Corte Di Cassazione Civile Sez. V, Ord. 22 Settembre 2017, N. 22124

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giur
6/2018 Arch. loc. cond. e imm.
LEGITTIMITÀ
accertare di volta in volta la destinazione, al f‌ine di verif‌i-
care a chi appartengano (Cass. 21 ottobre 1976, n. 3715).
La corte territoriale non ha fatto corretta applicazione
di tali principi.
Risulta dal testo della sentenza impugnata che i tubi ed
i cavi allocati dal M. corrono in parte tra le assi di sostegno
delle travi del pavimento dell’appartamento soprastante,
e, quindi, nella sua esclusiva proprietà, ed in alcuni punti
immediatamente al di sotto delle stesse in un’area errone-
amente considerata in comune tra le parti, perché desti-
nata a contenere la struttura divisoria tra i due immobili.
L’affermazione del giudice d’appello, secondo cui il
soff‌itto dell’appartamento sottostante è rappresentato dal
controsoff‌itto in cannicciato contrasta con il principio pa-
cif‌icamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità,
(Cassazione civile, sez. II 7 giugno 1978, n. 2868) secondo
cui, quando gli spazi pieni o vuoti, che accedano al soff‌itto
od al pavimento, non siano essenziali alla struttura diviso-
ria, rimangono esclusi dalla comunione e sono utilizzabili
rispettivamente da ciascun proprietario nell’esercizio del
suo pieno ed esclusivo diritto dominicale.
Ne consegue che, facendo passare i tubi nella contro-
soff‌ittatura realizzata dal B., il M. lo ha spogliato nel pos-
sesso dello spazio vuoto sovrastante il suo appartamento,
poiché la controsoff‌ittatura non ha una funzione portante
o divisoria dei due appartamenti ma una funzione mera-
mente decorativa.
Di essa il B. aveva il possesso solo animo, contraria-
mente a quanto sostenuto dalla corte territoriale che non
ha ravvisato la presenza di atti di esercizio del possesso.
È pacif‌ico, infatti, che per la conservazione del possesso,
non occorre la materiale continuità dell’uso né l’esplica-
zione di continui e concreti atti di godimento, essendo
suff‌iciente che la cosa, anche in relazione alla sua natura
e destinazione economico sociale, possa ritenersi rima-
sta nella virtuale disponibilità del possessore. Il possesso
può essere mantenuto anche solo animo, purché il sog-
getto abbia la possibilità di ripristinare il corpus quando
lo voglia.
In particolare, un comportamento passivo del posses-
sore relativamente ad un bene immobile che possa essere
goduto anche con il non uso, in tanto può costituire ma-
nifestazione inequivoca della volontà di dismissione del
possesso in quanto l’attività altrui sul bene impedisca il
ripristino del corpus, mentre f‌ino a quando ciò non accada
l’inerzia del possessore solo animo non ha signif‌icato uni-
voco. (Cass. sez. II, 11 novembre 1997, n. 11119).
Nella fattispecie in esame, il B. esercitava il possesso
sullo spazio occupato dalla controsoff‌ittatura, tanto che
ha potuto agevolmente rimuoverla per eseguire i lavori di
ristrutturazione del suo appartamento.
Il terzo motivo e quarto motivo sono assorbiti.
La sentenza va pertanto cassata in ordine ai primi due
motivi e rinviata per nuovo esame innanzi ad altra sezione
della Corte d’appello di (omissis) anche per la regolamen-
tazione delle spese del giudizio di legittimità. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. V, ORD. 22 SETTEMBRE 2017, N. 22124
PRES. DI IASI – EST. FASANO – RIC. SOC. S. S.P.A. (AVV. GIOVANNELLI) C.
STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO M.L. (AVV. BECONI)
Tributi degli enti pubblici locali y Tassa sui ri-
f‌iuti solidi urbani y Tariffa di igiene ambientale y
Assoggettabilità y Posti-auto collocati nel sottosuo-
lo y Presenza di muri perimetrali y Incidenza y Irrile-
vanza y Idoneità a produrre rif‌iuti in via presuntiva
y Sussistenza.
. L’inesistenza di muri perimetrali a delimitazione
di aree del sottosuolo adibite a posti-auto non è tale
da escluderne l’assoggettabilità a T.I.A., trattandosi
di aree esattamente individuabili, esclusivamente a
disposizione dell’utilizzatore e quindi frequentate da
persone e, pertanto, produttive di rif‌iuti in via presun-
tiva. (Mass. Redaz.) (d.l.vo 15 novembre 1993, n. 507,
art. 62; d.l.vo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49) (1)
(1) Sostanzialmente in senso conforme, v. Cass. civ. 13 marzo 2015, n.
5047, in www.latribunaplus.it, che ha confermato l’assoggettamento
alla tassa per lo smaltimento dei rif‌iuti solidi urbani delle aree desti-
nate a parcheggio, frequentate da persone e, quindi, presuntivamente
produttive di rif‌iuti; precedentemente, Cass. civ. 15 novembre 2000, n.
14770, ibidem, secondo cui la tassa predetta è dovuta per l’occupazio-
ne o la detenzione delle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo Studio Professionale Associato M.L. impugnava l’av-
viso di accertamento relativo a T.I.A., anni di imposta 2006
e 2007, innanzi alla CTP di (omissis), assumendo di non
essere tenuto al pagamento della pretesa con riferimento
al posto auto, perché improduttivo di rif‌iuti. La CTP acco-
glieva il ricorso. La sentenza veniva appellata dalla società
S. S.p.A. innanzi alla CTR della Toscana, che respingeva il
gravame, ritenendo che il posto auto non potesse essere
assoggettato a T.I.A. Propone ricorso per cassazione la so-
cietà S. S.p.A., svolgendo due motivi. Lo Studio Professio-
nale Associato M.L. ha presentato comparsa di costituzio-
ne, riportandosi integralmente alle deduzioni, eccezioni e
conclusioni formulate nei precedenti giudizi. La società
ricorrente ha presentato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso, si censura la sentenza
impugnata per violazione e falsa applicazione di norme di
diritto e contraddittoria motivazione circa un fatto con-
troverso e decisivo per il giudizio. Parte ricorrente si duole
del fatto che la CTR abbia ritenuto non assoggettabili a
TIA posti auto collocati nel sottosuolo, in evidente con-
trasto con la norma di cui all’art. 49 del D.L.vo n. 22 del
1997. La motivazione della sentenza impugnata sul punto
sarebbe illogica posto che si afferma e si nega nello stesso
tempo la presenza di muri perimetrali nel sottosuolo, dove
risultano ubicati i predetti posto auto.
2. Con il secondo motivo, si censura la sentenza impu-
gnata denunciando violazione di legge e falsa applicazione
dell’art. 49 del D.L.vo n. 22 del 1997, laddove il giudice di

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