Corte di cassazione penale sez. IV, 25 marzo 2014, n. 13999 (ud. 11 marzo 2014)

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giur
12/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
corte dI cassazIone penale
sez. Iv, 25 marzo 2014, n. 13999
(ud. 11 marzo 2014)
pres. romIs – est. serrao – p.m. polIcastro – rIc. pIttIanI
guida in stato di ebbrezza y Accertamento y Mo-
dalità y Alcoltest y Facoltà di farsi assistere da un
difensore y Omesso avviso all’indagato y Nullità a
regime intermedio y Sanabilità y Sussistenza y Ter-
mini di deducibilità.
guida in stato di ebbrezza y Accertamento y Test
alcolimetrico y Intervallo temporale tra la condotta
illecita ed il relativo accertamento y Irrilevanza.
. L’omesso avviso all’indagato della facoltà di farsi as-
sistere dal difensore durante il test alcolimetrico svolto
dalla P.G. determina una nullità “intermedia” sanabile,
se non dedotta prima ovvero immediatamente dopo il
compimento dell’atto da parte dell’interessato, senza
attendere il compimento del primo atto successivo.
(nuovo c.s., art. 186; c.p.p., art. 182; att. c.p.p., art.
114) (1)
. In tema di guida in stato di ebbrezza, il decorso di un
intervallo temporale tra la condotta di guida incrimi-
nata e l’esecuzione del test alcolimetrico è inevitabile
e non incide sulla validità del rilevamento alcolemico.
(Fattispecie nella quale, dal momento in cui l’imputato
si trovava alla guida e quello di esecuzione delle due
prove di alcoltest, erano trascorsi all’incirca trenta
minuti). (nuovo c.s., art. 186) (2)
(1) Si rinvia alla rubrica “Contrasti” di questo stesso fascicolo
in cui analoga questione è stata riemessa al giudizio delle Se-
zioni Unite, ed alla relativa nota di commento di F. PICCICHÈ.
In senso conforme alla sentenza in epigrafe si esprimono: Cass. pen.,
sez. IV, 3 settembre 2013, n. 36009, in questa Rivista 2013 , 1018, con
nota di R. BORRI, Alcoltest e avviso della facoltà di farsi assistere da
un difensore; Cass. pen., sez. IV, 22 luglio 2013, n. 31358, ivi 2014,
28; Cass. pen., sez. IV, 15 novembre 2012, n. 44840, in Ius&Lex dvd n.
6/2014, ed. La Tribuna e Cass. pen., sez. IV, 1 ottobre 2012, n. 38003,
in questa Rivista 2013, 851.
(2) Negli stessi termini, v. Cass. pen. sez. IV, 22 maggio 2013, n.
21991, in questa Rivista 2014, 43.
svolgImento del processo
1. In data 8 maggio 2013 la Corte di Appello di Trieste
ha parzialmente confermato la sentenza pronunciata il 29
aprile 2011 dal Tribunale di Udine, che aveva condannato
Pittiani Carlo per violazione dell’art. 186, comma 2, lett.
c), e comma 2-bis, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, per avere
guidato in stato di ebbrezza dovuto all’assunzione di bevan-
de alcoliche con tasso alcolemico accertato pari a 1,61 g/l
-1,63 g/l, con l’aggravante di avere provocato un incidente,
riformando la sentenza di primo grado con esclusivo riferi-
mento alla concessione del benef‌icio della non menzione.
2. La Corte di Appello, dopo aver espressamente rinvia-
to a quanto stabilito dal giudice di primo grado, ha rite-
nuto infondato il primo motivo d’impugnazione, rilevando
come dal verbale di accertamenti urgenti ai sensi dell’art.
354, comma 3, c.p.p. risultasse adempiuto l’obbligo di
avviso all’imputato della facoltà di nominare un difensore
di f‌iducia; ha considerato infondato il secondo motivo di
appello concernente l’inattendibilità dell’accertamento
eseguito oltre 30 minuti dopo l’incidente, richiamando
le dichiarazioni rese dall’altro conducente coinvolto nel
sinistro, che aveva affermato che l’imputato, dal momento
dell’incidente sino all’arrivo della pattuglia della stradale,
non aveva ingerito alcuna sostanza alcolica, ed elencando
gli altri elementi indiziari, segnatamente la condotta di
guida incongrua, incontrollata, irragionevolmente spe-
ricolata dell’imputato, nonché la gravità dei due impatti
del veicolo contro un edif‌icio, prima, e contro un’altra
autovettura, dopo, dai quali riteneva desumibile la consi-
derevole alterazione dello stato psicof‌isico dell’imputato,
sottolineando come, in ogni caso il breve intervallo di tem-
po tra il verif‌icarsi del sinistro e l’avvenuto rilevamento
del tasso alcolico rendesse attendibile lo stesso accerta-
mento strumentale; ha ritenuto infondato il terzo motivo
di appello concernente il mancato riconoscimento delle
attenuanti generiche, indicando la gravità della condotta
del prevenuto, desumibile dalle modalità del sinistro.
3. Ricorre per cassazione, a mezzo di difensore, Pittiani
Carlo censurando la sentenza impugnata per i seguenti
motivi:
a) inosservanza ed erronea applicazione degli artt.
354,356 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p. in relazione all’art. 606
lett. c), c.p.p. Il ricorrente sostiene che la Corte avrebbe
erroneamente ritenuto utilizzabile il verbale di accerta-
mento urgente eseguito con alcoltest negando rilevanza
alla circostanza che nel verbale non risultasse barrata al-
cuna delle due caselle inerenti alla risposta del Pittiani a
tale avvertimento, mentre il verbale consiste in un modulo
prestampato che non offre alcuna garanzia dell’effettiva
lettura del suo testo completo laddove non venga inte-
grato con le necessarie risposte fornite nella contestualità
dall’imputato. Non essendovi l’indicazione della risposta,
si assume, non vi sarebbe la prova che la domanda sia sta-
ta formulata, essendo necessario che il verbale contenga
tanto la menzione dell’avvenuto avviso quanto le dichiara-
zioni del soggetto indagato;
b) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità
della motivazione rilevante ai sensi dell’art. 606 lett. e)
c.p.p. - inosservanza o erronea applicazione dell’art. 186,
comma 2, lett. c) c.d.s. Il ricorrente censura la sentenza
impugnata per aver ritenuto sussistente l’ipotesi più
grave disciplinata dal comma 2 lett. c) a fronte di un
accertamento eseguito a mezzo di alcoltest sicuramente
inutilizzabile e, per certo, inattendibile. L’accertamento
eseguito dalla polizia stradale di Tolmezzo, si assume, era
inattendibile in quanto non forniva la prova che la misura
rilevata fosse effettivamente corrispondente a quella esi-
stente al momento in cui l’imputato si trovava alla guida,
ossia mezz’ora prima. La circostanza che i due dati rilevati
fossero risultati in progressione imponeva di accertare se,
nel momento in cui si trovava alla guida dell’autovettura,
l’imputato versasse in fase di assorbimento dell’alcol ma
non avesse ancora superato la soglia di 1,50 g/l, mentre

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