Corte di cassazione penale sez. VI, 26 marzo 2014, n. 14296 (ud. 20 marzo 2014)

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giur
12/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
elementi identif‌icativi costituiti dalla targa e dal numero
di telaio abbinato non avrebbe consentito l’accertamento
della provenienza delittuosa del motore, risultata pos-
sibile solo attraverso l’esame del numero dello stesso ed il
controllo dell’abbinamento di esso con altra autovettura,
appunto, provento di furto.
Ed ancora anche da un punto di vista soggettivo risulta
corretta la qualif‌icazione giuridica del fatto, caratterizzato,
nel caso di specie, dal dolo generico, da individuarsi nella
semplice volontà di compiere attività volte ad ostacolare
l’identif‌icazione della provenienza delittuosa di un bene
nella consapevolezza di tale origine, non occorrendo alcun
riferimento a scopi di prof‌itto o di lucro, caratterizzanti il
diverso delitto di ricettazione (sez. II n. 7 gennaio 2011,
Rv. 249445).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso
consegue, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., la condanna
dell’imputato che lo ha proposto al pagamento delle spese
del procedimento, nonché - ravvisandosi prof‌ili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità - al
pagamento a favore della Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale
nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo prof‌ili di colpa,
si stima equo determinare in € 1.000,00. (Omissis)
corte dI cassazIone penale
sez. vI, 26 marzo 2014, n. 14296
(ud. 20 marzo 2014)
pres. IppolIto – est. aprIle – p.m. dI popolo (dIff.) – rIc. apIcella
Cassazione penale y Ricorso y Straordinario y Per
errore di fatto y Carattere decisivo dell’errore y
Necessità y Fattispecie in tema di ricettazione delle
targhe di un’autovettura.
. In tema di ricorso straordinario per errore di fatto,
l’errore che può essere rilevato ai sensi dell’art. 625-bis
cod. proc. pen. è solo quello decisivo, che abbia condot-
to ad una pronunzia diversa da quella che sarebbe stata
adottata se esso non si fosse verif‌icato. (Fattispecie
relativa a una pronuncia d’inammissibilità del ricorso
proposto avverso condanna per ricettazione delle tar-
ghe di un’autovettura, nella quale la Corte ha ritenuto
irrilevante l’erronea indicazione del ricorrente quale
intestatario di una polizza assicurativa rinvenuta sul
veicolo, poiché la sostanziale riferibilità della polizza
e dell’autovettura all’imputato risultava da circostanze
ulteriori, debitamente considerate nella decisione im-
pugnata). (c.p.p., art. 625 bis) (1)
(1) Analogamente, v. Cass. pen., sez. I, 22 aprile 2010, n. 15422, in
Arch. nuova proc. pen. 2011, 458 e Cass. pen., sez. IV, 13 febbraio
2008, n. 6770, ivi 2009, 107.
svolgImento del processo e motIvI della decIsIone
1. Con la sentenza del 19 marzo 2013 la Seconda Se-
zione penale di questa Corte dichiarava la inammissibilità
del ricorso presentato da Pasquale Apicella contro la sen-
tenza del 1 febbraio 2011 con la quale la Corte di appello di
Salerno aveva confermato la pronunzia di primo grado del
18 maggio 2006 con cui il Tribunale della stessa città aveva
condannato il prevenuto in relazione al reato di cui all’art.
648 c.p., per avere, in Salerno, il 6 giugno 2002, al f‌ine di
trarne ingiusto prof‌itto, acquistato o comunque ricevuto la
targa anteriore e posteriore SA 599070, provento di reato
in quanto denunciate smarrite dal proprietario Salvatore
Buono il 18 gennaio 1999.
2. Con ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p., a
f‌irma del suo difensore avv. Roberto Concilio, l’Apicella ha
formulato i seguenti tre motivi.
2.1. Omessa valutazione, da parte della Seconda Sezio-
ne della Cassazione, del motivo formulato con il ricorso in
cassazione depositato il 20 luglio 2012, ulteriore rispetto
all’originario ricorso presentato il 19 luglio 2012 nell’inte-
resse dell’imputato Apicella, motivo con il quale era stato
denunciato come il prevenuto fosse stato condannato per
la ricettazione di entrambe le targhe della vettura de qua,
laddove era risultato dimostrato che la denuncia di smar-
rimento aveva riguardato una sola delle due targhe.
2.2. Errore percettivo commesso dalla Seconda Sezione
della Cassazione, per avere nella motivazione della sen-
tenza del 19 marzo 2013 ritenuto che la prova dell’avvenu-
to trasferimento dell’auto in questione in capo all’Apicella,
quanto meno a decorrere dal settembre del 2001, fosse
desumibile dal rinvenimento di una polizza assicurativa
contraffatta con scadenza 18 settembre 2002, laddove il
certif‌icato assicurativo, asseritamente falsif‌icato, trovato
in quella vettura, era intestato a Carmela D’Antuono, e
non anche all’Apicella.
2.3. Errore percettivo commesso dalla Seconda Sezio-
ne della Cassazione, per avere la Corte, nella motivazione
della più volte richiamata sentenza del 19 marzo 2013, so-
stenuto come fosse apodittica l’affermazione della esisten-
za di un rapporto di parentela tra l’Apicella e la D’Antuono,
così omettendo di valutare uno dei motivi dell’originario
ricorso del 19 luglio 2012 con il quale era stato censurata
la decisione della Corte di appello di non disporre la rin-
novazione dell’istruttoria dibattimentale per acquisire un
certif‌icato dell’uff‌icio dello stato civile che avrebbe dimo-
strato che la D’Antuono è la madre dell’imputato.
3. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile, per
la manifesta infondatezza dei relativi motivi.
3.1. Quanto al primo motivo va osservato che questa
Corte ha già avuto modo di sottolineare che, ai f‌ini dello
straordinario mezzo di gravame previsto dall’art. 625 bis
c.p.p., deve ritenersi che la mancata riproduzione, in sede
di motivazione della sentenza di legittimità, di uno dei
motivi di ricorso, per effetto di mera omissione materiale
dell’estensore, non autorizza, di per sé, a ritenere che la
doglianza, che ne sostanziava il contenuto, sia rimasta
estranea all’ambito della cognizione e del consequenziale
giudizio della Corte, tenuto peraltro conto della chiara di-
sposizione dell’art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p. (sez. V, n.
11058/05 del 10 dicembre 2004, Buonanno, Rv. 231206).
In tale ottica è del tutto ininf‌luente che, nella parte
introduttiva della motivazione della sentenza impugnata,

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