Corte di cassazione penale sez. II, 4 luglio 2014, n. 29050 (c.c. 27 giugno 2014)

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giur
5/2014 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
prevalenza alle esigenze genitoriali ed educative su quelle
cautelari e garantendo così ai f‌igli l’assistenza familiare, in
un momento particolarmente signif‌icativo e qualif‌icante
della loro formazione f‌isica e psichica. In quest’ottica,
certamente il ruolo paterno risulta ancora circoscritto
all’ambito di una mera supplenza, onde l’incompatibilità
con il carcere sorge, per il padre, soltanto ove la madre sia
in condizioni f‌isiche, psicologiche od esistenziali tali da
non poter prestare assistenza ai minori. Allorché però si
verif‌ichi tale situazione, il divieto di custodia cautelare in
carcere nei confronti dell’imputato, padre di prole di età
inferiore a sei anni, opera anche nel caso in cui i minori
possano essere aff‌idati a congiunti disponibili o a strutture
pubbliche (sez. II, 11 novembre 2004, n. 47473, Dir. pen e
proc., 2005, 730). Una volta infatti che sia stata accertata
l’assoluta impossibilità della madre a dare assistenza alla
prole e sia stato escluso il ricorrere di esigenze cautelari
di eccezionale rilevanza, il giudice non può giustif‌icare
il mantenimento della misura intramurale prendendo in
esame l’eventuale presenza di altri familiari, in quanto ad
essi il legislatore non riconosce alcuna funzione sostituti-
va, considerato che la formazione del bambino può essere
gravemente pregiudicata dall’assenza di una f‌igura genito-
riale, la cui infungibilità deve, pertanto, f‌in dove possibile,
essere assicurata, trovando fondamento nella garanzia che
l’articolo 31 Cost. accorda all’infanzia (sez. V, 9 novembre
2007, n. 41626, rv. n. 238209; sez. IV, 19 novembre 2004, n.
6691, rv. n. 230931).
4. Erroneamente dunque il Tribunale ha fatto riferi-
mento alla necessità che sia dimostrata anche l’impos-
sibilità di ricorrere all’aiuto di strutture pubbliche o di
familiari, come, nel caso in esame, il f‌iglio di 16 anni e
il suocero dell’imputato, di anni 55. L’ausilio di strutture
pubbliche o di altri familiari potrà, infatti, eventualmente
assumere una funzione integrativa e di supporto ma mai
sostitutiva dell’assistenza genitoriale (sez. V, 15 febbraio
2008, n. 8636, rv. n. 239042). Né il Tribunale ha adeguata-
mente motivato in ordine alla ravvisabilità o meno di una
assoluta impossibilità di prestare assistenza al f‌iglio, da
parte della madre, alla luce delle prospettazioni difensive,
di cui il giudice a quo dà atto, in merito alla gravissime
patologie f‌isiche e psichiche da cui quest’ultima risulta
affetta. Nell’effettuare questa analisi, è infatti necessario
fare uso di massime di esperienza consolidate e aff‌idabili,
alla luce delle quali stabilire se una persona che versi
nelle condizioni di salute enucleabili dalla documentazio-
ne sanitaria agli atti sia o meno in grado di occuparsi della
prole. E, al riguardo, occorre notare come la giurispruden-
za di legittimità abbia tracciato un netto discrimen tra
massima di esperienza e mera congettura: una massima di
esperienza è un giudizio ipotetico a contenuto generale,
indipendente dal caso concreto, fondato su ripetute espe-
rienze ma autonomo da esse e valevole per nuovi casi (sez.
VI, 7 marzo 2003, n. 31706, Abbate, rv n. 228401). Si tratta
dunque di generalizzazioni empiriche, tratte, con procedi-
mento induttivo, dall’esperienza comune, che forniscono
al giudice informazioni su ciò che normalmente accade,
secondo orientamenti largamente diffusi nella cultura e
nel contesto spazio-temporale in cui matura la decisione.
Dunque, nozioni di senso comune (common sense pre-
sumptions), enucleate da una pluralità di casi particolari,
ipotizzati come generali, siccome regolari e ricorrenti, che
il giudice in tanto può utilizzare in quanto non si risolvano
in semplici illazioni o in criteri meramente intuitivi o ad-
dirittura contrastanti con conoscenze e parametri ricono-
sciuti e non controversi. Nelle massime di esperienza, il
dato è connotato da un elevato grado di corroborazione
correlato all’esito positivo delle verif‌iche empiriche cui è
stato sottoposto e quindi la massima può essere formulata
sulla base dell’id quod plerumque accidit. La congettura
invece si iscrive nell’orizzonte della mera possibilità sicchè
la massima è insuscettibile di riscontro empirico e quindi
di dimostrazione. Pertanto, nella concatenazione logica di
vari sillogismi, in cui si sostanzia la motivazione, possono
trovare ingresso soltanto le massime di esperienza e non
le mere congetture (Cass. 22 ottobre 1990, Grilli, in Arch.
nuova proc. pen. 1991, 469).
5. Non può pertanto affermarsi che i giudici di secondo
grado abbiano preso adeguatamente in esame tutte le
deduzioni difensive né che siano pervenuti alla conferma
del provvedimento del Gip attraverso un itinerario logico-
giuridico immune da vizi e di un apparato argomentativo
coerente con una esauriente analisi delle risultanze agli
atti (sez. un. 25 novembre 1995, Facchini, rv 203767).
La sentenza impugnata va dunque annullata, con rin-
vio, per nuova deliberazione, al Tribunale di Napoli. Vanno
inf‌ine espletati gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1
ter disp. att. c.p.p. (Omissis)
corte di cassazione penaLe
sez. ii, 4 LugLio 2014, n. 29050
(c.c. 27 giugno 2014)
pres. fiandese – est. aLma – p.m. fraticeLLi (conf.) – ric. parnasso
Cassazione penale y Ricorso y Ricorso straordina-
rio per errore materiale o di fatto y Termine per la
presentazione y Perentorietà.
. Il termine di 180 giorni entro il quale, ai sensi dell’art.
625 bis c.p.p., può essere presentato il ricorso straordi-
nario avverso provvedimenti emessi dalla Corte di Cas-
sazione ha carattere perentorio e decorre in ogni caso
dal giorno in cui è stato depositato da impugnare, nulla
rilevando il momento nel quale la parte interessata
ne abbia avuto effettiva conoscenza. (Mass. Redaz.)
(c.p.p., art. 625 bis) (1)
(1) Nello stesso senso si veda Cass. pen., sez. IV, 16 aprile 2008, n.
15717, in questa Rivista 2009, 384.
svoLgimento deL processo
Con sentenza n. 705/2013 del 10 aprile 2013 la VI Se-
zione penale di questa Corte ha annullato senza rinvio la
sentenza impugnata nei confronti di Parnasso Armando in
relazione ad alcuni capi dell’originaria rubrica delle impu-

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