Corte di cassazione penale sez. IV, 29 maggio 2014, n. 22241 (ud. 26 febbraio 2014)

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giur
10/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
data incontro ad alcun sintomo riconducibile all’ebbrezza
alcolica e, tuttavia, la Corte di merito, facendo leva su
una motivazione apodittica, che negava la possibilità che
l’imputata («soggetto donna non aduso all’assunzione di
sostanze alcoliche e che, peraltro, aveva ingerito quella
bevanda fortemente alcolica a stomaco vuoto») non aves-
se avvertito l’assunzione alcolica, aveva ingiustamente
disatteso la prospettazione difensiva.
3.4. Con l’ultimo motivo la ricorrente denunzia il ragio-
namento della Corte di merito sopra ripreso sotto il prof‌ilo
della manifesta illogicità e contraddittorietà.
motivi deLLa deCisione
4. L’eccezione d’incostituzionalità risulta condivisa-
mente essere stata dichiarata manifestamente infondata
dalla Corte territoriale. Il reato contravvenzionale che
punisce la guida in stato d’ebbrezza alcolica, interpretan-
do l’esigenza assai sentita di porre un argine al dilagare
dell’incidentistica stradale, provocata dall’assunzione di
alcolici, costituisce indubbiamente incriminazione di pe-
ricolo a tutela avanzata. Da ciò consegue, per scelta legi-
slativa, peraltro sintonica con le indicazioni comunitarie,
la perimetrazione di una zona di pericolo, presidiata dalla
sanzione penale, oltrepassata colpevolmente la quale
l’incorrere nella violazione di legge diviene conseguenza
prevedibile e prevenibile. In altri termini, essendo noti e
incontroversi gli effetti dell’assunzione di alcolici sull’or-
ganismo umano, la regola cautelare qui in esame impone
speciale e assai attenta prudenza, f‌ino a giungere all’as-
soluta astensione nei casi dubbi (particolare sensibilità
all’alcol, possibile interazione con altre bevande, alimenti,
integratori o farmaci), ove il soggetto debba porsi alla
guida, dopo un tempo non adeguato da consentire la me-
tabolizzazione completa dell’alcol, oppure, in alternativa,
la rinuncia alla guida stessa.
Così chiariti ratio e struttura del reato, i parametri co-
stituzionali evocati non risultano affatto neppure lontana-
mente minacciati dalla disposizione: la riprovazione e la
condanna non derivano, siccome vorrebbe la ricorrente,
dall’individuale e variabile capacità di “sentire” gli effetti
dell’alcol, bensì dall’imprudente e negligente scelta di
essersi posti alla guida dopo aver assunto alcolici o, co-
munque, prodotti a base alcolica (anche ove si trattasse
di farmaci: Cass., sez. IV, n. 19386 del 5 aprile 2013, Rv.
255835; ma già nello stesso senso, Cass., sez. IV, n. 38121
del 14 ottobre 2010), senza avere atteso il trascorrere di un
tempo ragionevole (assimilabile nella coscienza comune a
quello impiegato dall’apparato digerente per far luogo ad
una piena digestione) tale da scongiurare il permanere di
un tasso alcolico nel sangue penalmente rilevante.
5. I motivi posti a sostegno del ricorso, unitariamen-
te considerati, tenuto conto della loro interdipendenza
vanno disattesi in quanto infondati. Il ragionamento della
Corte di merito, con la quale si è disattesa la tesi posta a
discolpa, non è in questa sede censurabile, non rilevandosi
i gravi vizi motivazionali prospettati. Invero, non appare
niente affatto contraddittorio e illogico assegnare scarso
valore persuasivo alla predetta tesi difensiva, la quale pre-
supporrebbe per la propria validazione dover affermarsi
che la Sugamele, a suo stesso dire, non adusa ad assumere
bevande alcoliche e, in ispecie, superalcoliche, e, peral-
tro, affetta da irritazione del cavo orale, abbia scambiato,
senza rendersene conto, per una bevanda analcolica altra,
assai alcolica e che, nonostante, l’alito e gli occhi tradis-
sero risposta sensibile dell’organismo all’assunzione, la
stessa (che si proclama abitualmente non bevitrice) non
sia stata in grado di rendersi conto di trovarsi in stato d’eb-
brezza. Inf‌ine, quanto all’accenno (meno che una mera
congettura) a limiti di aff‌idabilità del macchinario uti-
lizzato per il test spirometrico, devesi osservare che que-
sta Corte ha già più volte avuto modo di condivisamente
affermare che costituisce onere della difesa dell’imputato
fornire una prova contraria all’accertamento (difetti dello
strumento, errore di metodologia nell’esecuzione), non
essendo affatto suff‌iciente congetturare la mancanza di
omologazione del macchinario (Cass., sez. IV, n. 17463 del
24 marzo 2011) o il mancato deposito della documenta-
zione attestante la regolarità dell’etilometro (Cass., sez.
IV, n. 42084 del 4 ottobre 2011); o, addirittura, come nel
caso di specie, prospettare vaghi dubbi, neppure correlati
a specif‌ici elementi fattuali.
6. L’epilogo impone condanna al pagamento delle spese
processuali. (Omissis)
Corte di Cassazione PenaLe
sez. iv, 29 maggio 2014, n. 22241
(ud. 26 feBBraio 2014)
Pres. BrusCo – est. grasso – P.m. BaLdi (Conf.) – riC. addaBBo
Guida in stato di ebbrezza y Accertamento y Mo-
dalità y Etilometro y Obbligo del conducente di sot-
toposizione alle prove spirometriche y Questione
di legittimità costituzionale dell’art. 186, comma
secondo lett. b) e c) c.s. y Rilevanza y Esclusione.
Guida in stato di ebbrezza y Accertamento y
Modalità y Fattispecie in materia di rilevazione del
tasso alcolemico su base sintomatica.
. È irrilevante la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 186, comma secondo lett. b) e c) cod. strada,
in relazione all’art. 24 Cost., nella parte in cui obbliga
l’accusato di aver guidato un veicolo in stato di eb-
brezza a sottoporsi alle prove spirometriche, così co-
stringendo il medesimo ad autoincriminarsi, con grave
compromissione del diritto di difesa, in quanto solo in
presenza di rif‌iuto di sottoposizione all’esame spirome-
trico assume rilievo la dedotta eccezione. (nuovo c.s.,
art. 186) (1)
. Ai f‌ini della conf‌igurazione del reato di guida in stato
di ebbrezza, in tutte le ipotesi previste dall’art. 186
cod. strada, lo stato di alterazione alcolica può essere
accertata con qualsiasi mezzo e, quindi, anche su base
sintomatica, indipendentemente dall’accertamento
strumentale. (Nella specie, la Corte ha confermato la

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