Corte di cassazione penale sez. II, 4 luglio 2014, n. 29045 (c.c. 20 giugno 2014)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 5/2014
LEGITTIMITÀ
tazioni (indicati con le lettere A, S ed Sl), limitatamente
alle condotte sino al 18 maggio 2000, perchè estinti per
prescrizione, rigettando nel resto il ricorso dell’interes-
sato.
Con ricorso datato 4 aprile 2014 e depositato in Cancel-
leria il 5 aprile 2014 il difensore dell’imputato ha formulato
richiesta di correzione di errori materiali contenuti nella
menzionata sentenza, deducendo che la Corte non avreb-
be tenuto conto e non si sarebbe espressa sulle eccezioni
procedurali sollevate dal difensore nel corso dell’udienza
del 10 aprile 2013 e di cui ad una memoria depositata in
pari data, con riferimento al fatto che era stato richiesto
di “dichiarare inesistente/annullare e/o dichiarare nulla
la notif‌ica apparentemente fatta in data 7 settembre 2009
del decreto di citazione a giudizio in appello e disporre
la rinnovazione di detta fase dibattimentale”. In partico-
lare, aveva evidenziato l’allora ricorrente che la notif‌ica
di cui trattasi non era stata regolarmente eseguita non
avendo egli “mai eletto o dichiarato un domicilio ai f‌ini
delle notif‌icazioni, né essendosi rif‌iutato di farlo, con la
conseguenza che le notif‌icazioni dovevano essere eseguite
presso la sua residenza con la procedura di cui all’art. 169
c.p.p., ovvero in Taranto con quella di cui all’art. 157 c.p.p.
o, inf‌ine, nel luogo di cui al secondo comma dell’art. 161
c.p.p. e cioè in Taranto, via De Cesare 71”
motivi deLLa decisione
Deve, in via preliminare, evidenziarsi che la richiesta
oggi in esame riguarda una sentenza di questa Corte de-
positata in data 20 settembre 2013. Deve, altresì, essere
rilevato che il difensore ricorrente risulta avere estratto
copia della sentenza impugnata il giorno 8 ottobre 2014 ed
il ricorso oggi in esame risulta datato 4 marzo 2014 e depo-
sitato il 5 marzo 2014. Al f‌ine di verif‌icarne la tempestività
sorge quindi il problema di stabilire se il termine per la
presentazione del ricorso è da considerarsi perentorio e se
lo stesso decorre dal momento del deposito della sentenza
impugnata ovvero decorre dal momento della effettiva
conoscenza del contenuto della sentenza medesima che,
in assenza di avviso di deposito, verrebbe a decorrere dal
momento dell’estrazione di copia della stessa ad opera
della parte interessata.
La prima delle due questioni è già stata affrontata da
questa Corte Suprema con una decisione che l’odierno Col-
legio condivide e che ha enunciato il seguente principio: “il
termine di 180 giorni entro il quale può essere presentato
il ricorso straordinario in cassazione per errore materiale
o di fatto è perentorio, essendo f‌inalizzato ad evitare che
la sentenza di condanna irrevocabile possa essere esposta
per un tempo potenzialmente indef‌inito alla situazione
di pur relativa instabilità determinata dall’esperibilità
della procedura straordinaria in questione (Cass. sez. IV,
sent. n. 15717 del 7 marzo 2008, dep. 16 aprile 2008, Rv.
239813).
Alla soluzione del secondo problema soccorre il dato
testuale di cui all’art. 625 bis, comma 2, c.p.p. che, in de-
roga alle disposizioni generali in materia di termini per la
proposizione delle impugnazioni di cui all’art. 585 c.p.p.,
espressamente stabilisce che la richiesta è proposta dal
procuratore generale o dal condannato, con ricorso pre-
sentato alla corte di cassazione entro centottanta giorni
“dal deposito” del provvedimento.
Detta deroga trova la sua giustif‌icazione, oltre che in
quanto sopra già evidenziato con riguardo alla necessità
di non procrastinare per un tempo indef‌inito la possibilità
di accedere alla procedura sopra indicata, anche nella
assoluta eccezionalità della procedura stessa rispetto al
regime ordinario delle impugnazioni.
Non a caso, proprio per l’eccezionalità della disciplina,
se da un lato il Legislatore ha stabilito che la decorrenza
del termine per la proposizione del ricorso è legata al mo-
mento del deposito della sentenza impugnata, dall’altro, lo
stesso Legislatore ha indicato un termine più lungo (ben
180 giorni) rispetto a quello ordinario per la presentazio-
ne del gravame, evidentemente contando sul fatto che la
parte interessata, operando con ordinaria diligenza, ha la
possibilità in un così ampio contesto temporale di prende-
re piena cognizione della motivazione del provvedimento
impugnato e di predisporre l’eventuale ricorso.
Deve quindi essere affermato il seguente principio: “il
termine di 180 giorni entro il quale può essere presentato
il ricorso straordinario di cui all’articolo 625-bis c.p.p. per
errore materiale o di fatto contenuto in un provvedimento
pronunciato dalla corte di cassazione decorre dal mo-
mento del suo deposito, a nulla rilevando il momento in
cui la parte interessata ha avuto l’effettiva conoscenza del
contenuto del provvedimento stesso”.
Orbene, nel caso di specie, poiché, come detto, la sen-
tenza de qua è stata depositata il 20 settembre 2013, tenu-
to conto delle regole generali per il calcolo dei termini di
cui all’art. 172 c.p.p., il termine f‌inale per la presentazione
del ricorso è venuto a scadere il 19 marzo 2014. Essendo,
come detto, il ricorso che in questa sede ci occupa stato
depositato il 5 aprile 2014 lo stesso è pacif‌icamente tardi-
vo e, per l’effetto, deve essere dichiarato inammissibile ai
sensi del comma 4 dell’art. 625 bis c.p.p. Segue, a norma
dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pa-
gamento delle spese del procedimento ed al pagamento a
favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni
di esonero, della somma ritenuta equa di Euro 1.000,00
(mille) a titolo di sanzione pecuniaria. (Omissis)
corte di cassazione penaLe
sez. ii, 4 LugLio 2014, n. 29045
(c.c. 20 giugno 2014)
pres. casucci – est. paLombi – p.m. baLdi (parz. diff.) – ric. p.g. in proc.
isoLdi
Misure cautelari personali y Estinzione y Revoca
e sostituzione y Comunicazione “ex off‌icio” y Con-
dizioni.
. La richiesta di revoca o sostituzione delle misure
cautelari disposte per delitti commessi con violenza alla
persona dev’essere dichiarata, “ex off‌icio”, inammissi-

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