Corte di Cassazione Civile sez. Ii, 10 maggio 2018, n. 11288

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giur giur
Arch. loc. cond. e imm. 5/2018
LEGITTIMITÀ
5/2018 Arch. loc. cond. e imm.
LEGITTIMITÀ
la sagoma architettonica dell’edif‌icio stesso. Pertan-
to, nell’ambito dei muri comuni dell’edif‌icio rientrano
anche quelli collocati in corrispondenza dei piani di
proprietà singola ed esclusiva e in posizione avanzata o
arretrata rispetto alle principali linee verticali dell’im-
mobile. (c.c., art. 1117) (1)
(1) In senso analogo si è già espressa Cass. civ., 21 febbraio 1978, n.
839, in www.latribunaplus.it
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notif‌icato il 4/5 dicembre 2006
D.R.G. - nella qualità di proprietaria dei locali adibiti ad uso
commerciale ubicati in (omissis), inseriti nel complesso
condominiale "(omissis)" - evocava, dinanzi al Giudice di
pace di Lecce, il Condominio assumendo l’erroneità della
tabella condominiale A applicata nella ripartizione delle
spese relative alla richiesta di risarcimento dei danni la-
mentati dalla condomina B.T. alla propria abitazione a se-
guito di inf‌iltrazioni di acque meteoriche, come da Delib.
31 ottobre 2006, in quanto essendo le sue proprietà poste
al piano terra ed a civici diversi rispetto all’androne con-
dominiale, avevano una differenza strutturale, funzionale
ed estetica rispetto alle proprietà dei condomini adibite
ad uso abitativo, poste ai piani sovrastanti il piano terra,
con la conseguenza che le spese dovevano ripartirsi se-
condo il diverso criterio di cui alla Tabella B; per l’effetto
chiedeva l’annullamento della delibera de qua.
Instaurato il contraddittorio, nella resistenza del con-
venuto che assumeva la regolarità del criterio di riparto
dei costi adottato trattandosi di rifacimento delle facciate
esterne dell’edif‌icio, da ritenere comuni, il giudice adi-
to, in accoglimento della domanda attorea, la dichiarava
esentata dal versamento pro-quota della somma richiesta
da terzi al condominio a titolo di risarcimento dei danni da
cattiva manutenzione.
In virtù di rituale impugnazione interposta dal Condo-
minio, il Tribunale di Lecce, nella resistenza della D.R., ac-
coglieva il gravame e per l’effetto respingeva la domanda
attorea, disponendo in ordine alle restituzioni e alle spese
processuali.
A sostegno della decisione adottata il giudice dell’im-
pugnazione, premessa l’ammissibilità dell’appello ai sensi
dell’art. 342 c.p.c., argomentando la censura sulla scorta
di rilievi sollevati alla consulenza espletata e proponendo-
ne una diversa prospettazione, nel merito evidenziava che
nel parallelo giudizio relativo alla delibera di riparto delle
spese di manutenzione straordinaria e di rifacimento delle
facciate esterne dell’edif‌icio, queste erano state conside-
rate condominiali perché elemento portante e strutturale
del manufatto, essenziale per la stabilità e la sicurezza
del fabbricato in proprietà necessariamente comune a
tutti i condomini; detta affermazione era assolutamente
da condividere, onde il danno patito dalla condomina B.
doveva essere ripartito secondo il criterio dei millesimi di
proprietà per essere scaturito dalla cattiva manutenzione
delle pareti di prospetto del fabbricato condominiale. Inf‌i-
ne attribuiva valore preclusivo al fatto che l’impugnazione
non riguardava il riparto delle spese manutentive, per le
quali avrebbe, in ipotesi, avuto un senso porsi il problema
dell’uso differente delle cose comuni - art 1123 c.c. - bensì
un risarcimento del danno che ontologicamente andava
ripartito secondo i millesimi di proprietà.
Avverso la indicata sentenza del Tribunale di Lecce ha
proposto ricorso per cassazione la D.R., sulla base di tre
motivi, cui ha resistito il Condominio con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia - ex art. 360
comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e la falsa applicazione
dell’art. 342 c.p.c. (ante novella della L. n. 134 del 2012)
in relazione alla mancata declaratoria di inamissibilità
dell’appello per omessa e/o carente indicazione di motivi
specif‌ici. Ad avviso della ricorrente, infatti, il Condominio
in appello si era limitato a reiterare semplicemente le cen-
sure e le doglianze eccepite in primo grado. Con la conse-
guenza che così operando il giudice del gravame avrebbe
frustato il principio devolutivo dell’appello, lasciando al
giudicante un’inammissibile potere discrezionale di indi-
viduare i capi della decisione oggetto di impugnazione.
