consumata” dall’atto di un soggetto, il
difensore, che non aveva ricevuto un mandato ad hoc e
che agiva esclusivamente di propria iniziativa. L’esercizio
di un diritto fondamentale, ha soggiunto la Corte, non può
essere sottratto al suo titolare, che può essere sostituito
solo nei limiti strettamente necessari a sopperire alla sua
impossibilità di esercitarlo e non deve trovarsi di fronte
all’effetto irreparabile di una scelta altrui, magari non
voluta ed eventualmente non concordata, potenzialmente
dannosa per la sua persona.
4.5 La protezione di diritti fondamentali, ha ancora
puntualizzato il giudice delle leggi, deve essere sistemica
e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed
in potenziale contrasto fra loro, e la realizzazione di un
equilibrato sistema di tutela è demandata, per gli ambiti
di rispettiva competenza, al legislatore, al giudice comune
e al giudice delle leggi con l’ovvia conseguenza che l’inter-
vento allora operato in sede di scrutinio di costituzionali-
tà, fosse circoscritto alla eliminazione della preclusione
individuata dal diritto vivente, secondo i dicta enunciati
dalla richiamata pronuncia delle Sezioni unite di questa
Corte.
4.6 Da tutto ciò il corollario per il quale nè la unicità
del diritto alla impugnazione, nè il divieto del bis in idem
possono indurre a trarre conseguenze limitative sul ver-
sante del diritto dell’imputato a proporre impugnazione,
apprezzato alla stregua di espressione del diritto di difesa.
Va da se, quindi, che il concorrente - e autonomo - diritto
alla impugnazione da parte dell’imputato e del difensore
presuppone, per evitare contrasti di giudicati o disfunzio-
nali duplicazioni di procedimenti impugnatori, con evi-
denti contaminazioni sul versante, anche, del destino cui
vanno incontro gli eventuali mezzi di prova che dovessero
essere assunti nelle (“patologicamente” differenziate)
sedi processuali, che l’ordinamento processuale rinvenga
al proprio interno i necessari rimedi per giungere, f‌in dove
è possibile, ad una reductio ad unitatem della impugna-
zione proposta dal difensore dell’imputato, con il diritto
di questi a proporre una propria autonoma impugnazione.
4.7 Alla stregua di tali principi, ove il procedimento di
appello sia stato promosso su impugnazione del difensore
e non sia stato ritualmente notif‌icato all’imputato, secondo
i casi, l’estratto contumaciale della sentenza di primo gra-
do ovvero l’avviso di deposito previsto dal secondo comma
dell’art. 548 c.p.p., e tale vizio venga dedotto nel corso del
giudizio, ne deriva che, alla luce dei dicta della sentenza
della Corte costituzionale, il procedimento va incontro ad
un epilogo di sostanziale “invalidazione” a seguito della
eventuale e successiva autonoma impugnazione dell’im-
putato, restituito nel termine.
4.8 Epilogo, peraltro, che una interpretazione “adegua-
trice” del sistema processuale consente di evitare, ove
alle norme sia annessa una portata di autonomo valore
precettivo, a seconda che le stesse siano riguardate nella
prospettiva del diritto di impugnazione del difensore o di
quello dell’imputato. Una autonomia, d’altra parte, con-
trassegnata anche dal regime che ne scandisce i rispettivi
termini, posto che, a norma dell’art. 585, comma 4, c.p.p.,
quando la decorrenza dei termini per proporre impu-
gnazione sia diversa per l’imputato e per il suo difensore,
opera per entrambi il termine che scade per ultimo.
4.9 Pertanto, qualora, come nel caso di specie, nei
confronti dell’imputato sia stata omessa la notif‌icazione
dell’avviso di deposito della sentenza di primo grado, deve
ritenersi che per l’imputato stesso non decorrano i termini
per la proposizione della impugnazione.
4.10 Considerato, pertanto, che, a norma dell’art. 601,
comma 1, c.p.p., il presidente della Corte di appello ordina
senza ritardo, fuori dei casi di inammissibilità del gravame,
«la citazione dell’imputato appellante», e poichè - secondo
il sistema derivato dalla pronuncia della Corte costituzio-
nale –“appellante” può ritenersi soltanto: l’imputato il cui
difensore abbia proposto impugnazione; quello che abbia
proposto l’impugnazione personalmente; e quello, inf‌ine,
il cui difensore abbia proposto l’impugnazione e che non
abbia a sua volta proposto appello personalmente entro
i termini previsti dalla legge; ne deriva che, ove non sia
stato notif‌icato il menzionato avviso di deposito, il decreto
di citazione in appello potrà essere ritualmente emesso
soltanto dopo che quell’adempimento sia stato regolar-
mente effettuato e relativi termini di impugnazione siano
decorsi. Altrimenti il suddetto decreto deve ritenersi inva-
lidamente emesso proprio perchè destinato a coinvolgere
direttamente, compromettendolo, l’esercizio del diritto di
impugnazione personale dell’imputato, a sua volta espres-
sione del diritto di difesa. Ed è agevole annoverare il vizio
che lo aff‌ligge nel quadro delle nullità di ordine generale,
a norma dell’art. 178, comma 1, lettera c), c.p.p.
4.11 In linea con tali principi, rilevata nel caso di specie
la nullità del decreto che ha disposto il giudizio di appello
per le ragioni già esposte, deve conseguentemente proce-
dersi all’annullamento della sentenza emessa all’esito di
tale giudizio, e gli atti devono essere trasmessi alla Corte
d’Assise d’appello di Lecce, per l’espletamento degli adem-
pimenti omessi e funzionali alla rituale instaurazione del
giudizio di impugnazione e per la celebrazione di un nuovo
giudizio d’appello. (Omissis)
corte di cAssAzione penAle
sez. vi, 5 dicembre 2014, n. 51080
(c.c. 13 novembre 2014)
pres. de roberto – est. mogini – p.m. cesqui (conf.) – ric. d’AndreA
Indagini preliminari y Chiusura y Archiviazione
y Opposizione della persona offesa y Associazione
per la tutela di interessi collettivi dei consumatori
y Legittimazione y Sussistenza y Fattispecie in tema

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