Corte di Cassazione Civile sez. Ii, 12 ottobre 2018, n. 25578

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giur
Arch. loc. cond. e imm. 1/2019
LEGITTIMITÀ
consuntivi dei bilanci, posto che per assolvere agli oneri di
specif‌icità e chiarezza dell’ordine del giorno e soddisfare il
diritto d’informazione dei condomini è suff‌iciente l’indica-
zione della materia su cui deve vertere la discussione e la
votazione, mentre – come già posto in risalto – è onere del
condomino interessato, ove intenda avere a disposizione i
dati specif‌ici e la documentazione relativa alla materia su
cui decidere, attivarsi per visionarla presso l’amministra-
tore stesso ed eventualmente farsene rilasciare copia a
proprie spese (v. già la meno recente Cass. n. 1544/2004).
7. Pure il terzo motivo non coglie nel segno e deve es-
sere disatteso. Ritiene, invero, il collegio che non sussiste
– all’evidenza – il dedotto vizio di apparente motivazione
(per le stesse ragioni individuate con riferimento alla re-
iezione del primo motivo) e, in ogni caso, non si è venuta a
conf‌igurare la denunciata violazione degli artt. 1130 e 1224
c.c., avendo la Corte di appello di Milano adeguatamente
motivato sull’effettività della trasparenza e veridicità del
contestato consuntivo dell’anno 2009, di cui era rimasta
accertata la legittimità dell’approvazione, essendo state –
con la relativa delibera – assunte le conseguenti determi-
nazioni per conformarsi alla sentenza del Tribunale di Mi-
lano n. 9818 del 30 agosto 2007, provvedendosi ad adottare
le correlate soluzioni rimediali, anche con il ricomputo, “in
melius” per i condomini, delle rate successive ancora da
riscuotere e la sollecitazione, da parte dell’amministrato-
re, nei confronti del condomini morosi. Oltretutto, bisogna
rimarcare che – per pacif‌ica giurisprudenza (cfr. Cass. n.
3938/1994; Cass. n. 1165/1999 e Cass. n. 5889/2001) – sulle
delibere dell’assemblea di condominio edilizio il sindacato
dell’autorità giudiziaria non può estendersi alla valutazio-
ne del merito ed al controllo della discrezionalità di cui
dispone l’assemblea, ma deve limitarsi al riscontro della
legittimità che si estende anche al riguardo dell’eccesso di
potere, ravvisabile quando la causa della deliberazione sia
falsamente deviata dal suo modo d’essere, in quanto, pure
in tal caso, il giudice non controlla l’opportunità o conve-
nienza della soluzione adottata dall’impugnata delibera,
ma deve solo stabilire se la delibera sia o meno il risultato
del legittimo esercizio dei poteri discrezionali dell’assem-
blea. Sulla base di questo presupposto la Corte territoriale
– con motivazione certamente adeguata – ha escluso che
l’assemblea, con riferimento all’oggetto in questione, aves-
se ecceduto dai suoi poteri.
8. Anche il quarto ed ultimo motivo è privo di pregio
giuridico avendo la Corte di appello giustif‌icatamente
ravvisato l’infondatezza della domanda risarcitoria della
condomina F. sia per effetto dell’insussistenza della prova
di un danno effettivo (costituente, oltretutto, una “ratio
decidendi” non specif‌icamente attinta dalla ricorren-
te, precisandosi, altresì, che anche quando il danno non
patrimoniale inerisca un diritto inviolabile va comunque
allegato e provato: cfr. Cass. n. 13614/2011 e, da ultimo,
Cass. n. 2056/2018, ord., e Cass. n. 11269/2018) sia, so-
prattutto, dell’asserita ingiustizia del fatto che lo aveva
determinato, considerato che – in relazione alle vicende
concretamente oggetto del presente contenzioso – non
era emerso che il Condominio, mediante l’attività del suo
organo principale (l’assemblea), avesse specif‌icamente
violato i principi di correttezza e buona fede nel rapporto
con gli altri condomini, anche per effetto della mancata
conf‌igurazione di errori rilevanti nell’esercizio gestionale
condominiale e per la condotta rimediale posta in essere
nella gran parte dei casi, in tal senso rimanendo escluso
il carattere di illiceità nel complessivo comportamento
adottato dal Comdominio.
9. In def‌initiva, alla stregua delle argomentazioni com-
plessivamente esposte, il ricorso deve essere integralmen-
te rigettato, con la conseguente condanna della soccom-
bente ricorrente alla rifusione delle spese della presente
fase di legittimità, che si liquidano – tenuto conto della
effettiva (limitata) attività della parte resistente – nei
sensi di cui in dispositivo. Ricorrono, inf‌ine, le condizioni
per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versa-
mento, da parte della medesima ricorrente, del raddoppio
del contributo unif‌icato ai sensi dell’art. 13, comma 1-qua-
ter, D.P.R. n. 115/2002. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 12 OTTOBRE 2018, N. 25578
PRES. MANNA – EST. CARRATO – P.M. PATRONE (PARZ. DIFF.) – RIC. A.M. (AVV.
TI MOLINARI TOSATTI, TARICCO E MORSILLO) C. G.F. ED ALTRA (AVV.TI FRUS E
PAGLIARI)
Contratti in genere y Simulazione y Prova y Scritta
y Partecipazione del terzo all’accordo simulatorio
y Necessità y In materia di compravendita immobi-
liare.
. In tema di interposizione f‌ittizia di persona, la simula-
zione ha come indispensabile presupposto la partecipa-
zione all’accordo simulatorio non solo dell’interposto e
dell’interponente, ma anche del terzo contraente che
deve dare la propria consapevole adesione all’intesa
raggiunta tra i primi due soggetti assumendo i diritti e
gli obblighi contrattuali nei confronti dell’interponen-
te, ragion per cui la prova dell’accordo simulatorio deve
avere ad oggetto la partecipazione del terzo all’accordo
stesso con la conseguenza che, in caso di compraven-
dita immobiliare, la domanda diretta all’accertamento
della simulazione, ai f‌ini della invalidazione del ne-
gozio simulato "inter partes", non può essere accolta
se l’accordo simulatorio non risulti da atto scritto,
proveniente anche dal terzo contraente, mentre resta
del tutto inidonea ai f‌ini suddetti – ove sia stata già
raggiunta la prova della controdichiarazione conclusa
tra il solo interponente e l’interposto – l’acquisizione
dell’ulteriore controdichiarazione integrativa scritta
intercorsa, però, tra il solo interposto ed il terzo, al qua-
le non abbia quindi partecipato anche l’interponente,
da considerarsi terzo rispetto a tale scrittura, al quale
non è, perciò, opponibile ai sensi dell’art. 2704 c.c., in
difetto di idonea prova contraria. (c.c., art. 1414; c.c.,
art. 1415; c.c., art. 1417; c.c., art. 2704; c.c., art. 1350;
c.c., art. 2725) (1)

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