Corte di cassazione penale sez. V, 18 luglio 2014, n. 31839 (c.c. 10 giugno 2014)

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giur
6/2014 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
che ha ritenuto che il sistema penale, così come è stato ap-
plicato nella fattispecie, non poteva generare alcuna forza
dissuasiva idonea ad assicurare la prevenzione eff‌icace
di atti illeciti come quelli denunciati dai ricorrenti, parti
civili nel processo penale, mostrando così di concepire
la costituzione di parte civile non soltanto nell’interesse
della parte lesa, ma anche nell’interesse pubblico della
difesa sociale preventiva e repressiva contro il delitto e
strumento per attenuare l’allarme sociale e soddisfare il
desiderio di giustizia delle vittime). La sentenza deve per-
tanto essere annullata con riferimento ai capi A) B) e C)
della imputazione con rinvio ad altra Sezione della Corte
d’Appello di Bari per nuovo giudizio. (Omissis)
corte di cassazione penaLe
sez. v, 18 LugLio 2014, n. 31839
(c.c. 10 giugno 2014)
pres. duboLino – est. demarchi – p.m. d’angeLo (conf.) – ric. p.g. in
proc. f.
Misure cautelari personali y Custodia cautelare
in carcere y Condizioni di applicabilità y Innalza-
mento del limite edittale stabilito dall’art. 280,
comma 2 c.p.p. y Reato di stalking y Contestuale
innalzamento della pena edittale per tale reato y
Conseguenze y Legittimità del mantenimento della
custodia cautelare.
. La misura cautelare della custodia in carcere, legit-
timamente disposta, a suo tempo, per il reato di atti
persecutori (art. 612 bis c.p.), sulla base della formu-
lazione, all’epoca vigente, tanto dell’art. 280, comma
2, c.p.p. (secondo il quale detta misura poteva trovare
applicazione solo qualora si procedesse per delitti
(consumati o tentati) punibili con pena non inferiore,
nel massimo, a quattro anni) quanto dell’art. 612 bis
c.p. (che prevedeva appunto una pena massima di anni
quattro di reclusione), può essere altrettanto legitti-
mamente mantenuta, pur in presenza dell’avvenuta
elevazione del limite stabilito dall’art. 280, comma 2,
c.p.p. ad anni cinque di reclusione, per effetto del D.L. 1
luglio 2013 n. 78, conv. con modif. in legge 9 agosto 2013
n. 94, considerando che con lo stesso provvedimento
normativo è stata anche elevata a cinque anni la pena
edittale massima prevista per il reato di cui all’art. 612
bis c.p. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 272; c.p.p., art. 280;
c.p., art. 612 bis) (1)
(1) In argomento, per utili riferimenti si veda Cass. pen., sez. VI, 4
dicembre 2013, n. 48462, in Ius&Lex dvd n. 6/2014, ed. La Tribuna,
secondo cui la nuova disciplina ex art. 280, comma secondo, c.p.p.,
la quale ha innalzato da quattro a cinque anni il limite edittale ne-
cessario per disporre la custodia cautelare in carcere, è applicabile
anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore.
svoLgimento deL processo
1. Il pubblico ministero presso il Tribunale di Roma
propone ricorso per cassazione contro l’ordinanza del gip
di Roma che, in applicazione del decreto legge 1 luglio 2013,
numero 78, ha sostituito nei confronti di F. M. - indagato del
reato di cui all’articolo 612-bis del codice penale - la misura
della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti
domiciliari. Il gip ha ritenuto che la predetta normativa, che
elevava da quattro a cinque anni il limite minimo di pena
previsto per l’applicabilità della misura cautelare della cu-
stodia in carcere, fosse applicabile immediatamente, con
riferimento ai procedimenti pendenti, trattandosi di norma
processuale retta dal principio del tempus regit actum.
2. Viceversa, secondo il Giudice per le indagini prelimi-
nari di Roma, la modif‌ica dell’articolo 612-bis del codice
penale, che innalzava la pena massima per il reato ivi pre-
visto ad anni cinque di reclusione, opererebbe solamente
per i fatti commessi dopo la data di entrata in vigore del
predetto decreto legge.
3. Conseguentemente, la misura cautelare, che era
stata irrogata nel rispetto dei requisiti di legge (poiché
al momento dell’adozione la pena applicabile all’indagato
era non inferiore ad anni 4 e rientrante, quindi, nel campo
di applicazione dell’art. 280, nel testo allora vigente), non
poteva essere mantenuta perchè la nuova regola proces-
suale imponeva, per la misura custodiale, una pena editta-
le più elevata; sebbene la misura della pena per il reato di
stalking fosse stata elevata con la stessa norma che aveva
modif‌icato la norma processuale cautelare, tuttavia per il
principio di irretroattività della legge penale (sostanzia-
le) più sfavorevole, al F. non poteva essere irrogata la pena
attuale f‌ino a cinque anni, ma quella vigente al momento
del fatto (f‌ino a 4 anni di reclusione).
4. Il pubblico ministero impugnante - deducendo la
violazione degli articoli 280 e 299 del codice di procedura
penale, nonché 11 delle disposizioni preliminari al c.c. - so-
stiene che la volontà del legislatore era chiaramente quella
di consentire il mantenimento della misura custodiale in
carcere per il reato di cui all’articolo 612-bis del codice
penale, essendo avvenute le predette modif‌iche nell’ambi-
to dello stesso intervento normativo. Secondo il Pubblico
ministero, l’invocazione del nuovo testo dell’articolo 280
del codice di procedura penale costituisce un’applicazione
retroattiva della norma vietata dal legislatore ed in ogni
caso egli osserva come l’articolo 299 del codice di procedu-
ra penale, laddove enumera i casi di revoca o sostituzione
della misura, non contempli l’ipotesi di una sopravvenienza
normativa che incida sulla soglia punitiva.
motivi deLLa decisione
1. Il primo problema da affrontare è quello relativo alla
applicabilità retroattiva della modif‌ica normativa di carat-
tere processuale. Per quanto riguarda il diritto sostanziale
(e, per quanto qui interessa, quello della sanzione), è ius re-
ceptum che la nuova norma penale non si applichi retroat-
tivamente, se non nei casi in cui introduca una disposizione
più favorevole per l’imputato (art. 2 c.p.). Il regime di ap-
plicabilità temporale della norma penale, dunque, rinviene
il suo discrimine negli effetti che produce in carico al reo,
dovendo sempre trovare applicazione il regime sanzionato-
rio meno aff‌littivo (tra quello vigente al momento del fatto e
quello operante al momento di applicazione della pena).

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