In altri termini, l’atto di appello avrebbe dovuto scontare
un contenuto minimo tale da consentire l’effetto devolu-
tivo, non operando automaticamente ai sensi dell’art. 346
c.p.c.. La ricorrente conclude riportando interi passi degli
atti difensivi del Condominio dai quali emergerebbe - a
suo dire - la loro perfetta sovrapponibilità sia ove prodot-
ti in primo grado sia nella fase di appello, mancando una
qualsiasi critica alla decisione del giudice di prime cure.
Il motivo è privo di pregio.
Occorre preliminarmente osservare che nel presente
giudizio non rileva la questione rimessa alle Sezioni Unite
dalla Terza Sezione con l’ordinanza interlocutoria n. 8845
del 2017, giacchè l’art. 342 c.p.c. applicabile ratione tem-
poris è nel testo anteriore alla riforma di cui al D.L. 22
giugno, n. 23, art. 54, comma 1, lett. a) conv. con modif‌ica-
zioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 152.
Nel merito, giova premettere che, al f‌ine di soddisfare il
requisito di specif‌icità richiesto dall’art. 342 c.p.c., occorre
che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata
risultino contrapposte quelle dell’appellante, volte ad
incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime. Se
è vero infatti che l’esposizione delle ragioni di fatto e di
diritto, invocate a sostegno dell’appello, possono sostan-
ziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragio-
ni addotte nel giudizio di primo grado, è necessario però
che ciò determini una critica adeguata e specif‌ica della
decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di
percepire con certezza il contenuto delle censure, in rife-
rimento alle statuizioni adottate dal primo giudice, (cfr
Cass. sez. un. n. 28057 del 2008; Cass. n. 7786 del 2010).
Nel caso di specie, il giudice di primo grado aveva rite-
nuto sussistere autonomia strutturale e funzionale dell’im-
mobile di proprietà della D.R. rispetto all’edif‌icio condomi-
niale, in coerenza alle conclusioni rese dall’ausiliario del
giudice, i cui rilievi erano stati contestati dal Condominio
già in corso di svolgimento dell’accertamento tecnico, sic-
no f‌igurativo, che non può quindi accogliersi non solo in ri-
ferimento alle sentenze di San Martino, ma oramai anche
in considerazione dell’ulteriore, recentissimo intervento
nomof‌ilattico di S.U. 5 luglio 2017 n. 16601, che ha rico-
nosciuto la compatibilità del danno punitivo con l’ordina-
mento ponendo però come limite l’espressa sua previsione
normativa, in applicazione dell’art. 23 Cost..
Le Sezioni Unite, in tale arresto, dopo uno specif‌ico elen-
co di istituti con cui il legislatore ordinario negli ultimi anni
ha introdotto nel sistema il danno punitivo così da supera-
re "il carattere monofunzionale della responsabilità civile,
avente la sola funzione di "restaurare la sfera patrimonia-
le" del soggetto leso", rimarcano che ciò non signif‌ica che
"questa curvatura deterrente/sanzionatoria consente ai giu-
dici italiani che pronunciano in materia di danno extracon-
trattuale, ma anche contrattuale, di imprimere soggettive
accentuazioni ai risarcimenti che vengono liquidati", dato
che "ogni imposizione di prestazione personale esige una
"intermediazione legislativa", in forza del principio di cui
all’art. 23 Cost. (correlato agli artt. 24 e 25), che pone una
riserva di legge". E quel che viene affermato espressamente
in riferimento all’accentuazione di un quantum, a fortiori,
secondo l’evidenza logica, non può non valere parimenti per
il riconoscimento, tramite una cognizione giurisdizionale
meramente interpretativa e non fattualmente accertativa,
di un an e di un quantum risarcitori di contenuto prede-
terminato, così come già avevano ben lasciato intendere le
sentenze di San Martino nei passi sopra richiamati.
