Corte di cassazione penale sez. IV, 23 ottobre 2014, n. 44084 (ud. 21 settembre 2014)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 1/2015
LEGITTIMITÀ
che l’ordinanza impugnata, con motivazione adeguata e
coerente, esente da violazioni del diritto e della logica,
nell’apprezzare le esigenze cautelari di cui all’art. 274,
comma 1, lett. b) e c), c.p.p., ha tenuto conto dell’esito del
procedimento e ha valorizzato i plurimi precedenti penali,
giudiziari e di prevenzione del De Biase, sopravvenuti ai
fatti giudicati, in quanto indici sintomatici di una perso-
nalità proclive al delitto e di collegamenti criminali idonei
a rendere concreto il pericolo di fuga, indipendentemente
dall’attualità delle condotte incriminate. E, in proposito,
giova richiamare la giurisprudenza di questa Corte, se-
condo la quale, ai f‌ini della conf‌igurabilità dell’esigenza
cautelare di cui all’art. 274, comma primo, lett. c), c.p.p.,
il concreto pericolo di reiterazione dell’attività crimino-
sa può essere desunto anche dalla molteplicità dei fatti
contestati, in quanto la stessa, considerata alla luce delle
modalità della condotta concretamente tenuta, può essere
indice sintomatico di una personalità proclive al delitto,
indipendentemente dall’attualità di detta condotta e quin-
di anche nel caso in cui essa sia risalente nel tempo (sez.
III, n. 3661 del 17 dicembre 2013, dep. 27 gennaio 2014,
Tripicchio, Rv. 258053).
2. Alla luce delle considerazioni che precedono, si im-
pone, dunque, il rigetto del ricorso e la condanna del ricor-
rente, a norma dell’art. 616, comma 1, c.p.p., al pagamento
delle spese processuali. (Omissis)
corte di cAssAzioNe PeNAle
sez. iv, 23 ottobre 2014, N. 44084
(Ud. 21 settembre 2014)
Pres. Agrò – est. bAssi – P.m. gAetA (diff.) – ric. m.i.N. ed Altro
Appello penale y Dibattimento y Rinnovazione del-
l’istruzione y Obbligatorietà in caso di reformatio in
peius in appello di sentenza di assoluzione y Riva-
lutazione dell’attendibilità dei dichiaranti y Neces-
sità y Richiesta del P.M. di riassunzione della prova
a sostegno dell’impugnazione contro la sentenza
di assoluzione y Obbligatorietà della rinnovazione
dell’istruzione y Esclusione.
. La rinnovazione in appello dell’istruttoria dibattimen-
tale, ai f‌ini della nuova assunzione di prove dichiarative
già assunte in primo grado, è da ritenersi necessaria,
alla luce di quanto affermato dalla sentenza della Cor-
te europea dei diritti dell’uomo 5 luglio 2011, Dan c.
Moldavia, soltanto quando il giudice d’appello debba
rivalutare l’attendibilità dei dichiaranti, in vista di
un ribaltamento della pronuncia assolutoria adottata
dal giudice di primo grado, per cui è da escludere che
debba darsi luogo al suddetto incombente quando la
riassunzione della prova sia invece richiesta dal pub-
blico ministero a sostegno dell’impugnazione proposta
contro la sentenza di assoluzione, bastando, in tale
ipotesi, che il giudice d’appello, nel confermare tale
statuizione, abbia ritenuto e dimostrato di poter deci-
dere allo stato degli atti. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 416;
c.p.p., art. 603; c.p.p., art. 606) (1)
(1) Interessante, in argomento, il confronto con Cass. pen., sez. II,
27 novembre 2012, n. 46065, in Ius&Lex dvd n. 6/2014, ed. La Tribuna,
che segue il medesimo orientamento della pronuncia in commento.
Nello stesso senso anche Cass. pen., sez. IV, 6 febbraio 2004, n. 4981,
ibidem. In senso analogo si veda inoltre Cass. pen., sez. VI, 12 feb-
braio 2007, n. 5782, in questa Rivista 2008, 95.
svolgimeNto del Processo
1. Con sentenza del 17 luglio 2013, la Corte d’assise
d’appello di Trieste, pronunciandosi a seguito di annulla-
mento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione con
la sentenza del 18 ottobre 2012, in parziale riforma della
sentenza della Corte d’assise di Udine del 29 maggio 2003,
ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di A.T.,
C.V., F.N., M.I. e V.S. in ordine al reato di cui all’art. 416
c.p., così riqualif‌icato il reato di cui all’art. 416 bis c.p.,
di cui al capo 58); ha confermato la condanna di S.S. in
ordine al reato di cui all’art. 416 c.p., comma 1, così riqua-
lif‌icato il reato di cui all’art. 416 bis c.p. di cui al capo 58),
ed ha confermato l’assoluzione di S.S. e M.I. dai reati di cui
ai capi 60), 61) e 62) - rispettivamente di strage, porto in
luogo pubblico di una bomba e lesioni personali -, per non
avere commesso il fatto.
Con specif‌ico riguardo alle imputazioni sub capi 60),
61) e 62) - investite dal presente ricorso -, giova precisare
che esse riguardano il grave attentato commesso in (omis-
sis) allorché, a seguito della esplosione di un ordigno di
fabbricazione jugoslava denominato M. 52, persero la vita
tre appartenenti alla Polizia di Stato e rimasero ferite
altre due persone.
Rispetto a tali fatti, M. e S. erano stati assolti dalla
Corte d’assise di Udine con sentenza del 20 maggio 2003,
ma, a seguito di appello del pubblico ministero, erano stati
condannati dalla Corte d’assise d’appello di Trieste del 5
dicembre 2004.
Con la sentenza del 18 ottobre 2012, questa Corte di
cassazione, Sezione seconda penale, aveva annullato la
sentenza del 5 dicembre 2004 con riguardo alle imputa-
zioni sub capi 60), 61) e 62), rilevando che il giudice d’ap-
pello non si era attenuto ai principi affermato dallo stesso
giudice di legittimità secondo cui, in caso di ribaltamento
della sentenza assolutoria di primo grado, è imposta una
motivazione cosiddetta rafforzata.
Investita del giudizio di rinvio concluso con la sentenza
oggetto di ricorso, la Corte d’assise d’appello di Trieste ha
assolto M. e S. dal delitto di strage e dalle imputazioni con-
nesse, evidenziando che gli elementi indiziar raccolti non
presentano il carattere di gravità e della precisione; che il
movente accreditato dall’accusa e cristallizzato nella im-
putazione non è provato ed è smentito da considerazioni
di carattere logico, legate essenzialmente alle modalità
dell’attentato; che non v’è prova delle condotte concor-
suali specif‌iche di S. e M. e che, a fronte di tale carenza
probatoria, non potrebbero assumere nessuna rilevanza le
dichiarazioni di Ce.Kr. e P.V., di cui il ricorrente Procurato-
re generale aveva chiesto la rinnovazione.

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