Corte di Cassazione Civile sez. Vi, ord. 4 Luglio 2018, n. 17460

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giur giur
Arch. loc. cond. e imm. 5/2018
LEGITTIMITÀ
5/2018 Arch. loc. cond. e imm.
LEGITTIMITÀ
È peraltro del tutto conforme alla giurisprudenza di
questa Corte sostenere che, ove sia provata l’utilizzazione
da parte di uno dei condomini della cosa comune in modo
da impedirne l’uso, anche potenziale, agli altri parteci-
panti, possa dirsi risarcibile, in quanto in re ipsa, il danno
patrimoniale per il lucro interrotto, come quello impedito
nel suo potenziale esplicarsi (cfr. Cass. sez. II, 7 agosto
2012, n. 14213; Cass. sez. II, 12 maggio 2010, n. 11486).
Non è invece certamente conf‌igurabile come in re ipsa un
danno non patrimoniale, inteso come disagio psico-f‌isico,
conseguente alla mancata utilizzazione di un’area comune
condominiale, potendosi ammettere il risarcimento del
danno non patrimoniale solo in conseguenza della lesione
di interessi della persona di rango costituzionale, oppure
nei casi espressamente previsti dalla legge, ai sensi del-
l’art. 2059 c.c., e sempre che si tratti di una lesione grave
e di un pregiudizio non futile (arg. da Cass., sez. un., 11
novembre 2008, n. 26972).
II. Sono del pari infondati il terzo motivo del ricorso
principale di An.Li., l’unico motivo del ricorso incidentale
di A.P. e l’unico motivo del ricorso incidentale di Sa.La. Per
def‌inire la soccombenza tra le rispettive domande e difese
delle parti, ed il correlato principio di causalità degli oneri
processuali, criteri essenziali per la regolazione delle spe-
se di lite (art. 91 c.p.c.), occorre ricordare che An.Li. do-
mandò la condanna dei coniugi A.P. e Sa.La. alla rimozione
dell’autovettura di proprietà del La. ed al risarcimento dei
danni. L’adito Giudice di pace di Cerignola prese atto che
l’automobile era stata rimossa in corso di causa e così def‌i-
nì con pronuncia in rito il rapporto processuale tra l’attrice
e Sa.La., compensando tra loro le spese di lite, statuizione
confermata dal Tribunale di Foggia. Viceversa, all’iniziale
condanna al risarcimento ed alle spese processuali subita
in primo grado da A.P., si è sostituita la decisione di appel-
lo che ha rigettato la domanda di risarcimento e compen-
sato le spese di entrambi i gradi. Il Tribunale ha valutato
in proposito come il La. avesse comunque causato la lite,
mentre l’appello della P. fosse stato in parte accolto. Si era
comunque verif‌icata tra le parti una situazione di recipro-
ca parziale soccombenza, che autonomamente giustif‌ica-
va la compensazione delle spese, visto che la domanda
proposta da An.Li., articolata in più capi, era risultata in
sostanza fondata quanto alla rimozione dell’occupazione
lesiva dell’area condominiale (domanda non accolta nel
merito solo per effetto della spontanea restitutio in inte-
grum eseguita dai convenuti in corso di giudizio), men-
tre era stata respinta nei suoi prof‌ili risarcitori. Trovando
comunque nella specie applicazione, ratione temporis, il
regime ex art. 92 c.p.c. introdotto dall’art. 2, comma 1, lett.
a), della legge 28 dicembre 2005, n. 263, il provvedimento
di compensazione, parziale o totale delle spese “per giusti
motivi” deve essere solo esplicitamente motivato. Ove non
vi abbia provveduto il primo giudice, i giusti motivi, per
colmare il tenore della pronuncia di primo grado, possono
essere indicati, in sede di appello, dal giudice chiamato a
valutare la correttezza della statuizione sulle spese, il qua-
le nell’esercizio del potere di correzione, può dare, entro
i limiti del “devolutum”, un diverso fondamento al dispo-
sitivo contenuto nella sentenza impugnata (Cass. sez. VI
-2, 28 maggio 2015, n. 11130). In tale regime, la scelta di
compensare le spese processuali rimane riservata al pru-
dente, ma comunque motivato, apprezzamento del giudice
di merito, la cui statuizione non può essere qui utilmente
censurata, poiché non risultano illogiche né contradditto-
rie le ragioni poste dal Tribunale alla base della sua moti-
vazione (Cass. sez. II, 17 maggio 2012, n. 7763).
