Corte di cassazione penale sez. II, 16 settembre 2014, n. 37868 (ud. 13 giugno 2014)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 6/2014
LEGITTIMITÀ
per individuare la variazione di pena in aggravamento, im-
plicante il necessario richiamo all’art. 64 c.p., che è l’unica
disposizione che consente di modulare la detta variazione
sanzionatoria; così da giungere all’affermazione secondo
cui «è indubbio che, sul piano formale, si è di fronte a
una circostanza aggravante». Da ciò deve coerentemente
concludersi che, malgrado la funzione strutturale aff‌ine a
quella della continuazione, la circostanza in parola deve
essere trattata alla stregua di ogni altra aggravante - ad
esclusione, ovviamente, di quelle contemplate dall’art. 63,
comma terzo, del codice penale - e deve dunque rientrare
nel giudizio di bilanciamento fra circostanze.
3.2. Ciò detto, deve peraltro subito aggiungersi che
l’errore nel quale è incorsa la Corte di merito, essendosi
risolto a favore dell’imputato, non può essere emendato in
questa sede per mancanza di impugnazione del pubblico
ministero; ma certamente l’imputato non ha ragione di
lamentare una reformatio in peius in realtà insussistente,
atteso che gliene è derivata un’attenuazione del trattamen-
to sanzionatorio per cui la pena di tre anni di reclusione,
comminatagli dal Tribunale, si è ridotta a quella due anni
e cinque mesi rideterminata dalla Corte d’Appello.
4. Manifestamente infondata, inf‌ine, è anche l’eccezione
di prescrizione. Premesso che il termine massimo di legge,
pari a dodici anni e sei mesi con decorrenza dalla data del
fallimento (24 marzo 1999), deve intendersi prolungato in
ragione delle sospensioni verif‌icatesi nel corso del proces-
so, per un totale di 502 giorni, va rilevato che la scadenza
è venuta a collocarsi alla data del 7 febbraio 2013 (ma le
conseguenze non cambierebbero se si condividesse l’indi-
cazione del ricorrente, che la colloca al 10 gennaio 2013):
per cui deve concludersi che al momento della pronuncia
della sentenza di secondo grado che s’identif‌ica nella
lettura del dispositivo in udienza, avvenuta il 2 novembre
2012 l’evento estintivo non si era ancora realizzato.
4.1. Per quanto detto non è pertinente alla fattispecie
- ma, se condiviso, gioverebbe comunque alla difesa - il
principio enunciato nel risalente arresto giurisprudenzia-
le di cui a sez. I, n. 11541 del 28 ottobre 1997, Plojer, Rv.
209138, secondo cui sarebbe ammissibile il ricorso f‌inaliz-
zato a far valere la prescrizione intervenuta nel periodo
intercorrente fra il deposito della sentenza di merito e la
scadenza del termine per ricorrere; si tratta, tuttavia, di
enunciazione superata e travolta da numerose pronunce
successive, tra le quali basterà ricordare sez. un., n. 33542
del 27 giugno 2001, Cavalera, Rv. 219531.
4.2. È appena il caso di aggiungere che, alla stregua
della pronuncia da ultimo citata, la maturazione del
termine prescrizionale dopo la sentenza di appello non è
deducibile nel giudizio di cassazione quale unico motivo
di ricorso: la situazione descritta è da equiparare a quella,
riscontrabile nella fattispecie, in cui ogni altra censura sia
inammissibile.
5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso con-
seguono le statuizioni di cui all’art. 616 c.p.p. (Omissis)
corte di cassazione penaLe
sez. ii, 16 settembre 2014, n. 37868
(ud. 13 giugno 2014)
pres. gentiLe – est. verga – p.m. anieLLo (diff.) – ric. maino ed aLtri
Giudizio penale di primo grado y Dibattimento y
Esame dei testimoni y Contestazioni y Acquisizione
al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni
predibattimentali del testimone rilasciate ex art.
500, quarto comma, c.p.p. y Ammissibilità y Esclu-
sione.
. È da escludere la possibilità di acquisizione al fascicolo
del dibattimento, ai sensi dell’art. 500, comma 4, c.p.p.,
delle dichiarazioni predibattimentali di un testimone
che si assuma essere stato oggetto di indebite pressioni
quando, pur essendosi egli presentato al dibattimento
e non avendo pregiudizialmente rif‌iutato di deporre, il
giudice abbia cionostante ritenuto di non procedere al
suo esame. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 500) (1)
(1) In senso difforme dalla pronuncia in commento si esprimono Cass.
pen., sez. III, 15 luglio 2010, n. 27582, in questa Rivista 2011, 697, che
ammette l’acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazio-
ni rese precedentemente al pubblico ministero dal testimone condi-
zionato, ai sensi dell’art. 500, quarto comma c.p.p., senza che peraltro
occorra la preventiva contestazione o presentazione dello stesso in
dibattimento e, Cass. pen., sez. III, 3 aprile 2012, n. 12463, ivi 2013, 477,
che è favorevole ad acquisire agli atti le dichiarazioni della persona
offesa che, a seguito delle intimazioni e delle indebite pressioni subite
a seguito di violenze personali, si sia resa assente in dibattimento.
svoLgimento deL processo
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello
di Milano ha confermato la sentenza emessa in data 22 feb-
braio 2012 dal Tribunale della stessa città, che aveva dichia-
rato (per quello che in questa sede rileva, a seguito della
separazione processuale - come da ordinanza in atti - della
posizione dell’originario coimputato Alfredo Santoro) gli im-
putati Francesca Maino, Filippo Lombardo e Chen Gli Zhou
colpevoli di concorso in estorsione aggravata e continuata
in danno di Flavio Orbani, costretto, con minacce di morte
rivolte a lui personalmente ed alla moglie, a consegnare agli
imputati somme di denaro pari nel complesso a circa otto-
mila euro (fatti commessi tra settembre 2009 e settembre
2010), condannando ciascuno (ritenute per tutti le circo-
stanze attenuanti generiche) alle pene ritenute di giustizia.
Contro tale provvedimento, gli imputati (il Lombardo
con l’ausilio di un difensore iscritto nell’apposito albo spe-
ciale; gli altri due personalmente) hanno proposto distinti
ricorsi per cassazione, deducendo i seguenti motivi, enun-
ciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione,
come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.:
(ricorso Maino):
I - erronea applicazione dell’art. 500, comma 4, c.p.p.,
nonché violazione degli artt. 514 e 526, comma 1-bis,
c.p.p., per erronea acquisizione ed utilizzazione delle di-
chiarazioni predibattimentali della p.o., acquisite perchè
la stessa p.o. aveva denunciato pressioni, pur non avendo
rif‌iutato di rendere testimonianza;

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