Corte di cassazione penale sez. I, 26 giugno 2014, n. 27895 (c.c. 5 marzo 2014)

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giur
5/2014 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
ha affatto modif‌icato i principi di diritto supra illustrati,
in specie, per quanto riguarda il sistema delle presunzioni
e l’onere a carico dell’istante di provare rigorosamente il
momento in cui ebbe conoscenza dell’atto giudiziario ai
f‌ini del controllo sulla tempestività della richiesta ai sensi
dell’art. 175/2 bis c.p.p., rimasto invariato. (Omissis)
corte di cassazione penaLe
sez. i, 26 giugno 2014, n. 27895
(c.c. 5 marzo 2014)
pres. siotto – est. casa – p.m. cedrangoLo (diff.) – ric. viLLani
Esecuzione in materia penale y Procedimento di
esecuzione y Poteri del giudice y Sospensione con-
dizionale concessa su pena patteggiata y Revoca y
Ammissibilità.
. La revoca, in sede esecutiva, della sospensione con-
dizionale della pena, ai sensi del combinato disposto
dell’art. 168, comma terzo, c.p. e dell’art. 674, comma
1 bis, c.p.p. è consentita anche quando il benef‌icio sia
stato concesso con la sentenza di applicazione della
pena su richiesta, nulla rilevando che tale richiesta
sia stata a suo tempo espressamente subordinata pro-
prio all’applicazione del benef‌icio medesimo. (Mass.
Redaz.) (c.p., art. 168; c.p.p. art. 674) (1)
(1) Nello stesso senso della pronuncia in commento si vedano Cass.
pen., sez. I, 24 ottobre 2013, n. 43498, in Ius&Lex dvd n. 5/2014, ed.
La Tribuna e Cass. pen., sez. I, 9 dicembre 2004, n. 47706, in questa
Rivista 2005, 327. Cfr. Cass. pen., sez. I, 28 febbraio 2008, n. 8974 ivi
2009, 136, secondo la quale la revoca non può trovare applicazione
in relazione a situazioni che si possono considerare già esaurite in
merito all’accordo sulla pena tra le parti e dove quindi non potrebbe
essere consentita un’applicazione retroattiva di una disposizione di
legge che avrebbe effetti sfavorevoli al reo.
svoLgimento deL processo
1. Con ordinanza resa in data 28 maggio 2013, il Tribu-
nale monocratico di Benevento, quale Giudice dell’Esecu-
zione, revocava la sospensione condizionale della pena di 5
mesi e 20 giorni di reclusione concessa a Villani Giuseppe
con la sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. dal Giudice della
cognizione della stessa sede in data 30 maggio 2012, irre-
vocabile dal 18 settembre 2012 (per il reato di resistenza a
pubblico uff‌iciale commesso in data 4 novembre 2008).
Premetteva il Giudicante che il Villani era stato con-
dannato:
- con sentenza 9 luglio 2002 dalla Corte militare di Appello
di Roma, irrevocabile il 31 ottobre 2002, alla pena di 7 mesi di
reclusione, con concessione della sospensione condizionale
e successiva applicazione dell’indulto ex lege n. 241/2006;
- con sentenza 14 luglio 2004 dal Giudice monocratico
del Tribunale di Benevento, irrevocabile dal 14 ottobre
2004, alla pena di 4 mesi di reclusione, 10 giorni di arresto
e 300,00 euro di ammenda, con concessione della sospen-
sione condizionale e successiva applicazione dell’indulto
ex lege n. 241/2006.
Ciò premesso, rilevava che:
- a norma dell’art. 164 comma 4 c.p., non è consentita
la reiterazione del benef‌icio della sospensione a favore di
colui che ne abbia già usufruito due volte;
- a norma dell’art. 168 u.c. c.p., la sospensione della
pena è revocata quando è stata concessa in violazione del-
l’art. 164 quarto comma, anche se è stata concessa ai sensi
del comma 3 art. 444 c.p.p., come nel caso di specie;
- l’indulto, se estingue la pena e ne fa cessare l’espia-
zione, non estingue, però, le pene accessorie e neppure gli
altri effetti penali della condanna, comprensivi dell’even-
tuale causa di revoca dei precedenti benef‌ici condizionati
(sez. un. n. 23 del 9 giugno 1995, RV. 201548).
Da ciò conseguiva che:
- le sentenze emesse il 9 luglio 2002 dalla Corte Militare
di Appello di Roma e il 14 giugno 2004 dal Giudice Mono-
cratico di Benevento a carico del Villani, a differenza di
quanto sostenuto dalla difesa, avevano piena eff‌icacia ai
f‌ini della sospensione condizionale della pena, ancorché
le rispettive pene fossero state condonate;
- l’imputato, avendo già ottenuto per due volte il bene-
f‌icio, non poteva goderne per la terza volta.
2. Ha proposto ricorso per cassazione per il tramite
del difensore di f‌iducia Villani Giuseppe denunciando,
genericamente, “inosservanza” della legge per violazione
del diritto di difesa.
Ciò, in particolare, si evinceva:
- dal mancato rispetto del principio di inscindibilità
del benef‌icio della sospensione cui era subordinata la ri-
chiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., alla
richiesta stessa;
- dal contrasto tra quanto statuito dalla sentenza n.
521/12 di “patteggiamento” e quanto statuito nell’ordinan-
za impugnata: i presupposti per la concessione del benef‌i-
cio o vi erano sin dall’inizio o non vi erano affatto;
- dalla violazione del diritto ad essere giudicato secon-
do un regolare processo: se il P.M. non avesse prestato il
consenso o il Giudice non avesse ratif‌icato la richiesta,
l’imputato avrebbe optato per il rito ordinario e altro rito
speciale;
- dal rilievo per cui la procedura di cui all’art. 674 c.p.p.
consentiva la revoca della sospensione della pena da parte
del Giudice dell’Esecuzione solo nelle ipotesi previste
dall’art. 168, primo comma, nn. 1 e 2, c.p., e non anche nel-
l’ipotesi diversa di violazione delle disposizioni di cui agli
artt. 163 e 164 c.p., che potevano solo costituire motivo
di impugnazione in pendenza del giudizio di cognizione:
nella specie, ad avviso del ricorrente, si conf‌igurava una
violazione dell’intangibilità del giudicato.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, nella
sua requisitoria scritta, ritenuta la manifesta infondatez-
za dei motivi e osservato che a nulla rilevavano l’erronea
concessione del benef‌icio e la subordinazione ad esso del
consenso dell’imputato alla def‌inizione del giudizio ex art.
444 c.p.p. (sez. I, sent. n. 47706 dell’8 dicembre 2004, RV.
230232), chiedeva dichiararsi il ricorso inammissibile.

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