III. Il ricorso principale e i due ricorsi incidentali van-
no perciò rigettati, compensandosi tra le parti le spese
del giudizio di cassazione in ragione della loro reciproca
soccombenza. Sussistono le condizioni per dare atto - ai
sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del
testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - dell’ob-
bligo di versamento, da parte della ricorrente principale e
dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unif‌icato pari a quello dovuto per le rispettive
impugnazioni integralmente rigettate. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 25 GIUGNO 2018, N. 16673
PRES. D’ASCOLA – EST. SCARPA – RIC. S.A. (AVV. GERMANI) C. CONDOMINIO X
(AVV. CARANCI)
Prova civile y Documentale y Scrittura privata y
Abusivo riempimento di foglio f‌irmato in bianco y
Assemblea condominiale y Partecipazione a mezzo
di rappresentante y Delega y Riempimento contra
pacta y Impugnazione della delibera adottata con
il voto del delegato infedele y Onere della prova y
Disconoscimento del contenuto della delega y Suff‌i-
cienza y Esclusione.
. In caso di partecipazione all’assemblea a mezzo di
rappresentante, qualora il condòmino rappresentato
impugni la deliberazione dell’assemblea, assumendo
che la stessa sia stata adottata in forza del voto del pro-
prio “infedele” delegato per abusivo riempimento della
delega f‌irmata in bianco (voto che abbia inciso sulla re-
golare costituzione dell’assemblea o sul raggiungimen-
to della maggioranza deliberativa prescritta dalla legge
o dal regolamento), deve fornire la prova di un accordo
di contenuto diverso da quello del foglio sottoscritto,
non essendo suff‌iciente il mero disconoscimento del
contenuto della delega. (Mass. Redaz.) (c.c., art. 2719;
c.p.c., art. 22; c.p.c., art. 214) (1)
(1) Nel senso che il disconoscimento non costituisce mezzo proces-
suale idoneo a dimostrare l’abusivo riempimento del foglio in bianco,
sia che si tratti di riempimento “absque pactis”, sia che si tratti di
riempimento “contra pacta”, dovendo, invece, essere proposta la que-
rela di falso, se si sostenga che nessun accordo per il riempimento sia
stato raggiunto dalle parti, e dovendo invece essere fornita la prova
di un accordo dal contenuto diverso da quello del foglio sottoscritto,
se si sostenga che l’accordo raggiunto fosse, appunto, diverso, v. Cass.
civ. 16 dicembre 2010, n. 25445 e Cass. civ. 12 giugno 2000, n. 7975,
entrambe in www.latribunaplus.it.
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 4 LUGLIO 2018, N. 17460
PRES. D’ASCOLA – EST. SCARPA – RIC. LI. (AVV. BUFANO) C. P. ED ALTRO (AVV.TI
TEDESCHI A. E TEDESCHI S.)
Parti comuni dell’edif‌icio y Rampa di accesso a
garage condominiale y Autovettura di un condomi-
no lasciata in sosta per oltre un anno davanti alla
rampa y Danno patrimoniale per gli altri condomini
y Danno in re ipsa y Risarcibilità y Sussistenza y Dan-
no non patrimoniale y Risarcibilità y Limiti.
. In tema di uso della cosa comune, ove sia provata l’u-
tilizzazione da parte di uno dei condomini della cosa
comune in modo da impedirne l’uso, anche potenzia-
le, agli altri partecipanti, è risarcibile, in quanto in re
ipsa, il danno patrimoniale per lucro interrotto e per
lucro impedito nel suo potenziale esplicarsi. Non è in-
vece conf‌igurabile come in re ipsa un danno non patri-
moniale, inteso come disagio psico-f‌isico conseguente
alla mancata utilizzazione di un’area comune condo-
miniale, e, pertanto, tale danno, per essere risarcito,
deve essere rigorosamente provato. (Principio afferma-
to relativamente ad autovettura lasciata in sosta per
oltre un anno davanti alla rampa di accesso a garage
condominiale) (Mass. Redaz.) (c.c., art. 1102; c.c., art.
2059) (1)
(1) In senso conforme, per quanto concerne la prima parte della
massima de qua, si rimanda a Cass. civ. 7 agosto 2012, n. 14213, e
Cass. civ. 12 maggio 2010, n. 11486, entrambe in www.latribunaplus.
it. Sulla risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali, cfr. Cass. civ.,
sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972, ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
An.Li. ha proposto ricorso in cassazione articolato in
tre motivi avverso la sentenza del Tribunale di Foggia del
15 novembre 2016, che aveva in parte accolto l’appello di
A.M.P. ed invece rigettato l’appello di Sa.La. contro la sen-
tenza n. 449/2008 resa dal Giudice di pace di Cerignola
e perciò respinto la domanda di risarcimento dei danni
avanzata dalla Li., compensando per intero le spese di
entrambi i gradi del giudizio. Resistono con distinti con-
troricorsi A.P. e Sa.La., i quali propongono anche ricorsi
incidentali, ciascuno in un motivo, ai quali An.Li. resiste a
sua volta con controricorso. An.Li. convenne i coniugi A.P.
