Corte di cassazione penale sez. IV, 28 agosto 2014, n. 36369 (c.c. 14 luglio 2014)

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giur
12/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
Essi sono frutto di una non corretta riproduzione della
pronuncia di secondo grado, il cui pensiero è sostanzial-
mente travisato dalle censure svolte.
Infatti, alle pagg. 11 e 12 del ricorso si riporta in ne-
retto e tra virgolette mischiando in maniera inappropriata
affermazioni che si vogliono riferite alla sentenza e valu-
tazioni critiche che ad evidenza provengono dalla parte
- la seguente frase che sarebbe contenuta al penultimo
rigo della pag. 4 della sentenza del Tribunale: “la notif‌ica
del verbale di contravvenzione, elevato il 21 giugno 2008
è avvenuta il successivo 28 novembre 2008 è, dunque,
contraddittorio ritenere che la notif‌ica avvenuta il 22 set-
tembre 2008 ai sensi dell’art. 8 legge n. 890/1982 dovevasi
considerare regolare”.
Al contrario, al penultimo rigo di pag. 4 della sentenza
impugnata inizia il seguente periodo: “In ogni caso, la no-
tif‌ica è andata a buon f‌ine, atteso che la parte destinataria
ha comunque ritirato il plico all’uff‌icio postale dove era in
giacenza - come sostenuto e documentato dall’appellante
mediante produzione del relativo plico e verbale di accer-
tamento - , sanando cosi ogni eventuale vizio”.
Nella sentenza impugnata non è mai affermato, con-
trariamente a quanto tenta di accreditare il ricorso, che la
notif‌ica del verbale si sia perfezionata il 28 novembre 2008:
tale conclusione esprime l’opinione della parte ricorrente,
non quella del giudice di secondo grado. Infatti. la data
del 28 novembre 2008 è riportata una sola volta, a pag. 2
della sentenza d’appello e nello svolgimento del processo,
lì dove è sintetizzata non già la ricostruzione storica dei
fatti rilevanti operata dal Tribunale, ma il motivo di grava-
me, diretto appunto a sostenere la medesima tesi oggi ri-
prodotta (ossia che la notif‌ica del verbale di accertamento
dovrebbe considerarsi avvenuta a tutti gli effetti solo il 28
novembre 2008, e dunque tardivamente rispetto alla data
di accertamento dell’infrazione).
Ciò che il Tribunale afferma, senza alcuna contraddi-
zione e senza incorrere in alcuna violazione dell’art. 201
c.d.s. o di altra norma di legge è che “è stato rispettato
il termine di 150 giorni (secondo il testo dell’art. 201, 1°
comma c.d.s. vigente alla data dell’accertamento e f‌ino
al 12 agosto 2010: n.d.r.) per la notif‌ica del verbale di
accertamento ex art. 201 c.d.s in quanto la stessa è stata
effettuata il 22 settembre 2008, mentre la raccomandata
ex comma 2 art. 8 L. 890/82 è stata spedita il 24 settembre
2008 (e l’atto notif‌icato si considera legalmente cono-
sciuto dal destinatario ex art. 8 L. 890/82 decorsi 10 giorni
dalla spedizione di tale raccomandata o dal ritiro del piego
se anteriore) mentre l’accertamento era stato eseguito in
data 21 giugno 2008” (pag. 5 sentenza impugnata).
10. - Il sesto motivo è manifestamente infondato.
In tema di illecito amministrativo, l’error iuris, quale
causa di esclusione della responsabilità in riferimento alla
violazione di norme amministrative (in analogia a quanto
previsto dall’art. 5 del c.p.), viene in rilievo soltanto a fronte
della inevitabilità dell’ignoranza del precetto violato, il cui
apprezzamento va effettuato alla luce della conoscenza e
dell’obbligo di conoscenza delle leggi che grava sull’agente
in relazione anche alla qualità professionale posseduta e al
suo dovere di informazione sulle norme, e sull’interpreta-
zione che di esse è data, che specif‌icamente disciplinano
l’attività che egli svolge (Cass. n. 10621/10; analogamente,
Cass. nn. 19995/08, 24803/06, 19643/06 e 5615/03).
Nel caso delle infrazioni al codice della strada, poi,
l’ignoranza inevitabile non può prescindere dalla segna-
letica stradale, la cui presenza serve appunto a portare gli
utenti della strada a conoscenza di divieti e prescrizioni.
Nella specie parte ricorrente da un lato si limita a so-
stenere di non aver saputo del divieto (adducendo a incon-
grua dimostrazione che, diversamente, non sarebbe incor-
sa nella violazione, potendo ella parcheggiare altrimenti
il proprio veicolo); dall’altro, contesta genericamente la
legittimità del divieto stesso sulla sola, inconsistente tesi
che il parcheggio avrebbe dovuto essere consentito ai
residenti, indipendentemente dal rilascio di un apposito
contrassegno idoneo a identif‌icarli come aventi diritto.
11. - Anche il settimo motivo non ha pregio.
In materia di tariffa professionale forense il controllo
del giudice di legittimità attiene alla corretta applicazione
delle singole voci della tariffa stessa, non al giudizio sulla
complessiva congruità della liquidazione, essendo l’ap-
prezzamento delle spese di giudizio rimesso esclusiva-
mente al giudice di merito. Pertanto, la parte ricorrente
non può dolersi dell’eccessività delle spese liquidate per
diritti e onorari da quest’ultimo, senza allegare la specif‌ica
violazione di singole norme della tariffa; né è suff‌iciente
che adduca a dimostrazione la possibilità di pervenire a
una somma inferiore, ancorché provveda a dettagliare le
singole voci di tariffa che ritenga applicabili.
12. - In conclusione il ricorso va respinto.
13. - Le spese del presente procedimento, liquidate
come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte
ricorrente.
14. - Sussistono i presupposti per applicare il raddop-
pio del contributo unif‌icato, ai sensi dell’art. 13, comma
1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17 L.
n. 228/12. (Omissis)
corte dI cassazIone penale
sez. Iv, 28 agosto 2014, n. 36369
(c.c. 14 luglIo 2014)
pres. zecca – est. bIanchI – p.m. vIola (dIff.) – rIc. p.g. In proc. pIcone
misure cautelari reali y Sequestro preventivo y
Oggetto y Cosa pertinente al reato y Individuazione
y Patente di guida y Legittimità y Esclusione y Fatti-
specie in tema di sequestro della patente di guida
di conducente di autobus accusato di omicidio col-
poso.
. È da escludere la legittimità del sequestro preven-
tivo della patente di guida nei confronti di soggetto
accusato di omicidio colposo commesso con violazione
delle norme sulla circolazione stradale, non potendosi
sostenere che esista un rapporto di effettiva e diretta
pertinenza tra il documento di abilitazione alla guida

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