Corte di cassazione penale sez. IV, 27 maggio 2014, n. 21574 (c.c. 29 gennaio 2014)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 10/2014
LEGITTIMITÀ
stante l’insuff‌icienza dell’aria introdotta lo spirometro è
stato, evidentemente, in grado di procedere all’analisi,
che, in difetto, avrebbe ricusato con l’indicazione di non
validità (in senso conforme si vedano Cass., sez. IV, n.
30231 del 4 giugno 2013, Rv. 255870; IV, n. 11499 deIl’11
marzo 2013).
Ovviamente, posto a fondamento della pronuncia di
condanna l’univoco signif‌icato del test, resta del tutto
avulsa dal tema decisionale la prospettazione critica
afferente all’insussistenza di un quadro sintomatologico
inequivoco.
5. La genetica inidoneità del ricorso, a causa della
sua inammissibilità, ad impedire il passaggio in giudicato
della sentenza gravata non consente di prendere in con-
siderazione il computo prescrizionale maturato dopo la
statuizione della Corte aquilana (fra le tante, sez. un. 11
luglio 2001, n. 33542; sez. un. 22 aprile 2005, n. 23428; sez.
I, 4 giugno 2008, n. 24688; sez. III, 8 ottobre 2009, n. 42839;
sez. VI, 4 luglio 2011, n. 32872).
6. All’epilogo consegue la condanna del ricorrente alle
spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria
stimata di giustizia di cui in dispositivo. (Omissis)
Corte di Cassazione PenaLe
sez. iv, 27 maggio 2014, n. 21574
(C.C. 29 gennaio 2014)
Pres. zeCCa – est. grasso – P.m. fratiCeLLi (Parz. diff.) – riC. armanetti
ed aLtro
Patente y Revoca e sospensione y Sospensione y
Patteggiamento y Determinazione della durata y
Misura prossima alla media edittale y Motivazione y
Necessità y Esclusione y Condizioni.
. Il giudice, che applichi con la sentenza di patteg-
giamento la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida, non deve fornire
una motivazione sul punto allorché la misura si attesti
non oltre la media edittale e non constino specif‌ici di
meritevolezza in favore dell’imputato. (nuovo c.s., art.
222; c.p.p., art. 444) (1)
(1) La pronuncia in commento segue l’indirizzo tracciato da Cass.
pen. sez. un., 21 luglio 1998, n. 8488, in questa Rivista 1998, 852. In-
teressante in argomento il raffronto con Cass. pen. sez. IV, 31 maggio
2012, n. 21194, ivi 2013, 1000, per il caso i cui la misura adottata si
allontani dal minimo edittale.
svoLgimento deL ProCesso e motivi deLLa deCisione
1. Il GIP del Tribunale di Monza, con sentenza del 31
ottobre 2012, all’esito di richiesta delle parti, ai sensi del-
l’art. 444, c.p.p., applicò nei confronti di Armanetti Ivano,
imputato del reato di cui all’art. 589, comma 2, c.p., la pena
sospesa concordata dalle parti medesime, disponendo, al-
tresì, la sospensione della patente di guida per il periodo
di anni due.
2. L’imputato propone ricorso per cassazione avverso
la predetta statuizione prospettando unitaria censura
denunziante violazione di legge e vizio motivazionale in
questa sede rilevabile, per avere il giudice di merito de-
terminato in due anni la durata della sospensione della
patente di guida, senza aver dato mostra di aver previa-
mente effettuata la riduzione di un terzo prevista dall’art.
222, c.d.s. In ogni caso, a voler ammettere che la riduzione
di cui detto fosse stata previamente operata, quel giudi-
cante, ha poi soggiunto l’Armanetti, si era attestato su
una misura prossima al massimo senza darne compiuta
ragione motivazionale.
3. La doglianza risulta infondata sotto entrambi i pro-
f‌ili.
3.1. Nel passato questa Corte ha avuto modo di affer-
mare la necessità, che pur sempre in presenza di una
vicenda che aveva immancabilmente portato alla morte di
un uomo, si faccia luogo ad un concreto apprezzamento
motivazionale in punto di quantif‌icazione della sanzione
amministrativa accessoria, specie sotto la vigenza di una
normativa che prevedeva una forbice molto ampia (sez.
un., n. 8488 del 27 maggio 1998). Successivamente, si è
precisato in sede di legittimità (Cass., sez. IV, n. 46443 del
17 ottobre 2012) che, in presenza di circostanze del fatto
favorevoli all’imputato e, pertanto, valorizzate dal giudice
del merito al f‌ine del giudizio di congruità della pena
patteggiata, la determinazione sella sanzione accessoria
della sospensione della patene di guida, sottratta alla di-
sponibilità convenzionale delle parti, deve essere sorretta
dall’enunciazione, pur sintetica, delle ragioni poste a base
della scelta quantitativa. Né, sotto altro prof‌ilo, può es-
sere dubbio che, stante il rito prescelto, per disposizione
di legge, anche la sanzione amministrativa accessoria, in
questo peculiare caso, espressamente previsto dalla legge,
vada operata la riduzione premiale di un terzo.
3.2. Tuttavia, nel caso in esame, in primo luogo devesi
osservare che la mancata riduzione del terzo appare una
mera ipotesi congetturale del ricorrente, stante che l’en-
tità edittale dell’inf‌litta sanzione (il cui minimo è di due
anni ed il massimo di quattro) è tale da far ritenere che
il Gip, sia giunto a determinare in due anni la durata in
parola partendo da tre anni, così operando la riduzione
di legge.
Quanto al secondo aspetto della doglianza, reputa il
Collegio che il dovere motivazionale, da assolversi pur
sempre in forme agili e sintetiche, nel rispetto della spe-
ditezza e semplicità del rito, ben può essere soddisfatto
attestando la sanzione non oltre la media edittale (che
qui è di tre anni), ove non constino specif‌ici elementi a
discarico, qui neppure in ricorso evidenziati. Può, infatti,
agevolmente presupporsi un ragionamento implicito di
media sanzionabilità della condotta, foriera della gravis-
sima conseguenza (in precedenza, si è pacif‌icamente
affermato che la determinazione della sanzione in misura
prossima al minimo edittale esonera il giudice dall’espli-
citare motivazione specif‌ica - da ultimo, Cass., sez., IV, n.
21194 del 27 marzo 2012).
4. L’epilogo di rigetto impone la condanna del ricorren-
te al pagamento delle spese processuali. (Omissis)

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