Corte di cassazione penale sez. II, 13 febbraio 2014, n. 7027 (ud. 23 ottobre 2013)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 10/2014
LEGITTIMITÀ
2, lett. b) sul presupposto che il tasso alcolemico pari a
0,8 g/l costituisca elemento costitutivo di tale fattispecie
di reato, in contrasto con il tenore letterale della norma,
che sanziona penalmente la condotta di guida in stato di
ebbrezza con tasso alcolemico superiore, non anche pari,
a 0,8 g/l.
4. È appena il caso di richiamare il principio recente-
mente affermato da questa Sezione per cui, in ogni caso,
in tema di guida in stato di ebbrezza, è possibile ritenere
la sussistenza di una delle specif‌iche fattispecie di cui alle
lett. a), b) e c) dell’art. 186, comma 2, c.d.s. solo in presen-
za di due misurazioni alcolimetriche che producano risul-
tati rientranti nelle fasce rispettivamente previste, doven-
do, a norma dell’art. 379, comma 2, Reg. att. c.d.s. strada,
la concentrazione necessaria per ritenere sussistente lo
stato di ebbrezza risultare da almeno due determinazioni
concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di cinque
minuti (sez. IV, n. 27954 del 7 giugno 2012, Agostini, Rv.
253838).
5. Si impone, quindi, sul punto, l’annullamento senza
rinvio della sentenza impugnata perchè il fatto non è più
previsto dalla legge come reato. (Omissis)
Corte di Cassazione PenaLe
sez. ii, 13 feBBraio 2014, n. 7027
(ud. 23 ottoBre 2013)
Pres. Petti – est. taddei – P.m. mazzotta (diff.) – riC. LafLeur
Reato y Elemento soggettivo (psicologico) y Dolo y
Dolo eventuale e colpa cosciente y Differenza y Fat-
tispecie in tema di lesioni personali cagionate da
sinistro stradale, provocato dagli imputati in fuga
dopo una rapina.
. In tema di elemento soggettivo del reato, ciò che con-
nota il dolo eventuale è la volizione dell’agente positi-
vamente orientata al verif‌icarsi dell’evento, accettato
come elemento non eludibile e comunque confacente
al progetto di condotta che anima l’azione; si conf‌igura
invece la colpa cosciente quando la volizione dell’agen-
te si orienta negativamente al verif‌icarsi dell’evento,
che si prospetta come possibile, ma sicuramente da
espungere dal progetto di condotta formulato. (Fatti-
specie in cui la Corte, con riferimento al reato di le-
sioni personali cagionate a mezzo di un sinistro stra-
dale, provocato dagli imputati in fuga per sottrarsi alla
cattura dopo aver commesso una rapina, ha annullato
con rinvio la decisione impugnata, che aveva ritenuto
sussistente il dolo, rilevando l’incompatibilità tra il
progetto di fuga e la accettazione dell’impatto contro
un ostacolo che alla fuga ha posto f‌ine). (c.p., art. 43;
c.p. art. 582) (1)
(1) In senso conforme alla pronuncia in commento si vedano: Cass.
pen. sez. IV, 9 ottobre 2012, n. 39898, in questa Rivista 2013, 827;
Cass. pen. sez. I, 1° agosto 2011, n. 30742, in Ius&Lex dvd n. 5/2014,
ed. La Tribuna e Cass. pen, sez. IV, 24 marzo 2010, n. 11222, in questa
Rivista 2011, 704. Nello stesso senso, per quanto riguarda gli elemen-
ti differenziali tra dolo eventuale e colpa cosciente, si veda anche
l’autorevole orientamento di Cass. pen. sez. un., 12 aprile 1996, n.
3571, in Ius&Lex dvd n. 5/2014, ed. La Tribuna.
svoLgimento deL ProCesso
l. Giuseppe Laf‌leur è stato condannato dal GUP del
Tribunale di Mantova, il 14 dicembre 2010, riconosciuta
l’attenuante del risarcimento del danno prevalente sulle
contestate aggravanti e sulla recidiva, per i reati di rapina
pluriaggravata, danneggiamento di beni pubblici, tentato
furto in abitazione, lesioni pluriaggravate resistenza a
pubblico uff‌iciale, contraffazione di pubbliche certif‌icazio-
ne e detenzione di arnesi atti allo scasso, come di seguito
indicati:
a) del reato p. e p. dagli artt. 110, 628 comma 2 e 3
n. 1 c.p. perchè in concorso con altre due persone datesi
alla fuga e quindi in più persone riunite, dopo essersi in-
trodotti con violenza sulle cose all’interno della abitazione
di Bellini Angelo ed averne asportato valori vari tra i quali
un televisore, danaro ed un PC portatile nonché avere
sradicato dal muro una cassaforte tentando di asportarla
senza riuscirvi, immediatamente dopo la sottrazione, al
f‌ine di assicurarsi il possesso di quanto sottratto e comun-
que la impunità usavano violenza e minaccia nei confronti
dei Carabinieri della stazione CC di Asola intervenuti tra-
scinando per un tratto il Maresciallo De Benedictis che,
avvicinatosi alla macchina dei malviventi con le armi in
pugno ed introdotta la mano all’interno della loro vettura
per staccare le chiavi dal quadro, veniva trascinato dalla
vettura in fuga per circa venti metri. Fatto aggravato per-
chè commesso da più persone riunite.
b) del reato p. e p. dagli artt. 110, 635 comma 2 n. 3
c.p. perchè in concorso come sub a, speronando la vettura
in uso ai Carabinieri danneggiava la vettura stessa, bene
pubblico e comunque destinato a pubblico uso.
c) del reato p. e p. dagli artt. 110, 56, 624 bis, 625 n. 2
e 5 c.p. perchè in concorso con altre due persone datesi
alla fuga e quindi in tre persone, dopo essere penetrati
nelle pertinenze della abitazione di Bellini Angelo, con
effrazione della serratura e del blocchetto di accensione
di un Ape Cross parcheggiato nel giardino, tentavano di
asportarlo dopo avervi caricato su una cassaforte, non riu-
scendovi perchè scoperti dai Carabinieri. Fatto aggravato
dal numero delle persone e dalla violenza sulle cose.
d) del reato p. e p. dagli artt. 110, 337 c.p. perchè in
concorso con altri come indicato sub a e ponendo in es-
sere la condotta sub a usavano violenza nei confronti del
maresciallo De Benedictis come sopra descritto mentre lo
stesso era intento a porre in essere un atto del servizio ed
al f‌ine di opporsi allo stesso.
e) del reato p. e p. dagli art:. 110, 582, 583, 585 in re-
lazione all’art. 576 n. 1 c.p. perchè in concorso con altri
come descritto sub a ed al f‌ine di portare a compimento il
delitto sub a, dandosi alla fuga con la vettura a loro in uso,
senza rispettare la segnaletica stradale e quindi accet-
tando il rischio che potessero verif‌icarsi sinistri con seri
danni alle persone, collidevano con la vettura condotta da
Pignatelli Francesco facendola ribaltare per ben due volte

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