Corte di cassazione penale sez. un., 7 maggio 2014, n. 18822 (ud. 27 marzo 2014)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 5/2014
CONTRASTI
corte di cassazione penaLe
sez. un., 7 maggio 2014, n. 18822
(ud. 27 marzo 2014)
pres. santacroce – est. macchia – p.m. gaLasso (conf.) – ric. dumitru
avram
Notif‌icazioni in materia penale y All’imputato
latitante y Ricerche fuori del territorio nazionale ai
sensi dell’art. 169, comma 4, c.p.p. y Applicabilità in
via analogica anche per la dichiarazione di latitan-
za y Necessità y Esclusione.
Notif‌icazioni in materia penale y All’imputato
latitante y Detenzione dell’imputato all’estero y
Cessazione della latitanza y Mancata conoscenza
da parte del giudice procedente della detenzione
y Notif‌icazioni proseguite nelle forme previste per
l’imputato latitante y Legittimità y Sussistenza.
. Le ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria, ai
sensi dell’art. 295 c.p.p., costituenti presupposto per la
dichiarazione della latitanza, non devono necessaria-
mente comprendere quelle nei luoghi specif‌icati dal
codice di rito ai f‌ini della dichiarazione di irreperibilità
e, di conseguenza, anche le ricerche all’estero quando
ricorrano le condizioni previste dal comma quarto del-
l’art. 169 c.p.p. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 169; c.p.p.,
art. 295) (1)
. La cessazione dello stato di latitanza, a seguito di
arresto all’estero, avvenuto in relazione ad altro pro-
cedimento penale, non implica la illegittimità delle
successive notif‌iche eseguite nella forma prevista per
l’imputato latitante dall’art. 165 c.p.p., qualora essa
non sia portata a conoscenza del giudice procedente.
(Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 165; c.p.p., art. 295; c.p.p.,
art. 296) (2)
(1) Con questa importante sentenza le SSUU. risolvono un contrasto
giurisprudenziale relativo alla questione se le ricerche che la polizia
giudiziaria è chiamata a svolgere a norma dell’art. 295 c.p.p., in sede
di esecuzione delle ordinanze che dispongono la custodia cautelare,
e che costituiscono il presupposto per la dichiarazione di latitanza ai
sensi dell’art. 296 del medesimo codice, debbano necessariamente
comprendere quelle nei luoghi specif‌icati ai f‌ini della dichiarazione
di irreperibilità e, dunque, anche le ricerche all’estero quando ri-
corrano le condizioni previste dall’art. 169, comma 4, c.p.p. Secondo
l’orientamento prevalente, seguito anche dalla decisione in epigrafe,
la dichiarazione di latitanza non deve essere necessariamente prece-
duta dallo svolgimento all’estero delle ricerche tese a rintracciare il
soggetto nei cui confronti è stato adottato il provvedimento cautelare
e della cui dimora o residenza in un paese straniero si abbia avuto
generica notizia. Ex multis, v. Cass. pen., sez. VI, 29 novembre 2013,
n. 47528, in Ius&Lex dvd n. 5/2014, ed. La Tribuna; Cass. pen., sez. V,
29 novembre 2012, n. 46340, in questa Rivista 2014, 110 e Cass. pen.,
sez. I, 22 aprile 2010, n. 15410, ivi 2011, 362. Contra, nel senso che
la previsione della necessità di ricerche internazionali di cui all’art.
169, comma quarto, c.p.p., dettata in vista dell’emissione del decreto
di irreperibilità, deve ritenersi applicabile analogicamente anche ai
f‌ini della legittima emissione del decreto di latitanza, v. Cass. pen.,
sez. I, 9 marzo 2010, n. 9443, ivi 2011, 365; Cass. pen., sez. VI, 11 feb-
braio 2009, n. 5929, ivi 2010, 237 e Cass. pen., sez. I, 8 maggio 2007,
n. 17592, ivi 2008, 211.
