Corte di cassazione penale sez. II, 28 maggio 2014, n. 21816 (ud. 26 febbraio 2014)

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giur
12/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
soltanto di Pan. Ass. quale assicuratore unico, così come ri-
sultante anche dal rapporto della Polizia Stradale di Reggio
Calabria intervenuta nell’incidente vincola l’assicuratore in
esso indicato; e legittima il danneggiato, in forza del com-
binato disposto dell’art. 7 cit. e dell’art. 1901 c.c., al risarci-
mento indipendentemente dai limiti interni di eff‌icacia e di
ripartizione del massimale nel rapporto assicurativo, oltre
che dalla stessa validità di quest’ultimo. Giacchè ciò che è
dirimente - nel rapporto con il danneggiato che agisca in via
diretta - è soltanto l’autenticità del contrassegno stesso (ex
multis: Cass. n. 25130 del 13 dicembre 2010); nel caso di
specie non messa in discussione dalla compagnia.
Ciò posto, l’assicuratore così individuato risponde,
in via di azione diretta ex art. 18 cit., entro i limiti delle
somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione; in-
tendendosi per tali quelli del massimale unitariamente ed
indistintamente ascritto al rapporto assicurativo.
Nè vi è ragione per addivenire ad una differente con-
clusione nell’ipotesi in cui, come nella specie, il limite di
massimale derivi non dalla determinazione convenzionale
di polizza, bensì direttamente dalla legge nell’intervento del
Fondo di garanzia. Chè anzi, in tale ipotesi, il sovrapporsi del
regime legale di tutela a quello pattizio costituisce se mai
argomento ulteriore a sostegno di quanto f‌inora affermato.
Va d’altra parte osservato che - nei limiti del massimale
così unitariamente considerato - l’assicuratore non può,
ex art. 18 L. 990/69 (poi art. 144 D.L.vo 209/05) “opporre al
danneggiato, che agisce direttamente nei suoi confronti,
eccezioni derivanti dal contratto”.
Se è vero che il divieto non opera con riguardo alle
eccezioni di nullità o inesistenza del contratto (da ultimo:
Cass. n. 14410 del 30 giugno 2011), altrettanto indubbio è
che l’eccezione relativa alla ripartizione per quote interne
di coassicurazione non rientra tra queste ultime, perchè
di mera ineff‌icacia parziale della copertura.
Resta tuttavia fermo in capo all’assicuratore il “diritto di
rivalsa verso l’assicurato nella misura in cui avrebbe avuto
contrattualmente diritto di rif‌iutare o ridurre la propria pre-
stazione”. È dunque in sede di rivalsa e, pertanto, di rapporto
interno con l’assicurato ovvero di regresso nel rapporto con
gli altri coassicuratori, che trova attuazione, secondo la di-
sciplina generale, il su ricordato principio di autonomia dei
rapporti e di limitatezza pro quota di cui all’art. 1911 c.c.
Ne deriva che, in accoglimento delle due censure qui
in esame, la sentenza della corte di appello dovrà essere
sul punto cassata, con affermazione della responsabilità
della compagnia assicuratrice per l’intero risarcimento,
ed indipendentemente dai limiti derivanti dalla coas-
sicurazione .
Poiché la misura di tale responsabilità risulta dagli
atti senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto lire
22.636.289, pari ad euro 11. 690,67, corrispondenti al 100 %
di quanto liquidato in linea capitale dal giudice di merito
in ragione del 40 % - sussistono i presupposti per far luogo
alla decisione della causa nel merito ex art. 384 c.p.c.;
con conseguente condanna di Aurora Ass.ni al pagamento
della suddetta maggior somma, oltre accessori come stabi-
liti dal giudice di merito (v. sent. appello, pag. 6).
Nella considerazione unitaria dell’esito della lite, ed
in ragione della oggettiva delicatezza e novità della que-
stione giuridica concernente il rapporto tra azione diretta
del danneggiato RCA e contratto di coassicurazione ex
art. 1911 c.c., si ravvisano elementi (in assorbimento del
quarto motivo di ricorso del Namia) per addivenire alla
compensazione integrale delle spese di lite tra le parti; e
ciò con riguardo a tutti i gradi del giudizio. (Omissis)
corte dI cassazIone penale
sez. II, 28 maggIo 2014, n. 21816
(ud. 26 febbraIo 2014)
pres. gallo – est. IasIllo – p.m. gallI (conf.) – rIc. p.m. In proc.
butnarIuc ed altrI
Fraudolenta distruzione della cosa propria y
Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati
e mutilazione fraudolenta della propria persona y
Reato previsto dall’art. 642 c.p., secondo comma y
Nozione di sinistro y Fattispecie in tema di denun-
cia di rapina di autovettura mai accaduta.
. Ai f‌ini della conf‌igurabilità del reato di frode in as-
sicurazione, la nozione di “sinistro”, prevista dal se-
condo comma dell’art. 642 cod. pen. si riferisce non
solo all’ipotesi dell’incidente stradale ma a qualsiasi
evento pregiudizievole subito dal fruitore del contratto
assicurativo, che fa sorgere in capo a questi il diritto
di rivalsa o al risarcimento. (Fattispecie, nella quale
l’imputato, regolarmente assicurato, aveva denunciato
di aver subito la - in realtà mai accaduta - rapina di
un’autovettura). (c.p., art. 642) (1)
(1) Utili ragguagli in tema di reato previsto dall’art. 642 c.p., si rin-
vengono in Cass. pen., sez. II, 17 gennaio, n. 1856, in Ius&Lex dvd
n. 6/2014, ed. La Tribuna, che sottolinea come l’articolo suddetto
sia strutturato come una norma penale mista del tutto peculiare,
prevede nei suoi commi primo e secondo cinque diverse fattispecie
di reato - in particolare, il danneggiamento dei beni assicurati e la
falsif‌icazione o alterazione della polizza, nel comma primo; la muti-
lazione fraudolenta della propria persona, la denuncia di un sinistro
non avvenuto e la falsif‌icazione o alterazione della documentazione
relativi al sinistro, nel comma secondo - che, ove ricorrano gli estre-
mi fattuali, possono concorrere fra loro.
svolgImento del processo
Con ordinanza del 13-14 marzo 2013, il Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Verona rigettò la ri-
chiesta di emissione della misura della custodia cautelare
in carcere nei confronti di Butnariuc lonella, di Peretti
Francesco, di Cazzanello Dario, di Marrone Pietro e di Ter-
minelli Francesco indagati per i reati di fraudolento danneg-
giamento dei beni assicurati (art. 642, 2° comma, del c.p.:
denunciavano un falso tamponamento di una autovettura
nel loro possesso e la successiva falsa rapina della stessa
auto da parte degli ignoti autori del tamponamento), falso
in certif‌icazione amministrativa (artt. 476 e 482 del c.p.:
falsif‌icavano la carta di circolazione dell’auto di cui sopra
emettendo la fattura di vendita della predetta auto a favore

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