Corte di cassazione penale sez. II, 3 luglio 2014, n. 28942 (ud. 12 giugno 2014)

Pagine495-498
495
giur
Arch. nuova proc. pen. 5/2014
LEGITTIMITÀ
La soluzione interpretativa corretta è quella che con-
f‌igura la rimessione in termini come attività processuale
“esaurita”, con la conseguente inapplicabilità della norma-
tiva sopravvenuta e ciò per la fondamentale considerazione
che le nuove norme hanno abrogato l’istituto della rimes-
sione in termini per impugnare (salvo che con riferimento
al decreto penale di condanna) e quindi l’applicazione
dell’art. 604 c.p.p., come modif‌icato dall’art. 11, comma
3, legge cit., comporterebbe la simultanea e concorrente
applicazione della vecchia e della nuova disciplina, con
una inammissibile commistione di istituti governati da un
diverso sistema di regole, dovendosi, invece, def‌inire quale
sia il regime applicabile in ogni sua parte, considerata la
intima correlazione che lega le diverse previsioni dei due
regimi fondati su presupposti diversi.
In altri termini, l’imputata avendo benef‌iciato delle ga-
ranzie previste dalla normativa vigente al tempo, non può
chiedere di avvalersi delle nuove e diverse garanzie intro-
dotte da una normativa sopravvenuta, essendosi sul punto
consolidate ed esaurite le risposte alla richiesta di tutela
della sua posizione di imputata giudicata in absentia.
Tale interpretazione non contrasta con l’art. 6 CEDU,
pure richiamato dalla ricorrente. Occorre considerare, in-
fatti, che la disposizione applicata nel caso di specie all’im-
putata è quella di cui al comma 2 dell’art. 175 c.p.p., come
modif‌icato dall’art. 1 D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, convertito
in L. 22 aprile 2005, n. 60, che venne emanata proprio in
attuazione delle condanne pronunciate dalla Corte EDU nei
confronti dell’Italia con riferimento, appunto, al difetto di
garanzie che regolavano il processo in absentia (Grande Ca-
mera, 18 maggio 2004, Sejodvic c. Italia). Ebbene, succes-
sivamente alla suddetta modif‌ica normativa, la Corte EDU
ha riconosciuto che il nuovo testo dell’art. 175 c.p.p. aveva
colmato le lacune ravvisate dalla stessa Corte in precedenti
giudizi e che questo era il rimedio utilizzabile per sanare
le violazioni contestate (25 novembre 2008, Cat Berro c.
Italia). Pertanto, il rispetto della garanzie sancite dall’art.
6 CEDU era assicurato già, nei suoi contenuti essenziali,
dall’istituto della rimessione in termini per impugnare.
Deve, pertanto, affermarsi il seguente principio di dirit-
to: colui che ha usufruito della garanzie predisposte a favo-
re del contumace dall’art. 175 c.p.p. , non può, in aggiunta,
pretendere di avvalersi delle nuove e diverse garanzie di
cui alla legge n. 67 del 2014, sopravvenuta all’applicazione
del disposto del citato art. 175. D’altro canto, occorre ulte-
riormente considerare, con riferimento al caso di specie,
che la ricorrente ha prospettato una generica e astratta
violazione del diritto di difesa, ma non ha in alcun modo
indicato con il ricorso a questa Suprema Corte, né risulta
che lo abbia fatto davanti alla Corte di appello, le concrete
garanzie violate e gli specif‌ici mezzi per rimediarvi, quali,
ad esempio, la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.
La necessità di una rivendicazione non astratta di garan-
zie, che la ricorrente avrebbe dovuto e potuto far valere
in sede di appello, è ancor più imposta in un sistema nel
quale la garanzia del doppio grado di giurisdizione non tro-
va copertura costituzionale né è riconducibile ai principi
del giusto processo (Corte cost. n. 316 del 2000, n. 26 del
2007, n. 107 del 2007, n. 42 del 2014) La suddetta necessità
trova preciso riscontro nel caso di specie, nel quale con il
ricorso si contesta l’attendibilità delle dichiarazioni della
persona offesa, ma sempre con affermazioni generiche,
senza neppure prospettare la possibilità di procedere, con
apposita rinnovazione dell’istruttoria, ad un riconoscimen-
to personale da parte della stessa persona offesa.
Proprio le valutazioni motivatamente espresse su que-
st’ultimo punto dai giudici di merito, i quali hanno eviden-
ziato la «lucida chiarezza e completezza di informazioni»
della deposizione testimoniale della persona offesa e del
riconoscimento fotograf‌ico da essa operato degli autori del
delitto, rendono inammissibile il secondo motivo di ricorso
dell’imputata, in quanto pretende da questa Suprema Corte
una non consentita “rilettura” delle emergenze probatorie.
Anche le censure in punto di trattamento sanzionatorio
sono manifestamente infondate, poiché il giudice di ap-
pello, con valutazione di fatto non sindacabile in questa
sede di legittimità, ha motivatamente condiviso le ragioni
argomentate dal primo giudice, considerate, anzi, «espres-
se in forma anche favorevole all’imputata». La sospensione
condizionale non era concedibile in considerazione della
misura della pena applicata.
Il ricorso, dunque, deve essere rigettato, con la con-
seguenza della condanna della ricorrente al pagamento
delle spese processuali. (Omissis)
corte di cassazione penaLe
sez. ii, 3 LugLio 2014, n. 28942
(ud. 12 giugno 2014)
pres. prestipino – est. rago – p.m. di popoLo (conf.) – ric. modena
Termini processuali in materia penale y Re-
stituzione in termini y Impugnazioni y Condizioni
y Mancata conoscenza dell’atto da parte del con-
dannato per notif‌ica a persona diversa e legata
allo stesso da uno stretto rapporto di parentela y
Presunta ignoranza del decreto penale di condanna
y Fondamento y Esclusione.
. In tema di restituzione in termini, pur tenendosi conto
della nuova formulazione dell’art. 175, comma 2, c.p.p.,
introdotta dall’art. 11 della legge n. 67/2014 (per la qua-
le, peraltro, vertendosi in materia processuale, vale la
regola del tempus regit actum), è da escludere che pos-
sa meritare accoglimento una richiesta di restituzione
in termini per proporre opposizione avverso un decreto
penale fondata sull’assunto che, essendo stata effettuata
la notif‌ica di detto decreto a mani della madre dell’im-
putato, convivente e capace, la donna avrebbe preferito
(secondo quanto risultante da una dichiarazione da lei
successivamente rilasciata), non darne notizia al f‌iglio,
a cagione dei gravi problemi di salute dai quali quest’ul-
timo era, all’epoca, aff‌litto. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art.
175; l. 28 aprile 2014 art. 11) (1)
(1) Nello stesso senso della pronuncia in commento si veda Cass. pen.,
sez. III, 11 maggio 2010, n. 17965, in questa Rivista 2011, 481. Deve

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT