Corte di cassazione penale sez. IV, 20 febbraio 2014, n. 8084 (ud. 15 novembre 2013)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 10/2014
LEGITTIMITÀ
motivi deLLa deCisione
Il ricorso è fondato.
Giova premettere che, diversamente dalla qualif‌icazio-
ne datane dal ricorrente, il vizio denunciato non integra
violazione della legge penale ai sensi dell’art. 606, lett.
b), c.p.p.: la sanzione irrogata in dispositivo (sospensione
della patente di guida per due anni) rientra, infatti, per
specie e quantità, nei limiti di quella astrattamente irro-
gabile per il reato de quo, atteso che - come esplicitamen-
te rammentato dallo stesso ricorrente - ai sensi dell’art.
186, comma 7, c.d.s., richiamato dal successivo art. 187,
comma 8, alla condanna per il reato de quo consegue “l’ap-
plicazione della sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida per un periodo da sei
mesi a due anni”.
Il motivo dedotto è piuttosto riconducibile alla previ-
sione di cui all’art. 606 lett. e) c.p.p., apparendo evidente
che quel che si censura è la contraddittorietà del percorso
logico rappresentato in sentenza che ha condotto alla
determinazione della durata della sanzione de qua: men-
tre infatti questa è in dispositivo chiaramente attestata
sulla durata massima prevista nella norma richiamata, in
motivazione contraddittoriamente il giudice afferma di
voler attenersi al minimo edittale, scelta peraltro espres-
samente giustif‌icata anche in relazione ad alcuni segnalati
aspetti della personalità del reo (quali l’incensuratezza e
l’atteggiamento processuale tenuto).
Tale vizio certamente sussiste, emergendo ictu oculi
dal testo stesso della sentenza impugnata, ed è in questa
sede certamente riconoscibile, non ostandovi la diversa
qualif‌icazione operata dal ricorrente, atteso che spetta
alla Corte di Cassazione la corretta qualif‌icazione dei mo-
tivi dedotti e la loro riconducibilità a una delle tassative
previsioni di cui all’art. 606 c.p.p..
Trattandosi, come detto, di vizio motivazionale impin-
gente la commisurazione di una sanzione accessoria f‌is-
sata dalla legge tra un minimo e un massimo e dunque
implicante un potere discrezionale riservato al giudice del
merito, lo stesso non può essere emendato in questa sede
di legittimità, ma deve piuttosto condurre all’annullamen-
to con rinvio in parte qua della sentenza. (Omissis)
Corte di Cassazione PenaLe
sez. iv, 20 feBBraio 2014, n. 8084
(ud. 15 novemBre 2013)
Pres. zeCCa – est. ianneLLo – P.m. romano (diff.) – riC. deLLa Pietra
Guida in stato di ebbrezza y Natura y Reato perma-
nente y Competenza per territorio y Individuazione
y Fattispecie in tema di competenza per territorio
del tribunale del luogo in cui, dopo l’inseguimento,
era stato fermato l’imputato per guida in stato di
ebbrezza.
. Il reato di guida in stato d’ebbrezza costituisce reato
permanente, per il quale la competenza per territorio
va determinata in relazione al luogo in cui ha avuto
inizio la consumazione; ovvero, nel caso in cui questo
sia rimasto ignoto, in relazione all’ultimo luogo in cui
è avvenuta una parte dell’azione. (Nel caso di specie
la Corte ha ritenuto competente il tribunale nel cui
circondario insisteva l’area di servizio ove l’imputato,
dopo essere stato seguito, era stato fermato dalla poli-
zia stradale e sottoposto al test alcolimetrico) . (nuovo
c.s., art. 186; c.p.p., art. 8; c.p.p., art. 9) (1)
(1) Interessante pronuncia in merito alla quale non risultano editi
precedenti. Per utili ragguagli in tema di demarcazione tra compe-
tenza del tribunale e del g.d.p. in merito al reato in oggetto, Cass.
pen. sez. IV, 14 giugno 2006, n. 20248, in questa Rivista 2006, 911.
svoLgimento deL ProCesso
1. Con sentenza resa in data 26 settembre 2012, la Corte
d’appello di Trieste, rigettando l’appello proposto dall’im-
putato (in punto di competenza territoriale, concessione
delle circostanze attenuanti generiche e riduzione della
pena inf‌litta), confermava la sentenza con la quale, in data
16 marzo 2010, il Tribunale di Tolmezzo aveva dichiarato
Della Pietra Franco responsabile del reato p. e p. dall’art.
186, comma 1, lett. b) c.d.s. a lui ascritto per essere stato
colto alla guida del veicolo Audi A4 targato DH 732 AY in
stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di sostanze alco-
liche, essendo stato rilevato un valore superiore a 0,80 g/I;
fatto accertato in Artegna (UD) il 27 febbraio 2009.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato,
per mezzo del proprio difensore, sulla base di tre motivi.
2.1. Con il primo deduce violazione di legge processua-
le in relazione alla disattesa eccezione di incompetenza
per territorio.
Al riguardo, premesso che, siccome pacif‌ico in atti,
l’accertamento del tasso alcolemico è avvenuto in Comune
di Magnano in Riviera (compreso nella circoscrizione del
Tribunale di Udine) e non in quello di Artegna (compreso
nella circoscrizione del Tribunale di Tolmezzo), rileva che
nel primo il reato deve ritenersi consumato e che pertanto,
ai sensi dell’art. 8 c.p.p., la competenza - siccome espressa-
mente eccepito sia in primo che in secondo grado - avrebbe
dovuto attribuirsi al Tribunale di Udine, essendo stato ivi
eseguito il rilevamento del tasso alcolemico (cui peraltro si
fa specif‌ico riferimento nel capo di imputazione).
Sottoponendo poi a specif‌ica critica gli argomenti sul
punto svolti nella sentenza impugnata, osserva che:
- l’assunto secondo cui «la condotta illecita si è con-
sumata ed è stata accertata già in comune di Artegna, e
dunque nel circondario del Tribunale di Tolmezzo, poiché
in quel territorio Della Pietra certamente guidava alterato
dall’abuso di bevande alcoliche e, sempre in quel territo-
rio, gli agenti di polizia avevano già constatato e apprez-
zato il fatto alla luce della condotta di guida pericolosa
tenuta dall’imputato», dovrebbe condurre a ritenere nella
specie integrato il diverso illecito, amministrativo, di cui
all’art. 186, comma 2, lett. a) c.d.s., atteso che, secondo
univoco indirizzo, qualora non vi sia stato accertamento
con l’apposita strumentazione del grado alcolico dell’im-
putato si deve propendere per la meno grave ipotesi di cui
alla citata disposizione;

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