Corte di cassazione penale sez. II, 24 aprile 2014, n. 17771 (ud. 11 aprile 2014)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 12/2014
LEGITTIMITÀ
teggiamenti minacciosi o violenti, non può mai progredire
nella fattispecie della rapina impropria, prevista dall’art.
628, comma secondo c.p. In tali circostanze con il reato
di insolvenza fraudolenta concorrono gli autonomi reati
corrispondenti ai comportamenti minacciosi o violenti po-
sti in essere dall’agente». (Omissis)
corte dI cassazIone penale
sez. II, 24 aprIle 2014, n. 17771
(ud. 11 aprIle 2014)
pres. gentIle – est. palombI dI montrone – p.m. gallI (conf.) – rIc. spataro
riciclaggio y Estremi y Condotta y Reato a forma
libera y Fattispecie in tema di semplice montaggio
di un motore di origine furtiva su una autovettura
“pulita”.
. Integra il reato di riciclaggio la condotta posta in es-
sere sul denaro, bene od utilità di provenienza delit-
tuosa, specif‌icamente diretta alla sua trasformazione
parziale o totale, ovvero ad ostacolare l’accertamento
sull’origine della “res”, anche senza incidere diretta-
mente, mediante alterazione dei dati esteriori, sulla
cosa in quanto tale. (Fattispecie nella quale la Corte
ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse corretta-
mente qualif‌icato in termini di riciclaggio la condotta
consistita nel semplice montaggio di un motore di
origine furtiva su una autovettura “pulita”). (c.p., art.
648 bis) (1)
(1) Nel senso che la specif‌icità del reato di cui all’art. 648 bis c.p. si
riscontra in quelle attività che siano dirette alla trasformazione par-
ziale o totale della cosa o che, pur non incidendo direttamente sulla
medesima, nel senso che non ne alterano i dati esteriori, costitui-
scono ostacolo all’accertamento della sua origine delittuosa, v. Cass.
pen., sez. II, 9 dicembre 2003, n. 47088, in Riv. pen. 2004, 406. Sulla
conf‌igurabilità del reato in oggetto in fattispecie relativa a manomis-
sione del numero di telaio di un’autovettura e/o nell’alterazione di
detto numero sulla carta di circolazione, si veda, inoltre, Cass. pen.,
sez. II, 13 giugno 2013, n. 25940, ivi 2014, 542.
svolgImento del processo
1. Con sentenza in data 7 febbraio 2013, la Corte di
appello di Palermo confermava la sentenza del giudice
dell’udienza preliminare del Tribunale di Palermo del 20
gennaio 2011, che aveva condannato Spataro Salvatore
alla pena di anni tre di reclusione ed €. 1.000,00 per il
reato di cui all’art. 648 bis c.p.
1.1. La Corte territoriale respingeva le censure mosse
con l’atto d’appello, in punto di sussistenza responsabilità
dell’imputato ed in punto di riapertura dell’istruttoria
dibattimentale.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato, per
mezzo del suo difensore di f‌iducia, sollevando il seguente
motivo di gravame: violazione di legge, ai sensi dell’art.
606 comma 1 lett. b) c.p.p., in relazione all’art. 648 bis
c.p. per l’insussistenza dell’elemento oggettivo e di quello
soggettivo del reato contestato.
motIvI della decIsIone
3. Il ricorso è inammissibile, in quanto riproduce pedis-
sequamente gli argomenti prospettati nel gravame, ai qua-
li la Corte d’appello ha dato adeguate e argomentate rispo-
ste, esaustive in fatto e corrette in diritto, che il ricorrente
non considera né specif‌icatamente censura. Il giudice di
appello per affermare l’infondatezza della tesi difensiva
in punto di insussistenza, da un punto di vista materiale
e psicologico, del delitto di riciclaggio, ha infatti, con ar-
gomentazioni ineccepibili sia logicamente che giuridica-
mente, evidenziato “...La circostanza che l’imputato abbia
acquistato il propulsore dell’autovettura oggetto di furto
senza alcuna formalità e, in particolare senza pretendere
alcuna documentazione che ne dimostrasse la legittima
provenienza, posto che al riguardo nulla è stato prodotto,
consente di ritenere che il medesimo fosse consapevole
dell’origine delittuosa. Lo Spataro, inoltre, montando il
motore proveniente da furto su autovettura diversa, ha
compiuto un’attività di sostituzione atta ad ostacolare la
ricerca del motore medesimo e ad occultare la sua prove-
nienza da delitto...”. Tale specif‌ica e dettagliata motivazio-
ne il ricorrente non prende nemmeno in considerazione,
limitandosi a ribadire la tesi già esposta nei motivi di
appello e confutata, con diffuse e ragionevoli argomen-
tazioni, nella sentenza impugnata. E le conclusioni alle
quali sono pervenuti i giudici di merito in ordine alla sus-
sistenza del reato, con specif‌ico riferimento alle doglianze
sollevate con i motivi di ricorso, risultano conformi alla
costante giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal
Collegio; segnatamente, e si tratta proprio del precedente
indicato dal ricorrente, per l’integrazione del reato di cui
all’art. 648 bis c.p. occorre che le attività poste in essere sul
denaro, beni o altre utilità di provenienza delittuosa siano
specif‌icamente dirette alla sua trasformazione parziale o
totale, ovvero siano dirette ad ostacolare l’accertamento
sull’origine delittuosa della res, anche senza incidere di-
rettamente, mediante alterazione dei dati esteriori, sulla
cosa in quanto tale (sez. II n. 47088 del 14 ottobre 2003,
Rv. 227731). E ciò è quanto, sulla base della sentenza im-
pugnata, risulta essere avvenuto nel caso di specie: difatti
il motore risultato rubato, pur non essendo stato alterato
nel suo numero identif‌icativo, che è rimasto tale ed la ri-
levazione dello stesso ha consentito l’accertamento della
provenienza delittuosa, è stato montato su un’autovettura
«pulita», creandosi così una parvenza di provenienza legit-
tima dell’intera autovettura, idonea ad ostacolare l’accer-
tamento dell’effettiva provenienza da delitto di una parte
di essa. Sussiste, quindi, quel tipico effetto dissimulatorio
che caratterizza una fattispecie criminosa a forma libera,
quale è quella del riciclaggio. Ed a nulla rileva, ai f‌ini del-
l’integrazione del reato, la circostanza che, concretamen-
te, sia risultato agevole l’accertamento della provenienza
delittuosa del motore in questione in quanto, per aversi
reato impossibile l’inidoneità dell’azione deve essere ex
ante assoluta e non può desumersi dal mero fatto che il
reato sia stato agevolmente scoperto (sez. II n. 44043 del
13 ottobre 2009, Rv. 245625). Nel caso di specie, appun-
to, un semplice controllo dell’autovettura nei suoi tipici

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