Corte di cassazione civile sez. III, 10 marzo 2014, n. 5511

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giur
7-8/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
dall’art. 3 della legge n. 689 del 1981, deve ritenersi che
le circostanze indicate dal ricorrente siano state tenute
presenti dal Tribunale e ritenute inidonee ad assolvere
l’onere probatorio gravante sull’autore della violazione
contestata. Si deve solo aggiungere che le stesse deduzio-
ni difensive delle quali il ricorrente lamenta la mancata
valutazione conf‌liggono con i criteri minimi di diligenza
richiesti a chi si pone alla guida di un autoveicolo, come
specif‌icato nella sentenza n. 13165 del 2002.
Il primo motivo è quindi infondato, non sussistendo
il denunciato vizio di omessa motivazione e risolvendosi
la censura nella richiesta di una valutazione delle circo-
stanze di fatto indicate nel motivo in senso difforme da
quello ritenuto dai giudici di merito con valutazione con-
cordante.
4. Il secondo motivo, concernente l’applicazione del-
l’art. 179, commi 2 e 2-bis, Codice della Strada, è infon-
dato.
Occorre ricordare che le disposizioni delle quali il
ricorrente denuncia la violazione, disponevano, all’epoca
della contestazione della violazione, quanto segue: «2.
Chiunque circola con un autoveicolo non munito di cro-
notachigrafo, nei casi in cui esso è previsto, ovvero circola
con autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente
caratteristiche non rispondenti a quelle f‌issate nel rego-
lamento o non funzionante, oppure non inserisce il foglio
di registrazione, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da Euro 742 a Euro 2.970.
La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel
caso che l’infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o
l’alterazione del cronotachigrafo. 2-bis. Chiunque circola
con un autoveicolo non munito di limitatore di velocità
ovvero circola con un autoveicolo munito di un limitatore
di velocità avente caratteristiche non rispondenti a quelle
f‌issate o non funzionante, è soggetto alla sanzione ammini-
strativa del pagamento di una somma da Euro 829 a Euro
3.315. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddop-
piata nel caso in cui l’infrazione riguardi l’alterazione del
limitatore di velocità».
Come già ricordato, il ricorrente sostiene che, es-
sendo stata accertata solamente la mancanza dei sigilli
al cronotachigrafo e al limitatore di velocità, con riferi-
mento a questa ultima condotta illecita non poteva essere
contestata la fattispecie dell’alterazione del limitatore di
velocità, che si riferirebbe ad una alterazione funzionale
dell’apparecchiatura.
Orbene, il Collegio ritiene che la sentenza impugnata,
nella parte in cui afferma che la manomissione dei sigilli
apposti al limitatore di velocità integra l’ipotesi di alte-
razione del limitatore di velocità, non sia errata, atteso
che indubbiamente la manomissione dei sigilli costituisce
un’alterazione del limitatore di velocità. Né indicazioni
in senso opposto possono desumersi dal rilievo che il
comma 2 dell’art. 179 del codice della strada, con riguardo
al cronotachigrafo, prevede espressamente anche la
manomissione dei sigilli tra le fattispecie suscettibili di
applicazione della sanzione pecuniaria in misura doppia,
atteso che la specif‌icazione della condotta con riferimen-
to al cronotachigrafo non comporta che la manomissione
dei sigilli debba essere attratta nella ipotesi base previ-
sta dal comma 2-bis, concernente la circolazione con un
autoveicolo non munito di limitatore di velocità ovvero
con un autoveicolo munito di un limitatore di velocità
avente caratteristiche non rispondenti a quelle f‌issate o
non funzionante. Invero, nel mentre è possibile dubitare
che la manomissione dei sigilli rientri in tali fattispecie
generali, può invece ritenersi certo che la stessa integri
un’alterazione dell’apparecchiatura alla quale i sigilli sono
apposti, e che il cronotachigrafo e il limitatore di velocità,
pur se disciplinati nel medesimo articolo del codice della
strada, rispondono a funzioni differenti, sicché le relative
prescrizioni, ove violate, ben possono essere assoggettate
ad un trattamento sanzionatorio differente.
Ne consegue che, non prevedendo il comma 2-bis
dell’art. 179 una specif‌ica disciplina della manomissione
dei sigilli, deve ritenersi che correttamente il giudice di
appello abbia affermato la piena legittimità della conte-
stazione della alterazione del limitatore di velocità con ri-
guardo alla detta manomissione, che consiste pur sempre
in un’alterazione f‌isica dell’apparecchiatura. D’altra parte,
la disciplina delle alterazioni del limitatore di velocità è,
dal legislatore, ritenuta più grave di quella del cronotachi-
grafo, atteso che non solo l’importo delle sanzioni pecunia-
rie è maggiore per le ipotesi di cui al comma 2-bis, rispetto
a quelle previste per il comma 2, ma solo per le violazioni
di cui al comma 2-bis il successivo comma 9 dispone la
sanzione accessoria della revoca della patente di guida.
5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
In applicazione del principio della soccombenza, il ri-
corrente deve essere condannato al pagamento delle spe-
se del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.
(Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 10 MARZO 2014, N. 5511
PRES. SALME’ – EST. AMATUCCI – P.M. CORASANITI (DIFF.) – RIC. IDRAULICA
PENNESI DI PENNESI VITTORIO (AVV.TI RIPOLI E SABBATINI) C. TAFFETANI ED ALTRO
Precedenza y Incroci stradali y Rotatorie y Regole
sulla precedenza y Fattispecie in tema di ingresso
e/o abbandono della rotatoria.
. In materia di circolazione stradale, la precedenza sul-
la rotatoria, quando una autovettura sia già su di essa
circolante mentre un’altra si accinge ad immettersi, è
regolata in favore di chi provenga da destra, ma solo se
per, chi si immette sulla rotatoria manchi la segnala-
zione dell’obbligo di dare precedenza; laddove, invece,
una prima autovettura si accinga ad uscire dalla rota-
toria quando la seconda si sia già immessa, trova appli-
cazione l’art. 154 del D.L.vo n. 285 del 30 aprile 1992,
con la conseguenza che chi intenda cambiare corsia
deve assicurarsi di poter effettuare la manovra senza
creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada.
(nuovo c.s., art. 145; nuovo c.s., art. 154) (1)

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