(2) La questione che le SS.UU. sono state chiamate a risolvere ri-
guarda l’ipotesi in cui lo stato di latitanza cessi a seguito dell’arresto
avvenuto all’estero in relazione ad altro procedimento, e, quindi,
se tale evento, anche se non portato a conoscenza del giudice che
procede, risolva ex se la condizione di latitanza in riferimento a
qualsiasi procedimento, determinando la illegittimità delle succes-
sive notif‌iche eseguite nella forma prevista per l’imputato latitante
dall’art. 165 c.p.p. Secondo un primo orientamento, contrario a
quello della massima in epigrafe, ed espresso da Cass. pen., sez. I,
19 maggio 2009, n. 22076, in questa Rivista 2010, 488, la cessazione
dello stato di latitanza comporta la illegittimità delle successive
notif‌iche eseguite ai sensi dell’art. 165 c.p.p., anche qualora non sia
stata portata a conoscenza del giudice procedente, gravando su que-
st’ultimo il compito di verif‌icare che la latitanza non sia cessata e non
essendo previsto un onere di comunicazione a carico dell’imputato.
Cass. pen., sez. V, 3 marzo 2009, n. 9746, ivi 2010, 237, ha, inoltre, pre-
cisato che la notif‌icazione degli atti all’imputato, arrestato all’estero
nell’ambito di una procedura estradizionale o per altra causa, e di
cui risulti agli atti il luogo della detenzione, con conseguente ces-
sazione dello stato di latitanza prima dichiarato, devono compiersi
secondo la disciplina prescritta per l’imputato residente o dimorante
all’estero e non secondo quella per la notif‌ica al latitante. Secondo
un diverso orientamento, a cui aderisce la sentenza in commento,
l’arresto dell’imputato all’estero per f‌ini estradizionali comporta la
cessazione del suo stato di latitanza, ma non implica la nullità delle
successive notif‌iche, ancorché effettuate nelle forme previste per il
latitante, in assenza di un atto che documenti la cognizione giudi-
ziale del fatto al momento della notif‌ica, e f‌ino a quando il giudice
procedente non abbia avuto notizia dell’arresto con modalità tali da
far ritenere il fatto processualmente accertato. Così si esprime Cass.
pen., sez. VI, 15 aprile 2005, n. 14239, ivi 2006, 338. In genere nel sen-
so che l’arresto dell’imputato all’estero nell’ambito di una procedura
estradizionale o per altra causa comporta la cessazione dello stato di
latitanza, v. Cass. pen., sez. un., 13 maggio 2003, n. 21035, in questa
Rivista 2003, 327.
svoLgimento deL processo
1. Con ordinanza del 21 marzo 2013, il Tribunale di Ver-
bania, in funzione di giudice della esecuzione, ha respinto
la richiesta avanzata da Dumitru Avram intesa ad ottenere
la declaratoria di non esecutività della sentenza di con-
danna alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione
inf‌littagli dal Tribunale di Brescia il 2 febbraio 2011, no-
tif‌icata con estratto contumaciale al difensore di uff‌icio il
21 marzo 2011 e compresa nel provvedimento di cumulo di
pene concorrenti emesso il 10 gennaio 2013 dal Procurato-
re della Repubblica presso il Tribunale di Verbania. Conte-
stualmente, il Tribunale dichiarava inammissibile, perché
non tempestiva, la richiesta subordinata del ricorrente di
restituzione nel termine per proporre impugnazione.
Per i fatti oggetto del procedimento sopraindicato,
l’Avram era stato colpito da ordinanza di custodia cautelare
in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Brescia ed era stato dichiarato latitante
con provvedimento del 12 marzo 2010: risultava infatti dagli
atti che lo stesso si era allontanato dall’abitazione di Cas-
sano d’Adda, nella quale precedentemente dimorava, e, in
particolare, da alcune intercettazioni, era emerso che il
medesimo si era allontanato dal territorio nazionale, da dove
era fuggito, una volta appresa la notizia dell’arresto di alcuni
connazionali, suoi correi, avvenuto il 17 febbraio 2010.

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