Corte di cassazione penale sez. II, 11 luglio 2014, n. 30774 (c.c. 18 giugno 2014)

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Arch. nuova proc. pen. 5/2014
Legittimità
corte di cassazione penaLe
sez. ii, 11 LugLio 2014, n. 30774
(c.c. 18 giugno 2014)
pres. gentiLe – est. peLLegrino – p.m. fraticeLLi (diff.) – ric. scinardo
Misure cautelari reali y Sequestro preventivo y
Sequestro funzionale alla successiva conf‌isca “per
equivalente” y Pluralità di indagati concorrenti nel
medesimo reato y Provvedimento disposto per l’in-
tero importo anche nei confronti di uno solo dei
concorrenti y Legittimità.
Misure cautelari reali y Sequestro preventivo y
Obbligo di avviso alla parte della facoltà di farsi
assistere da un difensore di f‌iducia y Necessità y
Insussistenza.
. In tema di sequestro preventivo f‌inalizzato alla con-
f‌isca, deve ritenersi legittimo che, nel caso in cui si
proceda a carico di più soggetti ritenuti concorrenti
nel medesimo reato, il provvedimento sia disposto per
l’intero importo corrispondente al prof‌itto o al prezzo
del reato nei confronti anche di uno solo dei suddetti
concorrenti. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 110; c.p., art.
319; c.p. art. 322 ter) (1)
. L’obbligo di avvertimento della facoltà di farsi as-
sistere da un difensore di f‌iducia, previsto per il caso
del sequestro probatorio, è da ritenere insussistente
qualora trattisi di sequestro preventivo. (Mass. Redaz.)
(c.p.p. art. 356; c.p.p. art. 364; att. c.p.p., art. 114) (2)
(1) Conforme alla pronuncia in commento si esprime una cospicua
parte della giurisprudenza di legittimità: si vedano in tal senso Cass.
pen., sez. fer., 17 agosto 2009, n. 33409, in questa Rivista 2010, 761;
Cass. pen., sez. VI, 5 maggio 2009, n. 18536, in Ius&Lex dvd n. 5/2014,
ed. La Tribuna; Cass. pen., sez. VI, 6 febbraio 2009, n. 5401, in questa
Rivista 2010, 110; Cass. pen., sez. II, 5 dicembre 2008, n. 45389, in
Ius&Lex dvd n. 5/2014, ed. La Tribuna. Altra corrente giurispruden-
ziale si discosta da questo orientamento, sostenendo che il sequestro
preventivo funzionale alla conf‌isca, compresa quella per equivalente,
ex art. 322 ter, non può eccedere, per ciascuno dei concorrenti, la
misura del prof‌itto ad esso attribuibile. In tal senso si vedano: Cass.
pen., sez. VI, 10 marzo 2009, n. 10690, ibidem; Cass. pen., sez. VI, 20
settembre 2007, n. 35120, in questa Rivista 2008, 488 e Cass. pen., sez.
VI, 2 agosto 2007, n. 31690, ivi 2008, 33.
(2) In senso conforme si esprime Cass. pen., sez. I, 4 luglio 2012, n.
25849, in Ius&Lex dvd n. 5/2014, ed. La Tribuna. Negli stessi termini
si vedano inoltre Cass. pen., sez. IV, 26 ottobre 2010, n. 37937, ibidem
e Cass. pen., sez. IV, 5 novembre 2009, n. 42512, ibidem.
svoLgimento deL processo
1. Con decreto in data 14 dicembre 2013, il Giudice per
le indagini preliminari presso il Tribunale di Enna proce-
deva al sequestro per equivalente ai sensi dell’art. 322-ter
c.p.p. sui beni di Scinardo Giuseppina f‌ino alla concorren-
za della somma di euro 41.754,00 in quanto somma costi-
tuente prof‌itto del reato di cui agli artt. 316-ter e 640-bis
c.p. ai danni dell’INPS per la natura f‌ittizia dei rapporti di
lavoro instaurati dalla Scinardo - in qualità di titolare del-
l’omonima impresa agricola - con terzi, al f‌ine di percepire
indebitamente le indennità di disoccupazione.
2. Avverso detto provvedimento, la difesa della Scinardo
proponeva istanza di riesame avanti al Tribunale di Enna
che, con ordinanza in data 22 gennaio 2014, respingeva il
gravame confermando il provvedimento impugnato.
3. Avverso detto provvedimento, nell’interesse della
Scinardo, veniva proposto ricorso per cassazione, lamen-
tandosi:
- violazione dell’art. 606, comma 1 lett. b) c.p.p. in re-
lazione agli artt. 25 Cost., 2 e 322-ter c.p., I. 26 novembre
2012, n. 190 (primo motivo);
- violazione dell’art. 606, comma 1 lett. b) c.p.p. in re-
lazione agli artt. 322-ter e 640, comma 2 n. 1 c.p. (secondo
motivo);
- violazione dell’art. 606, comma 1 lett. b) c.p.p. in rela-
zione agli artt. 125 e 325 c.p.p. (terzo motivo).
In relazione al primo motivo, lamenta la ricorrente
la nullità del decreto “atteso che la conf‌isca ha avuto ad
oggetto le disponibilità economiche del proposto sino alla
concorrenza di euro 41. 754,00 quale “prof‌itto” del conte-
stato reato di cui all’art. 640, comma 2 n. 1 c.p. indebita-
mente percepito negli anni 2009-2011. Si contesta, pertan-
to, una fattispecie di reato a consumazione prolungata di
guisa che l’illecito prof‌itto si sarebbe realizzato a seguito
della condotta fraudolenta dei correi, mediante la perce-
zione periodica e prolungata nel tempo delle indennità.
L’erogazione delle somme, quindi, sarebbe avvenuta inte-
gralmente in un arco temporale antecedente all’entrata in
vigore della legge 6 novembre 2012, n. 190, tanto più che
nel capo B) d’imputazione, relativo ai periodi 2010-2012,
si contesta un’ipotesi tentata del delitto di cui all’art. 640,
comma 2 n. 1 c.p., per cui di fatto per quelle annualità...
nessun prof‌itto è stato conseguito...per cui nessun recu-
pero per equivalente delle erogazioni economiche è pos-
sibile...”.
In relazione al secondo motivo, lamenta la ricorrente
come nella fattispecie, difetti il requisito del prof‌itto,
inteso quale prodotto/vantaggio economico conseguito in
seguito all’adozione della condotta delittuosa contestata.

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