e Sa.La. per sentirli condannare all’immediata rimozione
di un’autovettura di proprietà del La. lasciata in sosta per
l’intero giorno e da oltre un anno davanti alla rampa d’ac-
cesso del garage condominiale dell’edif‌icio di via (omis-
sis) (omissis). L’attrice chiese anche la condanna solidale
di entrambi i convenuti al risarcimento dei danni per il
patito disagio, da liquidarsi secondo equità. Il Giudice
di pace di Cerignola, con sentenza del 10 ottobre 2008,
dopo aver preso atto che l’automobile era stata rimossa in
data 28 febbraio 2007, e perciò disposto “l’estromissione”
del La. con compensazione delle spese, condannò A.P. a
risarcire ad An.Li. i danni stimati in € 300,00, nonché al
rimborso delle spese di lite.
Furono proposti distinti appelli da A.P. e Sa.La. e il Tribu-
nale di Foggia riformò la condanna risarcitoria, osservando
come l’utilizzo illegittimo di uno spazio comune, pur costi-
tuendo illecito potenzialmente produttivo di danno, non
potesse giustif‌icare una liquidazione equitativa del danno
stesso, essendo rimasta non provata la sussistenza di un
concreto pregiudizio subito dalla comproprietaria. Sull’ap-
pello del La., il Tribunale ritenne corretta la compensazio-
ne delle spese disposta dal primo giudice, avendo quegli
causato la necessità del promovimento della causa nei suoi
confronti in quanto autore materiale dell’illecito. Essendo
applicabile la previgente formulazione dell’art. 92 c.p.c., il
Tribunale compensò le spese di entrambi i gradi tra tutte le
parti, visti il parziale accoglimento dell’appello della P. e la
particolarità della questione riguardante il La. Il primo mo-
tivo del ricorso principale di An.Li. deduce l’omesso esame
di fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., sostenen-
do che mediante le tre fotograf‌ie e le due lettere raccoman-
date allegate sarebbe risultata evidente la prova del posi-
zionamento della Fiat Panda sulla rampa condominiale, e
quindi anche del danno da disagio patito. Il secondo motivo
del ricorso principale di An.Li. deduce la violazione o falsa
applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la disposta com-
pensazione delle spese processuali di entrambi i gradi del
giudizio, pur essendo soccombente, nei rispettivi rapporti
con l’attrice, la convenuta originaria A.P. Il terzo motivo
del ricorso principale di An.Li. deduce la violazione o falsa
applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la disposta com-
pensazione delle spese processuali di entrambi i gradi del
giudizio, pur essendo soccombente, nei rispettivi rapporti
con l’attrice, il convenuto originario Sa.La. L’unico motivo
del ricorso incidentale di A.P. deduce la violazione o falsa
applicazione dell’art. 92 c.p.c. per la disposta compensazio-
ne delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
L’unico motivo del ricorso incidentale di Sa.La. deduce la
violazione o falsa applicazione dell’art. 92 c. p.c. per la di-
sposta compensazione delle spese processuali di entrambi
i gradi del giudizio. Su proposta del relatore, che riteneva
che tanto il ricorso principale quanto i due ricorsi inciden-
tali potessero essere rigettati per manifesta infondatezza,
con la conseguente def‌inibilità nelle forme di cui all’art. 380
bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il
presidente ha f‌issato l’adunanza della camera di consiglio.
La ricorrente An.Li. ha presentato memoria ai sensi
dell’art. 380 bis, comma 2, c. p.c.
I. Il primo motivo del ricorso principale di An.Li. è inam-
missibile, in forza dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., perchè
non si riferisce con specif‌icità alla ratio decidendi della sen-
tenza impugnata. La ricorrente principale invoca l’esame
delle risultanze probatorie che dimostrerebbero come la Fiat
Panda veniva parcheggiata sulla rampa di accesso al garage
condominiale, ma si tratta di fatto non decisivo, agli effetti
dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in quanto fatto che non
avrebbe ex se portato ad una diversa soluzione della contro-
versia. Il Tribunale di Foggia non ha detto che non fosse sta-
to provato l’utilizzo illecito dello spazio comune da parte dei
convenuti, ma ha osservato come non risultasse dimostrato
un conseguente danno concreto subito dalla condomina Li.

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