Corte di cassazione penale sez. I, 30 aprile 2014, n. 18117 (ud. 11 febbraio 2014)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 10/2014
LEGITTIMITÀ
A carico del Rustemi veniva disposta anche la revoca
della patente.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore
dell’imputato, lamentando:
2.1. la erronea applicazione della pena pecuniaria non
ridotta di un terzo, in ragione del rito, così come invece
fatto per la pena detentiva;
2.2. la violazione di legge per essere stata disposta la
revoca della patente, senza alcuna idonea motivazione e
senza rispettare il patto nel quale era prevista la mera so-
spensione del titolo di guida.
motivi deLLa deCisione
1. Il ricorso è infondato.
2. Quanto alla prima doglianza formulata va rilevato che
effettivamente l’accordo per il “patteggiamento” prevedeva
la applicazione della pena pecuniaria di € 2.000 di ammen-
da, così ridotta per il rito la pena di € 3.000 determinata
ai sensi dell’art. 133 c.p. e tenuto conto dell’aumento per
l’aggravante contestata. Deve però ritenersi che la man-
cata indicazione della riduzione nella motivazione e nel
dispositivo sia frutto di un mero errore che questa Corte
può correggere ai sensi dell’art. 130 c.p.p., qualif‌icando il
motivo di ricorso proposto come istanza di correzione di
errore materiale.
3. In ordine all’ulteriore motivo di ricorso, va ricorda-
to che il comma secondo bis dell’art. 186 c.d.s. prevede,
come sanzione amministrativa accessoria, la revoca della
patente, quando il fatto commesso rientri nell’ambito
della lett. c) e sia aggravato dalla circostanza di avere
provocato un incidente. L’applicazione della sanzione non
richiede alcuna motivazione, essendo obbligatoria e quin-
di non impegnando l’esercizio di facoltà discrezionali del
giudice. Sul punto questa Corte ha avuto modo di statuire
che “La revoca della patente di guida, prevista dall’art.
186, comma secondo bis del codice strada, è una sanzione
amministrativa accessoria che consegue di diritto ad ogni
sentenza di condanna anche se emessa ai sensi dell’art.
444 c.p.p., prescindendosi, in quest’ultimo caso, dalla ne-
cessità di un’esplicita pattuizione sul punto fra le parti”
(Cass. sez. 4, sentenza IV n. 49221 del 30 novembre 2012
ud. (dep. 18 dicembre 2012), Rv. 253971). Dall’afferma-
zione di tale principio si desume che essendo sottratta
alle parti la disponibilità della sanzione accessoria, il
patto non può essere condizionato né dalla scelta del tipo
(sospensione, invece che revoca), né dalla sua durata (se
da applicare sia la sospensione). Pertanto nel caso in cui,
come in quello che ci occupa, il patto sia condizionato
dalla scelta della sanzione accessoria e dalla sua durata,
la clausola deve ritenersi come non apposta in quanto
relativa all’esercizio di poteri sottratti alle parti e che, se
esercitati, si risolverebbero in una disapplicazione della
legge. Consegue da ciò la correttezza dell’operato del
giudice di merito che, nel disporre la revoca della patente
(obbligatoria ex lege), non ha tenuto conto della pattui-
zione delle parti sulla sua sospensione. (Omissis)
Corte di Cassazione PenaLe
sez. i, 30 aPriLe 2014, n. 18117
(ud. 11 feBBraio 2014)
Pres. Cortese – est. La Posta – P.m. d’angeLo (Conf.) – riC. sCognamiLLo
Molestia o disturbo alle persone y Estremi y
Pedinamento y Rilevanza y Requisiti y Fattispecie
in tema di pedinamento del veicolo della persona
offesa.
. Il reato di molestia o disturbo alle persone (art. 660
cod. pen.), può essere integrato anche dalla condotta
consistente nel seguire e tallonare insistentemente il
veicolo della persona offesa, in modo da interferire nel-
la sfera di libertà di questa e da arrecarle turbamento.
(c.p., art. 660) (1)
(1) In genere sul reato de quo, v. Cass. pen. sez. I, 28 gennaio 2014,
n. 3758, in Ius&Lex dvd n. 5/2014, ed. La Tribuna e Cass. pen. sez.
I, 23 giugno 2000, n. 7379, ibidem. Cfr., inoltre, Cass. pen. sez. VI, 7
dicembre 2010, n. 43439, in questa Rivista 2011, 402.
svoLgimento deL ProCesso
1. Il Tribunale di Napoli in composizione monocratica
con sentenza del 19 luglio 2012, condannava Renato Sco-
gnamillo per il reato di cui all’art. 660 c.p. alla pena di euro
300 di ammenda perchè alla guida della propria autovettu-
ra seguiva con insistenza quella della ex moglie, Pettenati
Maria, ritenendo insussistente, invece, il reato di tentata
violenza privata contestato ai sensi dell’art. 81 c.p.
2. Avverso la citata sentenza l’imputato ha proposto
ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di f‌iducia,
denunciando violazione di legge ed il vizio della motiva-
zione. Contesta, in specie, la conf‌igurabilità del reato di
cui all’art. 660 c.p., tenuto conto che il pedinamento non è
suff‌iciente ad integrare la fattispecie anche se interferisce
nell’altrui sfera di libertà.
Rileva che, alla luce di quanto affermato nella sentenza
impugnata, l’imputato non aveva bloccato l’auto della Pet-
tenati; pertanto, tale condotta non può essere considerata
elemento costitutivo del reato di molestia.
Lamenta che il giudice non distingue tra petulanza e
biasimevole motivo e confonde il recare molestia o distur-
bo con la petulanza ed il biasimevole motivo, f‌inendo con il
ritenere sussistente il reato solo in considerazione dell’at-
titudine a disturbare della condotta che viene riferita alla
reazione emotiva della persona offesa.
motivi deLLa deCisione
Il ricorso non è fondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Il giudice ha fondato la responsabilità dell’imputato
sulle circostanze di fatto riferite dalla persona offesa e ha
dato atto che la donna mentre percorreva a bordo della
propria auto la tangenziale si era accorta di essere seguita
dall’ex marito; nonostante avesse sostato all’area di servi-
zio, l’imputato aveva continuato a seguirla; quindi, aveva
accostato presso una rotonda, e lo Scognamillo aveva preso
a girarle intorno con la sua auto ripetutamente: pertanto,
spaventata aveva chiamato il 113.

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