3.9.5 Ogni elemento sanzionatorio che venga a sostitu-
ire - in ultima analisi - quello risarcitorio non può, inve-
ro, derivare da volontà del giudicante, bensì esige riserva
di legge. Nè può aggirarsi questo ostacolo organizzando
interpretativamente una rigida presunzione a favore del
proprietario dell’immobile, che prescinde completamente
(e quindi lo esonera) dalle allegazioni di quest’ultimo: se è
vero, infatti, che il danno, nei casi in cui è particolarmente
evidente, può agevolmente dimostrarsi sulla base di pre-
sunzioni semplici (e qui si rinviene il - di per sè non ne-
gabile - "conf‌ine ambiguo" con il danno in re ipsa in cui si
trovano talune fattispecie di danno-conseguenza), ciò non
toglie che l’alleggerimento dell’onere probatorio non può
includere l’esonero dalla allegazione dei fatti che attraver-
so l’adempimento di tale onere devono essere accertati. In
tal modo, tra l’altro, si addentra la prospettazione attorea
in un livello di genericità tale che il diritto alla difesa di
controparte diviene, in pratica, non esercitabile, non ri-
sultando identif‌icati gli specif‌ici elementi in rapporto al
cui diniego occorra esercitarlo. In ultima analisi, non può
essere aff‌idata ad una valutazione del giudice la necessità
o meno della allegazione dei fatti in cui consisterebbe il
danno, potendo così ritenerla necessità inesistente nelle
fattispecie in cui questi sarebbero sempre gli stessi e quin-
di già di per sè saldamente presumibili - come, appunto,
si prospetta nel risarcimento del danno da occupazione
senza titolo: la perdita dei frutti civili dell’immobile - o al
contrario "scegliendo" la necessità nelle fattispecie non
parimenti predeterminate nelle conseguenze dell’evento
lesivo. Proprio nella ipotesi di occupazione sine titulo ri-
salta, d’altronde, che il risarcimento comunque del danno
attraverso il canone locatizio per la durata dell’occupazio-
ne è un danno punitivo qualora non vi sia allegazione sulla
intenzione concreta del proprietario di mettere l’immobile
a frutto: sussiste nell’ordinamento, infatti, quale istituto
economico-giuridico, ciò che dimostra ictu oculi che non
sempre il proprietario mette a frutto il suo immobile, non
traendone così per sua scelta alcun guadagno, ovvero il
sopravvenire della usucapione in capo a soggetti diversi,
appunto, dal proprietario dell’immobile.
Alla luce, pertanto, di quanto esposto in ordine anche
alla natura punitiva che una presunzione probatoria fon-
data sull’esonero dell’obbligo allegatorio come quella in
realtà sottesa (quantomeno nel danno patrimoniale) al
concetto di danno in re ipsa giunge a conferire al risarci-
mento, illegittimamente in difetto di specif‌ica norma in
tal senso, non si può non aderire all’orientamento che ha
escluso detta impostazione, che ora viene a sintonizzarsi
pure all’intervento nomof‌ilattico del 2017. Il nono motivo
del ricorso merita quindi accoglimento, per cui la sentenza
impugnata deve essere cassata nella parte in cui condanna
la T. a risarcire controparte per l’asserito danno da man-
cato godimento del bene a partire dalla data di notif‌ica
dell’atto stragiudiziale di diff‌ida al rilascio dell’immobile -
5 gennaio 2012 - sino al rilascio stesso, con rinvio ad altra
sezione della corte territoriale che dovrà accertare, non
sussistendo nella fattispecie alcun danno in re ipsa, se il
proprietario dell’immobile ha allegato e provato il danno-
conseguenza che potrebbe essergli derivato dalla occupa-
zione senza titolo, come - si indica meramente per esempio
dovendosi il giudice di merito rapportare alle effettive alle-
gazioni compiute - la sua intenzione concreta di concederlo
in locazione durante tale periodo, o l’avere sostenuto spese
che altrimenti non avrebbe dovuto affrontare per risiedere
egli stesso durante tale periodo in un altro immobile, o l’a-
vere avuto concreta intenzione nel frattempo di venderlo.
Al giudice di rinvio, ai sensi dell’art. 285 comma 3,
c.p.c., viene altresì rimessa la pronuncia sulle spese del
presente grado. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 10 MAGGIO 2018, N. 11288
PRES. BIANCHINI – EST. FALASCHI – P.M. CAPASSO (CONF.) – RIC. D.R. (AVV.
CAIAFA) C. CONDOMINIO R. (AVV.TI MAGNI E FRATTINI)
Parti comuni dell’edif‌icio y Muri y Muri in posi-
zione avanzata od arretrata rispetto al perimetro
dell’immobile o in coincidenza con proprietà esclu-
sive y Parti comuni y Conf‌igurabilità y Fondamento.
. I muri perimetrali dell’edif‌icio in condominio, pur
non avendo funzione di muri portanti, vanno intesi
come muri maestri al f‌ine della presunzione di comu-
nione di cui all’art. 1117 c.c., poiché determinano la
consistenza volumetrica dell’edif‌icio unitariamente
considerato, proteggendolo dagli agenti atmosferici e
termici, delimitano la superf‌icie coperta e delineano

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