Corte di cassazione penale sez. IV, 29 maggio 2014, n. 22239 (ud. 29 gennaio 2014)

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giur
10/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
esime f‌inanco dal prendere in considerazione la prospet-
tata esigenza d’una «interpretazione costituzionalmente
orientata» della norma; interpretazione che, in ogni caso,
implicherebbe un effetto demolitorio estraneo anche alla
più lata estensione che si voglia dare alla predetta opera
esegetica.
Quanto al dubbio sulla corretta funzionalità del mac-
chinario basti osservare che trattasi di asserto somma-
mente generico, f‌inanco privo di una qualche allegazione.
5.2. Il secondo motivo a causa della sua evidente infon-
datezza si pone al limite dell’ammissibilità.
Effettuata la prima prova, la quale ebbe a riscontrare
un tasso alcolemico di 1,47 g/I (prossimo al limite mas-
simo dell’ipotesi di reato di cui alla lett. b della norma in
questione), non fu possibile procedere al secondo accer-
tamento proprio a cagione delle gravi alterazioni indotte
dall’eccessiva assunzione di alcolici, che aveva procurato
effetti sintomatici assai rilevanti (crisi emetica).
Condivisamente questa Corte ha più volte chiarito
(Cass. sez. IV, n. 48251 del 29 novembre 2012, Rv. 255078;
n. 48297 del 2008, Rv. 242392; n. 6889 del 2012, Rv. 252728)
che lo stato d’ebbrezza ben può ricavarsi da univoci e con-
creti elementi fattuali, che, se del caso, possono essere
idonei a dimostrare anche le ipotesi più gravi, punite pe-
nalmente, di cui alle lette b) e c) del citato art. 186. Nel
caso al vaglio, non solo le circostanze fattuali militavano,
in eclatante misura, per uno stato di alterazione alcolica
ben più grave di quella di cui alla lett. a) (punita solo in
via amministrativa), ma un tale convincimento trovava
solida conferma nel test effettuato, dal quale si ricava la
presenza di un tasso alcolico prossimo al massimo della
forbice disegnata alla lett. b).
Peraltro, l’asserto difensivo secondo il quale la circo-
stanza che l’imputato versasse in stato confusionale e in
piena crisi emetica fosse da ricollegare al fatto di essere
stato incolpevolmente coinvolto in un incidente stradale,
piuttosto che alla previa ingestione di sostanze alcoliche
(siccome consta invece dal test praticato), in assenza di
qualsivoglia elemento fattuale che possa corroborare una
tale affermazione (manca l’asserto di riscontro di lesioni,
pur lievi), deve ritenersi una mera suggestione congettu-
rale.
5.3. Il terzo motivo è inammissibile.
Non consta dalla sintesi operata dalla Corte territoria-
le, non fatta oggetto di contestazione, che l’Addabbo abbia
prospettato motivo d’appello sul punto oggi fatto oggetto
di ricorso per cassazione; di conseguenza la censura di
legittimità si appalesa inammissibile. (Omissis)
Corte di Cassazione PenaLe
sez. iv, 29 maggio 2014, n. 22239
(ud. 29 gennaio 2014)
Pres. zeCCa – est. grasso – P.m. vioLa (Conf.) – riC. PoLitanò
Guida in stato di ebbrezza y Accertamento y Mo-
dalità y Etilometro y Elementi sintomatici y Rilevan-
za y Fattispecie in tema di scontrino dello spirome-
tro con stampata la scritta “zero test corretto”.
. Nel reato di guida in stato di ebbrezza, poiché l’esame
strumentale non costituisce una prova legale, l’accer-
tamento della concentrazione alcolica può avvenire
in base ad elementi sintomatici per tutte le ipotesi di
reato previste dall’art. 186 cod. strada e, qualora ven-
gano oltrepassate le soglie superiori, la decisione deve
essere sorretta da congrua motivazione. (Fattispecie in
cui la Corte ha ritenuto legittimamente accertato dello
stato di ebbrezza benché sullo scontrino fosse rimasta
stampigliata la scritta “zero test corretto”, atteso che
lo spirometro aveva proceduto ugualmente all’analisi
nonostante l’insuff‌lazione di un volume d’aria insuff‌i-
ciente). (nuovo c.s., art. 186) (1)
(1) In senso conforme si esprime Cass. pen. sez. IV, 12 luglio 2013, n.
30231, in questa Rivista 2013, 1117.
svoLgimento deL ProCesso
1. Il Tribunale di Alba, Sezione Distaccata di Bra, con
sentenza del 30 gennaio 2012, condannò Politanò Giorgio,
giudicato colpevole del reato di guida in stato d’ebbrezza
(art. 186, comma 2, lett. b, c.d.s.), alla pena reputata di
giustizia. La Corte d’Appello di Torino, con sentenza del 6
marzo 2013, confermò la statuizione di primo grado, impu-
gnata dall’imputato.
2. Avverso quest’ultima sentenza il Politanò ricorre per
cassazione illustrando il motivo di cui appresso.
La circostanza che il macchinario aveva evidenziato
insuff‌lazione di un volume d’aria insuff‌iciente avrebbe
dovuto portare a concludere per la non attendibilità del
risultato, senza che vi fossero ragioni per valorizzare in
senso contrario, siccome invece aveva fatto la Corte ter-
ritoriale, la circostanza che sullo scontrino fosse rimasta
stampigliata la scritta «zero test corretto».
Inoltre, pur vero che lo stato d’ebbrezza potrebbe trarsi
anche da rilievi sintomatici, tuttavia, gli stessi, per con-
durre ad affermare la penale responsabilità, non possono
che avere contenuto inequivoco.
motivi deLLa deCisione
3. II ricorso deve essere dichiarato inammissibile a
causa della sua manifesta infondatezza. La quantità di
aria insuff‌lata all’interno della macchina dipende da un
atto volontario del soggetto, con la conseguenza che ove
il medesimo abbia volutamente ridotto al minimo l’espira-
zione, al f‌ine di boicottare o, comunque, falsare la verif‌ica,
in assenza di una accertata patologia determinante l’insuf-
f‌iciente prova spirometrica, e lo strumento non sia stato
posto in grado d’indicare la percentuale alcolica presente
nell’organismo, sarebbe gioco forza reputare integrata
l’ipotesi di reato di cui al comma 7 dell’art. 186 cit. (rif‌iuto
di sottoporsi al test).
Ove, poi, come nel caso in esame, nonostante l’insuf-
f‌iciente espirazione, sia stato possibile procedere al test,
con risultati, peraltro, del tutto coerenti, non v’è alcuna
logica ragione per negarne l’attendibilità. Invero, nono-

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