Corte di cassazione civile sez. III, 14 marzo 2014, n. 5952

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giur
7-8/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
alcuna risposta utile a def‌inire la causa nel senso voluto
dal ricorrente, non potendosi altresi desumere il quesito
stesso dal contenuto del motivo o integrare il primo con
il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto
articolo (Cass., sez. un., 11 marzo 2008, n. 6420) (..)”.
Tanto premesso, risulta evidente come il quesito qui in
esame (come innanzi trascritto) non risponda ai criteri
anzidetti, risolvendosi nell’enunciazione di un interrogativo
astratto; scollegato dalla concreta fattispecie a cui esso
pretende di riferirsi, della quale non riproduce termini e
modalità essenziali. Dalla sua lettura che, come detto, ha ri-
levanza autonoma, non potendo trovare integrazione o spe-
cif‌icazione nella narrativa di illustrazione del motivo -non
è dato di individuare lo specif‌ico errore di diritto nel quale
sarebbe incorso il giudice di appello; e nemmeno la regola
di diritto che si assume violata e la cui corretta applicazione
sostitutiva dovrebbe indurre ad una decisione diversa.
La def‌initiva riprova di ciò si ha nel fatto che esso non
dà minimamente conto di aspetti essenziali emergenti
dalla concretezza della fattispecie, in base ai quali: a.
non si controverteva nel presente giudizio specif‌icamente
delle spese di assistenza legale anteriori alla introduzione
del giudizio, ma soltanto delle spese processuali; b. que-
ste ultime sono state dal giudice di pace (con decisione
confermata dal Tribunale: v. sent. pag. 4)) poste a carico
del Viviani avendo questi rif‌iutato a saldo la somma rite-
nuta congrua dal giudice di merito corrispostagli dalla
compagnia di assicurazioni, così da introdurre un giudizio
nel quale era risultato soccombente. Il quesito di diritto
non coglie tali aspetti, omettendo di considerare che la
decisione impugnata non pone in dubbio il diritto del
danneggiato all’assistenza legale ante causam, quanto sol-
tanto il diritto del medesimo a vedersi rifondere tali spese
anche nell’ipotesi in cui - come nella specie - egli abbia
dato ingiustif‌icatamente corso al giudizio, e sia inf‌ine qui
risultato soccombente sulla pretesa risarcitoria.
Ne segue pertanto il rigetto del ricorso, con condanna
di parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente
giudizio liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M.
Giustizia 20 luglio 2012 n. 140. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 14 MARZO 2014, N. 5952
PRES. RUSSO – EST. ROSSETTI – P.M. GOLIA (CONF.) – RIC. LEONE (AVV.
BARRECA) C. INA ASSITALIA S.P.A. LE ASSICURAZIONI D’ITALIA S.P.A.
Assicurazione obbligatoria y Contratto di as-
sicurazione y Clausola di delimitazione del rischio
assicurato y Nullità y Rilevabilità d’uff‌icio y Condi-
zioni e limiti.
. Il potere del giudice di rilevare d’uff‌icio le nullità del
contratto di assicurazione (nella specie, per la respon-
sabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti) o delle singole clausole di esso va
coordinato necessariamente con il principio dispositivo
e con quello della corrispondenza tra chiesto e pronun-
ciato. Ne consegue che il contraente, laddove deduca
la nullità di una clausola di delimitazione del rischio,
è tenuto ad allegare ritualmente i fatti costitutivi del-
l’eccezione (ovvero l’esistenza della clausola, la sua in-
conoscibilità, il suo contenuto in tesi vessatorio) nella
comparsa di risposta o con le memorie di cui all’art. 183
cod. proc. civ. (c.p.c., art. 99; c.p.c., art. 112; c.p.c., art.
167; c.p.c., art. 183; c.p.c., art. 416; c.c., art. 1882) (1)
(1) In senso conforme si veda Cass. civ. 13 dicembre 2013, n. 27920,
in Ius&Lex dvd n. 4/2014, ed. La Tribuna. Nello stesso senso anche
Cass. civ. 4 novembre 2004, n. 21095, ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il 28 luglio 1995 il sig. Sergio Leone, alla guida del-
l’autoveicolo Suzuki targato CT804890, di proprietà del
proprio padre sig. Franco Leone ed assicurato per la r.c.a.
dalla Assitalia s.p.a., a causa dell’eccessiva velocità ne
causò il ribaltamento. In conseguenza del sinistro perse
la vita il minore Andrea La Morella, trasportato sul mezzo.
I genitori della vittima con atto notif‌icato il 10 dicembre
1997 convennero dinanzi al Tribunale di Catania i sigg.ri
Franco Leone, Sergio Leone e l’Assitalia s.p.a., chieden-
done la condanna in solido al risarcimento dei danni ri-
spettivamente patiti.
2. La società assicuratrice, costituendosi, allegò che
al momento del sinistro era trasportato sul veicolo un
numero di passeggeri superiore a quello massimo con-
sentito. Aggiunse che, ricorrendo tale ipotesi, l’art. 2 delle
condizioni generali di contratto escludeva l’operatività
della copertura assicurativa, e - essendo tale eccezione
inopponibile al terzo danneggiato formulò una domanda di
rivalsa nei confronti di Franco Leone e di Sergio Leone, ai
sensi dell’art. 18 della L. 24 dicembre 1969 n. 990, vigente
ratione temporis.
3. Con sentenza depositata il 22 settembre 1999 il Tribu-
nale di Catania dichiarò cessata la materia del contendere
tra l’Assitalia s.p.a. e gli attori, i quali avevano transatto
la lite; rigettò la domanda di rivalsa formulata dall’as-
sicuratore nei confronti del sig. Sergio Leone (conducente
del veicolo), e l’accolse nei confronti del sig. Franco Leone
(proprietario del veicolo), compensando le spese.
4. La sentenza venne impugnata nel 2000 dal sig. Fran-
co Leone.
La Corte d’appello di Catania, con sentenza depositata
il 14 aprile 2009, n. 500, ha rigettato il gravame.
Per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte d’ap-
pello motivò la propria decisione di rigetto osservando
che:
a) l’eccezione di nullità della clausola di esclusione
della copertura assicurativa per l’ipotesi di trasporto irre-
golare di persone era stata tardivamente sollevata;
b) in ogni caso, la suddetta clausola era conoscibile
con l’uso dell’ordinaria diligenza;
c) doveva altresì escludersi che essa fosse vessatoria ai
sensi dell’art. 1341 c.c.;
d) l’assenza di copertura assicurativa rendeva super-
f‌luo stabilire se il trasporto anomalo avesse o meno co-

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