Corte di cassazione penale sez. V, 26 febbraio 2014, n. 9394 (ud. 20 gennaio 2014)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 12/2014
LEGITTIMITÀ
corte dI cassazIone penale
sez. v, 26 febbraIo 2014, n. 9394
(ud. 20 gennaIo 2014)
pres. savanI – est. sabeone – p.m. cesquI (dIff.) – rIc. tIrItIello
Furto y Momento consumativo del reato y Autovet-
tura munita di sistema di antifurto di sistema sa-
tellitare y Sottrazione y Reato tentato y Esclusione y
Furto consumato y Conf‌igurabilità y Ragioni.
Furto y Circostanze aggravanti y Cose esposte alla
pubblica fede y Sottrazione di autovettura dotata di
antifurto satellitare y Integrazione dell’aggravante
di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, c.p. y Ragio-
ni.
. Il delitto di furto deve considerarsi consumato anche
quando oggetto della sottrazione sia un’autovettura
munita di sistema di antifurto satellitare, in quanto
tale strumento non impedisce la sottrazione ed il con-
testuale illecito impossessamento del veicolo, ma ha la
diversa funzione di agevolarne il recupero. (c.p., art.
56; c.p., art. 624) (1)
. Sussiste l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo,
n. 7, cod. pen. - “sub specie” di esposizione della cosa
per necessità o per destinazione alla pubblica fede -
nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi di un’au-
tovettura dotata di antifurto satellitare, il quale, pur
attuando la costante percepibilità della localizzazione
del veicolo, non ne impedisce la sottrazione ed il con-
seguente impossessamento, consentendo solo di porre
rimedio all’azione delittuosa con il successivo recupero
del bene. (c.p., art. 624; c.p., art. 625) (2)
(1) Negli stessi termini, v. Cass. pen., sez. IV, 3 febbraio 2003, n. 4824,
in Riv. pen. 2003, 106.
(2) Per analoga fattispecie, v. Cass. pen., sez. V, 29 novembre 2011, n.
44119, in questa Rivista 2012, 448 e Cass. pen., sez. V, 8 marzo 2010,
n. 9224, ivi 2011, 422. Contra, nel senso che la circostanza aggravante
della esposizione del bene alla pubblica fede non sussiste qualora la
tutela dello stesso risulti garantita da congegni idonei ad assicurare una
sorveglianza assidua e continuativa, come il sistema di antifurto satelli-
tare, v. Cass. pen., sez. V, 26 novembre 2008, n. 44157, ivi 2009, 444.
svolgImento del processo
1. La Corte di Appello di Milano, con la sentenza del 3
ottobre 2012 ha confermato la sentenza del Tribunale di
Milano del 10 aprile 2012 con la quale Tiritiello Michele
era stato condannato per furto pluriaggravato di un au-
tocarro.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassa-
zione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentan-
do: a) una violazione di legge processuale, per la mancata
indicazione delle conclusioni rassegnate dalle parti nella
impugnata sentenza;
b) una violazione di legge, in merito al mancato ricono-
scimento del reato ascritto nella f‌igura tentata a cagione
del ritrovamento del mezzo dotato di antifurto satellitare;
c) una violazione di legge in merito all’applicazione
dell’aggravante di cui all’articolo 625 n. 7 c.p.
motIvI della decIsIone
1. Il ricorso è da rigettare.
2. L’omessa indicazione nell’intestazione della senten-
za delle conclusioni delle parti non costituisce motivo di
nullità della stessa, sia perchè le stesse comunque risul-
tano dalla narrativa del fatto (v. punto n. 2), sia perchè
tale omissione non è prevista come motivo di nullità della
sentenza dall’articolo 546 c.p.p. (v. Cass., sez. III, 24 marzo
2009, n. 19077 e sez. VI, 29 novembre 2011, n. 5907).
3. Quanto al secondo motivo, si osserva nella giurispru-
denza di questa Corte come, in tema di furto, il reato possa
dirsi consumato anche se oggetto della sottrazione sia un
automezzo munito di sistema di antifurto satellitare, in
quanto tale strumento non esclude che il soggetto passivo
perda, almeno f‌ino al momento di attivazione del sistema
di rilevazione satellitare, il controllo materiale e giuridico
sulla cosa sottrattagli.
Deve escludersi la conf‌igurabilità del tentativo in
considerazione del fatto che il sistema satellitare non
assicura una costante vigilanza durante l’intera fase del-
l’azione illecita, ma la possibilità di rilevare e seguire gli
spostamenti dell’automezzo è collegata ad una richiesta
dell’interessato al centro operativo, cosicché il successivo
rilevamento ha soltanto una funzione recuperatoria di un
bene ormai uscito def‌initivamente dalla sfera di controllo
del possessore (v. per tutte, Cass., sez. IV, 11 dicembre
2002, n. 4824).
4. Quanto alla sussistenza della contestata aggravante
dell’esposizione alla pubblica fede, il concetto di “neces-
sità” di cui all’articolo 625 n. 7 c.p. và inteso in senso rela-
tivo e comprende ogni apprezzabile esigenza di condotta
imposta da particolari situazioni, in contrapposizione
agli opposti concetti di comodità e di trascuratezza nella
vigilanza; d’altra parte la “consuetudine” va intesa quale
pratica di fatto generale e costante ancorché non impo-
sta da esigenza dalla quale non possa prescindersi (vedi
Cass., sez. V, 24 marzo 2005, n. 14978).
È stato, altresì, affermato che la ragione dell’aggrava-
mento previsto dalla suddetta norma è data dalla volontà
di apprestare una più energica tutela penale a quelle cose
mobili che sono lasciate dal possessore, in modo perma-
nente o per un certo tempo, senza diretta e continua cu-
stodia, per “necessità” o per “consuetudine” (nei sensi so-
pra indicati) e che, perciò, possono essere più facilmente
sottratte (vedi Cass., sez. IV, 7 novembre 2007, n. 5113).
In ogni caso questa Sezione ha ripetutamente affer-
mato come non sia fondata l’argomentazione, secondo
cui l’indicata aggravante vada esclusa nell’ipotesi di in-
stallazione sull’automezzo di un antifurto satellitare, che
manterrebbe il bene nella costante e diretta sorveglianza
del proprietario, attraverso la sede centrale del sistema
(v. le citate, Cass., sez. V, 18 novembre 2009, n. 9224 e sez.
V 19 ottobre 2011, n. 44119).
Come è noto, la stipulazione del contratto determina
l’attivazione di un sistema di rilievo che consente di indivi-
duare, senza soluzione di continuità, in quale luogo si trovi
o in quale luogo sia stata condotta l’auto del contraente.

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