Corte di cassazione penale sez. VI, 4 luglio 2014, n. 29355 (c.c. 30 aprile 2014)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 5/2014
LEGITTIMITÀ
plicazione del modello nazionale di motivazione dei prov-
vedimenti restrittivi, ciò che pacif‌icamente non compete
all’Autorità giudiziaria italiana.
A tale ultimo proposito, è appena il caso di notare come
altro sia la responsabilità diretta che ogni Stato assume nel
disporre la compressione della libertà personale di un indivi-
duo, anche nella prospettiva della Convenzione edu, altro sia
il bilanciamento che devono realizzare le norme destinate
a disciplinare la cooperazione internazionale in materia
penale, ispirate, specie in ambito europeo, ad una crescente
f‌iducia tra ordinamenti. Il Difensore, attraverso richiami alla
giurisprudenza di Strasburgo sul diritto alla libertà (art. 5
della Convenzione edu), sembra prospettare un annulla-
mento della distinzione indicata, e la necessità d’una piena
«ripetizione» del procedimento de libertate nello Stato ri-
chiesto. Il che, naturalmente, non è richiesto dalla legge e
neppure dalla Convenzione invocata. (Omissis)
corte di cassazione penaLe
sez. vi, 4 LugLio 2014, n. 29355
(c.c. 30 apriLe 2014)
pres. agro’ – est. di saLvo – p.m. cedrangoLo (diff.) – ric. astuccia
Misure cautelari personali y Custodia cautelare
in carcere y Condizioni di applicabilità y Padre con
prole di età non superiore ai sei anni y Impedimen-
to assoluto della madre all’assistenza della prole y
Divieto di custodia cautelare.
. Ai f‌ini della operatività del disposto di cui all’art. 275,
comma 4, c.p.p., nella parte in cui prevede il divieto
di custodia cautelare nei confronti del padre di prole
di età non superiore a sei anni, qualora, in assenza di
esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, la madre
sia deceduta o assolutamente impossibilitata a pre-
stare l’assistenza dovuta, deve escludersi che possa
attribuirsi rilievo alla ritenuta possibilità che i minori
siano aff‌idati a strutture pubbliche o ad altri familiari
disposti a prendersene cura. (Mass. Redaz.) (c.p.p.,
art. 275) (1)
(1) In senso conforme si veda Cass. pen., sez. II, 7 dicembre 2004, n.
47473, in questa Rivista 2005, 335. In argomento cfr. Cass. pen., sez.
V, 27 febbraio 2008, n. 8636, ivi 2008, 439.
svoLgimento deL processo
1. Astuccia Francesco ricorre per cassazione avverso
l’ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli, in data 11
dicembre 2013 ,che ha rigettato l’appello proposto avverso
l’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Napoli, che
aveva respinto la richiesta di revoca o sostituzione della
misura custodiale applicata per i reati di cui agli artt. 416
bis, 10-14 L. 497/74 e 7 L. 203/91.
2. Il ricorrente deduce, con unico, articolato motivo,
violazione dell’art. 275 comma 4 c.p.p. e vizio di motivazio-
ne poiché erroneamente il giudice a quo non ha ravvisato
l’assoluta impossibilità di dare assistenza al f‌iglio di età
inferiore a sei anni da parte della moglie dell’imputato,
affetta da una patologia neoplastica e da una sindrome
ansioso-depressiva, come da documentazione sanitaria
in atti. Né può essere riconosciuta ad altri familiari o a
strutture pubbliche una valida funzione sostitutiva perchè
il legislatore ha inteso tutelare l’integrità psico-f‌isica dei
f‌igli in tenera età garantendo loro l’assistenza di almeno
uno dei genitori. Si chiede pertanto annullamento dell’or-
dinanza impugnata.
Le argomentazioni addotte sono state ulteriormente
illustrate con memoria in data 16 aprile 2014, corredata
da documentazione sanitaria.
motivi deLLa decisione
3. Il ricorso è fondato. Il legislatore, infatti, nella lo-
gica delle puntualizzazioni applicative del principio di
adeguatezza, operando un bilanciamento in concreto tra
una pluralità di esigenze, ha previsto che, ricorrendo,
in positivo o in negativo, alcune condizioni soggettive,
non venga applicata la misura della custodia cautelare
in carcere. Il divieto di applicazione di tale misura, a
norma dell’art 275 comma 4 c.p.p., non è basato su una
presunzione che si contrapponga a quella di adeguatezza
esclusiva della misura intramurale, nei casi previsti dal
comma 3 dello stesso articolo, ben potendo riscontrarsi o
presumersi la pericolosità, sotto il prof‌ilo criminologico,
anche di soggetti che si trovino in taluna delle condizioni
che danno luogo al suindicato divieto. Quest’ultimo trova
invece fondamento nel giudizio di valore operato dal legi-
slatore, nel senso che sulla esigenza processuale e sociale
della coercizione intramuraria debba prevalere la tutela
di altri interessi, considerati poziori in quanto correlati ai
fondamentali diritti della persona umana, sanciti dall’art
2 Cost. (sez. I, 16 gennaio 2008, n 5840, rv. n. 238655). Di
qui la prevalenza, sulla norma di cui all’art 275 comma 3
c.p.p., che impone il regime intramurale ove si proceda per
determinati reati, del disposto dell’art 275 comma 4 c.p.p.,
che esclude l’applicabilità della custodia cautelare in car-
cere nei confronti di chi versi nelle particolari condizioni,
tassativamente indicate dalla norma stessa, (sez. VI, 21
ottobre 1999 n. 3415, Avaro; Cass., sez. I, 27 novembre 2008
n. 1438; Cass., sez. II, 16 marzo 2012, n. 46871), sempre che
non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.
Queste ultime, laddove la misura si fondi sulle esigenze
cautelari di cui all’art 274 lett. c) c.p.p., sono ravvisabili
ogniqualvolta il pericolo di recidiva sia elevatissimo, sì da
permettere una prognosi di sostanziale certezza che l’in-
dagato, se sottoposto a misure di carattere extramurale,
continuerebbe a commettere delitti (sez. I, 3 ottobre 2012,
n. 47861, in Cass. pen. 2013, p. 3163).
3.1. Nel novero delle condizioni soggettive in disamina
il legislatore include quella della madre di prole in età
non superiore a sei anni (tre anni, nel testo antecedente
al 1° gennaio 2014, vigente all’epoca di emanazione del
provvedimento impugnato), con lei convivente, ovvero
quella del padre, qualora la madre sia deceduta o assolu-
tamente impossibilitata a dare assistenza ai f‌igli. La ratio
della norma è individuabile nella necessità di salvaguar-
dare l’integrità psicof‌isica di soggetti in tenera età, dando

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