Corte di cassazione penale sez. IV, ord. 21 ottobre 2014, n. 43847 ud. 26 settembre 2014

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 12/2014
Contrasti
corte dI cassazIone penale
sez. Iv, ord. 21 ottobre 2014, n. 43847
ud. 26 settembre 2014
pres. brusco – est. pIccIallI – p.m. IacovIello (conf.) – rIc. p.g. In proc. b.m.
Guida in stato di ebbrezza y Accertamento y Al-
coltest y Facoltà di farsi assistere da un difensore
di f‌iducia y Avviso preventivo y Omissione y Nullità y
Proposizione della relativa eccezione y Rimessione
della questione alle SS.UU.
. Deve essere rimessa alle Sezioni unite della Corte di
cassazione la questione se in tema di accertamento
della contravvenzione di guida sotto l’inf‌luenza dell’al-
col (art. 186 C.d.S.), nel caso di mancato avvertimento
alla persona da sottoporre al controllo alcolimetrico
della facoltà di farsi assistere da un difensore di f‌iducia
in violazione dell’art. 114 disp. att. c.p.p., tale nullità
- a regime intermedio - possa ritenersi sanata se non
eccepita dall’interessato prima del compimento del-
l’atto ovvero immediatamente dopo ai sensi dell’art.
182 c.p.p., comma 2; nel caso in cui si ritenga verif‌icata
la decadenza, entro quale termine e con quali mezzi la
nullità possa essere eccepita. (Mass. Redaz.) (nuovo
c.s., art. 186; att. c.p.p., art. 114; c.p.p., art. 182)
svolgImento del processo
Il Procuratore Generale della Repubblica presso la
Corte di Appello di Venezia ricorre avverso la sentenza con
la quale il Tribunale di Treviso, in sede di opposizione a
decreto penale di condanna emesso nei confronti di B.M.
per la contravvenzione di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2,
(fatto accertato in data (omissis)), pronunciava sentenza
di assoluzione dell’imputato con la formula perché il fatto
non sussiste.
Il giudicante - accogliendo l’eccezione difensiva svolta
nella memoria depositata il 30 novembre 2011 (conside-
rata quale primo atto difensivo concretamente esperibile
contestuale all’atto di nomina a difensore f‌iduciario) - ha
fondato tale decisione sulla ritenuta ricorrenza di una ipo-
tesi di nullità a regime intermedio per essere stato omesso,
da parte della polizia operante, previamente all’esecuzione
dell’alcoltest, l’avviso all’indagato della facoltà di farsi as-
sistere da un difensore. Stante l’inutilizzabilità dell’atto, il
giudice ha ritenuto mancante la prova della condotta tipi-
ca, ricorrendo alla formula assolutoria sopra richiamata.
Con l’impugnazione il ricorrente deduce violazione di
legge, perché, il giudicante, pur avendo correttamente
qualif‌icate come intermedia la nullità derivante dall’omes-
so avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere da un
difensore, ha ritenuto l’inutilizzabilità dell’atto, pur es-
sendo la stessa sanata ai sensi dell’art. 182 c.p.p. Nel caso
di specie non risultava infatti che l’eccezione fosse stata
formulata nei termini indicati da un consolidato orienta-
mento di questa Corte, secondo il quale la citata nullità,
avente natura incontestabilmente intermedia, deve rite-
nersi sanata se non dedotta prima ovvero immediatamen-
te dopo il compimento dell’atto da parte dell’interessato,
non ricorrendo facoltà processuali comportanti cognizioni
tecniche professionali proprie del difensore (v. da ultimo
Sezione IV, 4 giugno 2013, Proc. gen. App. Bologna in proc.
Martelli, rv. 255989).
motIvI della decIsIone
Come è noto, in tema di guida in stato di ebbrezza, il
cosiddetto alcoltest, eseguito dall’agente accertatore, co-
stituisce la prova “regina” a fondamento della responsabi-
lità del conducente, anche perché solo attraverso l’esame
alcolimetrico è possibile verif‌icare quale delle tre ipotesi
previste rispettivamente dall’art. 186 C.d.S., comma 2, lett.
a), b) e c), risulti integrata: la prima delle quali è di rilievo
solo amministrativo.
Il tema da affrontare è quello delle facoltà difensive at-
tribuite all’interessato in occasione della sottoposizione
all’esame tecnico, con particolare riferimento all’eventuale
mancato avvertimento della facoltà di farsi assistere da un
difensore di f‌iducia, in violazione dell’art. 114 disp. att. c.p.p.
Deve, invero, innanzitutto rilevarsi, sotto un prof‌ilo di
ordine generale che l’atto in questione (il rilievo del tasso
alcolemico mediante il c.d. alcoltest) è sussumibile nella
previsione dell’art. 354 c.p.p., concernente l’accertamento
urgente e la conservazione delle tracce del reato, e che,
ai sensi dell’art. 356 c.p.p., il difensore dell’indagato “ha
facoltà di assistere, senza diritto di essere preventivamente
avvisato”, ai sensi, poi, dell’art. 114 disp. att. c.p.p., la poli-
zia giudiziaria, nel compimento degli atti di cui all’art. 356
c.p.p., avverte la persona sottoposta alle indagini, se presen-
te, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di f‌iducia;
in mancanza di questo, non è prevista per il compimento di
tali atti la nomina di un difensore di uff‌icio come disposto
per altri atti (tra gli altri, v. artt. 340 e 364 c.p.p.).
Ciò posto, per l’orientamento giurisprudenziale preva-
lente (v. da ultimo, Sezione IV, 4 giugno 2013, n. 36009,
P.G ed altro e, da ultimo, 11 marzo 2014, Pittiani, non mas-
simata), il mancato avvertimento della facoltà di farsi
assistere da un difensore di f‌iducia, in violazione dell’art.
114 disp. att. c.p.p., dà luogo ad un nullità a regime inter-
medio, soggetta pertanto alla disciplina dettata dall’art.

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