Corte di cassazione penale sez. IV, 28 marzo 2014, n. 14610 (ud. 30 gennaio 2014)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 10/2014
LEGITTIMITÀ
Corte di Cassazione PenaLe
sez. iv, 28 marzo 2014, n. 14610
(ud. 30 gennaio 2014)
Pres. BrusCo – est. dovere – P.m. giaLaneLLa (Conf.) – riC. r.
Obblighi del conducente in caso di incidente y
Obbligo di fermarsi y Inosservanza
. Il reato di omissione di assistenza, di cui all’art. 189,
comma settimo, cod. strada, contempla tra gli elementi
costitutivi della fattispecie obiettiva la necessità di as-
sistenza alle persone ferite sicché, ove insussistente,
non rileva che l’autore del fatto ne abbia avuto contez-
za o meno; peraltro, trattasi di reato punibile esclusiva-
mente a titolo di dolo, quantomeno eventuale, nel cui
oggetto deve rientrare dunque anche il bisogno di as-
sistenza delle persone ferite. (nuovo c.s., art. 189) (1)
(1) In senso difforme, in quanto escludono la responsabilità di cui
all’art. 189, comma settimo, nel caso in cui il “soccorritore” non abbia
avuto conoscenza del fatto o nel caso in cui l’assistenza sia stata pre-
stata da altri: Cass. pen. sez. IV, 9 maggio 2000, n. 5416, in Ius&Lex
dvd n. 5/2014, ed. La Tribuna e Cass. pen. sez. IV, 24 aprile 1995, n.
4380, in questa Rivista 1996, 108.
svoLgimento deL ProCesso
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Ap-
pello di Milano ha confermato la condanna pronunciata
nei confronti di R. C. F. dal Tribunale di Vigevano, che
ha riconosciuto il medesimo colpevole dei reati rispetti-
vamente previsti dai commi 6 e 7 dell’articolo 189 c.d.s.,
commessi il 9 aprile 2007, per essersi dato alla fuga e non
aver prestato l’assistenza alle persone ferite dopo che alla
guida di un’autovettura aveva urtato da tergo un velocipe-
de condotto da M. D. ed avente a bordo sul seggiolino A.
V. E., le quali in conseguenza della collisione riportavano
lesioni.
Risultando pacif‌ica la dinamica dei fatti, la Corte di Ap-
pello ha respinto le doglianze difensive incentrate, quanto
al primo reato, sulla circostanza che l’imputato si era pre-
sentato spontaneamente ai Carabinieri a distanza di circa
un’ora dal fatto, così consentendo la sua identif‌icazione.
Il giudice di secondo grado ha osservato che l’obbligo di
fermarsi è previsto sia in funzione della necessità di in-
dividuazione dell’autore del sinistro, identif‌icazione che
deve poter avvenire immediatamente, senza posticipazio-
ne o temporeggiamenti rimessi a discrezionali iniziative
del soggetto obbligato, sia in relazione alla necessità di ve-
rif‌icare le conseguenze dell’incidente che abbia coinvolto
altre persone.
Quanto al secondo dei reati contestati all’imputato, il
giudice distrettuale ha respinto la censura difensiva se-
condo la quale per l’integrazione del reato è necessario
che la prestazione di assistenza sia necessaria, mentre
nella specie non lo era in ragione dell’intervento di al-
tri soccorritori, ricordando che per la giurisprudenza di
legittimità la necessità di assistenza deve essere valutata
nel tempo anteriore all’allontanamento dal luogo dell’inci-
dente dell’investitore sicché il reato è conf‌igurabile tutte
le volte che questi non si fermi e si dia alla fuga, a nulla
rilevando che l’assistenza sia stata prestata da altri se
l’investitore ignori la circostanza perchè fuggito.
2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l’im-
putato a mezzo del difensore di f‌iducia, avv. Giampiero
Berti.
Deduce erronea applicazione della legge penale in re-
lazione all’articolo 189, comma 6 c.d.s.: la Corte di Appello,
nel negare rilievo al comportamento successivo tenuto
dall’imputato ha offerto della norma un’interpretazione
che descrive un reato di pericolo e non di danno, con
effetti di eccessivo rigore. Inoltre la Corte territoriale ha
valorizzato anche la necessità di verif‌icare le conseguenze
dell’incidente, laddove tale f‌inalità risulta posta a base
della diversa fattispecie prevista dall’articolo 189, comma
7 c.d.s.
Con un secondo motivo si deduce la violazione dell’arti-
colo 189, comma 7 c.d.s.: rimarcata l’ autonomia strutturale
delle due ipotesi in considerazione, l’esponente rileva che
si è in presenza di un reato di danno, ad integrare il quale è
necessario che vi sia effettivo bisogno di assistenza da par-
te dell’investito. Nel caso di specie l’assistenza occorrente
è stata prontamente prestata da altri nell’immediatezza
del fatto e di ciò si era reso conto il Rossini, come risulta
tanto dalle dichiarazioni dell’imputato che da quelle della
teste Vincenza Pagliarulo.
motivi deLLa deCisione
3. Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito pre-
cisate.
3.1. Avuto riguardo al primo motivo, mette conto ram-
mentare che il reato di fuga previsto dall’art. 189, comma
sesto, del nuovo codice della strada, è un reato omissivo di
pericolo, per la cui conf‌igurabilità è richiesto il dolo, che
deve investire essenzialmente l’inosservanza dell’obbligo
di fermarsi in relazione all’evento dell’incidente concreta-
mente idoneo a produrre eventi lesivi alle persone, e non
anche l’esistenza di un effettivo danno per le stesse (sez.
IV, n. 34335 del 3 giugno 2009 - dep. 4 settembre 2009,
Rizzante, Rv. 245354).
Il reato in parola si consuma con l’allontanamento dal
luogo del sinistro e risulta pertanto irrilevante, ai f‌ini della
integrazione della fattispecie tipica, l’eventuale ritorno di
chi si sia inequivocabilmente allontanato o il suo presen-
tarsi presso gli uff‌ici delle forze dell’ordine.
È pertanto priva di fondamento la tesi del ricorrente,
secondo la quale si tratterebbe di reato di danno, con ciò
implicitamente sostenendo l’insussistenza del reato per
l’essersi il Rossini presentato qualche tempo dopo presso
un uff‌icio dei Carabinieri.
Si può convenire con l’esponente che la ratio sottesa
alla fattispecie descritta dall’art. 189, comma 6 c.d.s. è
quella di permettere l’immediata identif‌icazione di colui
che abbia causato l’incidente, alla vittima come ad even-
tuali soccorritori e alle forze dell’ordine; non anche quella
di rapportarsi con il pregiudicato stato di salute della vit-
tima, essendo tale f‌inalità perseguita con la previsione di
cui al comma 7 dell’art. 189 c.d.s.. Ma l’ampliamento della

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