Corte di cassazione penale sez. II, 30 aprile 2014, n. 18039 (ud. 15 aprile 2014)

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giur
12/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
f‌icio sinistri che si occupa di liquidare i risarcimenti dei
danni coperti da un qualsiasi contratto assicurativo e non
solo, quindi, per quelli nascenti dai contratti assicurativi
relativi alla circolazione stradale), non solo contraria alla
chiara ratio della norma, ma soprattutto contraria al si-
gnif‌icato letterale della parola sinistro. Infatti, i migliori
dizionari della lingua italiana def‌iniscono il sinistro come
l’evento pregiudizievole subito dal fruitore di un contratto
di trasporto o di assicurazione, che fa sorgere in capo a
questi il diritto alla rivalsa o al risarcimento.
A conferma della validità di quanto sopra si ha la deci-
sione di questa Corte (n. 1856 del 17 dicembre 2013) che
fornisce della parola sinistro il corretto signif‌icato di cui
sopra. Si legge, invero, nella motivazione della predetta
sentenza: “....Ora, all’imputata, nel capo sub a) è stata con-
testata la condotta del danneggiamento dei beni assicurati
prevista nell’art. 642 c.p., comma 1, prima parte: “distrugge-
va mediante incendio parte del materiale presente presso il
capannone della suindicata ditta, nonché parte degli inf‌issi
e delle strutture murarie”; al capo sub b), le è stata, invece,
contestata la condotta di aver denunciato “danni superiori
a quelli effettivamente prodotti dall’incendio verif‌icatosi
il 16 dicembre 2004 presso il capannone della Newline-
Textile” in modo da indurre “in errore la Unipol al f‌ine di
procurarsi un ingiusto vantaggio ai danni della compagnia
di assicurazioni”. La seconda delle condotte contestate,
come appare evidente, rientra nella quinta fattispecie pre-
vista dall’art. 642 c.p. ed esattamente in quella con la quale
il soggetto attivo “falsif‌ica, altera documentazione relativa
al sinistro” (sez. II, sentenza n. 1856 del 17 dicembre 2013
ud. - dep. 17 gennaio 2014 - Rv. 258012).
Pertanto l’ordinanza impugnata deve essere annullata
con rinvio al Tribunale di Venezia per un nuovo esame
che dovrà tener conto del principio di diritto di cui sopra.
(Omissis)
corte dI cassazIone penale
sez. II, 30 aprIle 2014, n. 18039
(ud. 15 aprIle 2014)
pres. carmenInI – est. gallo – p.m. volpe (dIff.) – rIc. p.g. In proc. gallonI
Insolvenza fraudolenta y Elemento oggettivo y Ri-
fornimento di benzina y Allontanamento senza pa-
gare il prezzo y Contestuali minacce all’impiegato
del distributore y Reati di insolvenza fraudolenta e
minaccia y Concorso y Sussistenza y Rapina impro-
pria y Esclusione y Ragioni.
. Risponde dei concorrenti reati di insolvenza fraudo-
lenta e di minaccia e non, invece, di quello di rapina
impropria colui che rifornisce la propria autovettura
di carburante presso un distributore a cui può lecita-
mente accedere con immediatezza, e poi si allontana
omettendo di corrispondere il relativo importo e mi-
nacciando l’impiegato del distributore, attesa l’assenza
di una condotta di sottrazione. (c.p., art. 612; c.p., art.
624; c.p., art. 628; c.p., art. 641) (1)
(1) In senso difforme si esprime Cass. pen., sez. II, 21 ottobre 2013, n.
43107, in Ius&Lex dvd n. 6/2014, ed. La Tribuna, secondo cui integra
il delitto di furto, aggravato dall’uso di mezzo fraudolento, la condot-
ta di colui che si rifornisca di benzina presso un distributore pubblico
allontanandosi prontamente senza corrispondere il relativo prezzo.
svolgImento del processo
1. Con sentenza in data 28 maggio 2013, il Giudice mo-
nocratico del Tribunale di Livorno, Sezione Distaccata di
Piombino, dichiarava non doversi procedere nei confronti
di Galloni Manuel, in ordine al delitto di insolvenza frau-
dolenta, per essere il reato estinto a seguito dell’adempi-
mento dell’obbligazione.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso immediato per
cassazione il P.G. deducendo violazione di legge in quanto
il fatto avrebbe dovuto essere qualif‌icato come rapina im-
propria, avendo l’imputato minacciato l’addetta alla pom-
pa di benzina per non corrispondere il prezzo.
motIvI della decIsIone
1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente
infondato.
2. All’imputato è stato contestato il reato di cui all’art.
641 c.p. perchè «riforniva autonomamente l’autovettura
Opel Corsa con la quale era giunto sul posto per un impor-
to di €.45,00 di benzina verde e non provvedeva a pagare il
suddetto importo alla dipendente del distributore, Disseri
Aurora, minacciandola ed allontanandosi..»
3. A ben vedere il fatto contestato non può essere iscrit-
to nell’orizzonte della rapina impropria per difetto del-
l’elemento oggettivo della sottrazione della cosa altrui. La
rapina impropria costituisce una progressione criminosa
di una condotta di sottrazione che altrimenti integrerebbe
il reato di furto.
4. Nel caso di specie la condotta dell’imputato che ha
effettuato un rifornimento di carburante, utilizzando l’im-
pianto predisposto per il rifornimento a disposizione degli
automobilisti, non può essere qualif‌icato come sottrazione
di cosa mobile altrui, trattandosi di un’azione lecita che vie-
ne compiuta sotto il controllo e con le modalità predisposte
dall’avente diritto, dalla quale sorge sinallagmaticamente
l’obbligazione civile di pagare il prezzo del carburante che
l’agente ha introdotto nel serbatoio dell’autovettura con il
consenso del gestore. Il rif‌iuto di pagare il prezzo del car-
burante contabilizzato dall’impianto di distribuzione inte-
gra gli estremi del reato di insolvenza fraudolenta; il fatto
che tale rif‌iuto sia stato accompagnato da atteggiamenti
minacciosi può comportare la concorrenza del reato di
minacce con quello di insolvenza fraudolenta, ma non può
determinare la progressione dell’insolvenza fraudolenta
in rapina impropria, proprio per l’assenza dell’elemento
obiettivo della sottrazione della cosa mobile altrui.
5. Pertanto può essere enunciato il seguente principio
di diritto: «la condotta prevista dall’art. 641 c.p. che pu-
nisce il fatto di chiunque, dissimulando il proprio stato
d’insolvenza, contrae un’obbligazione col proposito di non
adempierla, nell’ipotesi in cui il debitore insolvente si sot-
tragga al pagamento dell’obbligazione ricorrendo ad at-

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