Corte di Cassazione Civile sez. Ii, 11 settembre 2018, n. 22046

Pagine72-75
68
giur
1/2019 Arch. loc. cond. e imm.
LEGITTIMITÀ
infatti trascritto, né riassunto), essa sarebbe comunque
inidonea ad escludere la colpa della p.a..
È, innanzitutto, singolare che il Ministero pretenda di
avere la massima discrezionalità quando si tratti di sce-
gliere se dare o non dare esecuzione ad un provvedimento
giudiziario di sgombero, e di non averne alcuna quando si
tratti di scegliere il quomodo dell’esecuzione.
In ogni caso va ricordato che la p.a. nell’esecuzione
delle attività materiali ad essa demandate ha l’obbligo
di diligenza di cui all’art. 1176, comma secondo, c.c. (ex
permultis, sez. III, sentenza n. 19883 del 6 ottobre 2015,
Rv. 637355 - 01). Pertanto, incaricata di eseguire uno
sgombero, la p.a. ha il dovere di provvedervi con le capa-
cità e le professionalità da essa esigibili, senza attende-
re supinamente che sia qualcun altro a dirle come fare.
Del resto, nessuno ha mai preteso dall’autorità giudiziaria
che, nell’emanare – ad esempio – un’ordinanza di custodia
cautelare, spieghi dettagliatamente come debba eseguirsi
la manus iniectio. L’esecuzione materiale dell’ordine è,
essa sì, compito e responsabilità della p.a., e la mancanza
di direttive dettagliate al riguardo non l’autorizza ad aste-
nervisi.
3.12. La sentenza impugnata va dunque cassata con
rinvio alla Corte d’appello di Firenze, la quale nel riesami-
nare il gravame applicherà il seguente principio di diritto:
“la discrezionalità della p.a. non può mai spingersi, se
non stravolgendo ogni fondamento dello Stato di diritto,
a stabilire se dare o non dare esecuzione ad un provvedi-
mento dell’autorità giudiziaria, a maggior ragione quando
questo abbia ad oggetto la tutela di un diritto riconosciuto
dalla Costituzione o dalla CEDU, come nel caso del diritto
di proprietà, tutelato dall’art. 41 Cost. e dagli artt. 6 CEDU
ed 1 del Primo Protocollo addizionale CEDU. È pertanto
colposa la condotta dell’amministrazione dell’interno che,
a fronte dell’ordine di sgombero di un immobile abusiva-
mente occupato vi aut clam, trascuri per sei anni di dare
attuazione al provvedimento di sequestro con contestuale
ordine di sgombero impartito dalla Procura della Repub-
blica”.
4. Le spese.
Le spese del presente grado di giudizio saranno liqui-
date dal giudice del rinvio. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 11 SETTEMBRE 2018, N. 22046
PRES. PETITTI – EST. OLIVA – P.M. TRONCONE (PARZ. DIFF.) – RIC. L.G. (AVV.
D’ARGENZIO) C. D.C.F. (AVV. AGOSTINI)
Contratti in genere y Requisiti (elementi del con-
tratto) y Requisiti accidentali y Condizione y Avve-
ramento y Mancanza per causa imputabile al con-
trointeressato y Condizione posta nell’interesse di
entrambe le parti (bilaterale) e condizione mista y
Inapplicabilità dell’art. 1359 c.c. y Fondamento.
. Ove le parti subordinino gli effetti di un contratto
preliminare di compravendita immobiliare alla condi-
zione che il promissario acquirente ottenga da un isti-
tuto bancario un mutuo per potere pagare in tutto o in
parte il prezzo stabilito, tale condizione è qualif‌icabile
come "mista", dipendendo la concessione del mutuo
anche dal comportamento del promissario acquirente
nell’approntare la pratica. La mancata erogazione del
prestito, però, comporta le conseguenze previste in
contratto, senza che rilevi, ai sensi dell’art. 1359 c.c.,
un eventuale comportamento omissivo del promissario
acquirente, sia perché questa disposizione è inappli-
cabile qualora la parte tenuta condizionatamente ad
una data prestazione abbia interesse all’avveramento
della condizione (cd. condizione bilaterale), sia perché
l’omissione di un’attività in tanto può ritenersi contra-
ria a buona fede e costituire fonte di responsabilità, in
quanto essa costituisca oggetto di un obbligo giuridico,
e la sussistenza di un siffatto obbligo deve escludersi
per l’attività di attuazione dell’elemento potestativo
in una condizione mista. (c.c., art. 1353; c.c., art. 1358;
c.c., art. 1359; c.c., art. 1322; c.c., art. 1355) (1)
(1) Sempre nel senso di escludere che possa conf‌igurarsi una nullità
del preliminare, posto che la clausola che subordina il trasferimento
della proprietà all’ottenimento, da parte del promissario acquiren-
te, di un mutuo non integra gli estremi della condizione meramente
potestativa, v. le citate Cass. civ. 22 dicembre 2004, n. 23824 e Cass.
civ. 18 novembre 1996, n. 10074, entrambe in www.latribunaplus.it.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notif‌icato il 31 maggio 2000 D.C.F.
evocava in giudizio L.G. dinanzi il Tribunale di Latina
spiegando domanda ex art. 2932 c.c. per ottenere il trasfe-
rimento della proprietà di un immobile sito in (omissis),
censito nel locale Catasto al foglio (omissis), part. (omis-
sis), che il convenuto aveva promesso di vendere all’attore
con contratto preliminare dell’8 dicembre 1993 redatto
nella forma della scrittura privata.
L’attore esponeva che a seguito di accertamenti f‌ina-
lizzati all’ottenimento di un mutuo era emerso che il bene
era gravato, nella quota di 1/4 del totale, da pignoramento
immobiliare a suo tempo notif‌icato nei confronti del dante
causa del promittente venditore. Invocava quindi la sen-
tenza costitutiva ex art. 2932 c.c., previa liberazione del
bene dalla formalità pregiudizievole e la condanna del
convenuto al risarcimento dei danni e delle spese soste-
nute per la ristrutturazione del cespite compromesso.
Si costituiva il L. contestando la domanda, sostenendo
di avere agito in buona fede, mostrando al promissario ac-
quirente il suo titolo di proprietà sin dalla f‌irma del preli-
minare, e comunque di aver acquistato in asta pubblica, in
data 30 settembre 1999, la quota oggetto del pignoramento
pregiudizievole. Invocava quindi la condanna del D.C. al
pagamento del saldo prezzo, pari a lire 100.000.000, oltre
interessi, nonché al risarcimento del danno.
Con sentenza n. 1791/2004 il Tribunale di Latina acco-
glieva la domanda ex art. 2932 c.c., disponendo il trasferi-
mento dell’immobile subordinatamente al saldo del prez-
zo, respingendo tutte le altre domande, tanto dell’attore
che del convenuto, con ordine al Conservatore dei RR.II. di

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT