Corte di Cassazione Civile sez. Ii, ord. 24 Luglio 2018, n. 19550

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Arch. loc. cond. e imm. 5/2018
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, ORD. 24 LUGLIO 2018, N. 19550
PRES. PETITTI – EST. SCARPA – RIC. Z. ED ALTRA (AVV.TI PIRO E GIUA) C. BO. ED
ALTRO (AVV.TI MANGILI E PEZZOTTA)
Proprietà y Azioni a difesa della proprietà y Nega-
toria y Cortile y Riconducibilità a bene comune ex
art. 1117 c.c. y Uso dello stesso y Molestie messe
in atto su detta area da parte di alcuni condomini
y Disciplina applicabile y Art. 1102 c.c. in tema di
uso legittimo delle cose comuni y Riconducibilità y
Azione ex art. 949 c.c. y Esperibilità y Esclusione.
. L’uso di un bene, quale, nella specie, un cortile, ri-
compreso fra le parti comuni di un condominio edilizio
deve trovare regolamentazione nella disciplina di cui
agli artt. 1117 e ss. c.c., la quale è costruita sulla base
di un insieme di diritti e obblighi, armonicamente co-
ordinati, contrassegnati dal carattere della reciprocità,
che escludono la possibilità di fare ricorso alla discipli-
na in tema di servitù, presupponente, invece, fondi ap-
partenenti a proprietari diversi, nettamente separati,
uno al servizio dell’altro. Non può, quindi, ipotizzarsi
un’azione negatoria ex art. 949 c.c. per la cessazione
delle molestie attribuite ad alcuni condòmini, i quali
transitano con automezzi in un cortile condominiale, in
quanto la qualità di partecipanti riconosciuta in capo
agli stessi deve essere regolata sulla base dell’art. 1102
c.c., norma avente per oggetto l’uso legittimo delle cose
comuni. (Mass. Redaz.) (c.c., art. 949; c.c., art. 1102;
c.c., art. 1117) (1)
(1) Cfr. nello stesso senso Cass. civ. 16 gennaio 2018, n. 884, in www.
latribunaplus.it.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
L.B. e M.Z. hanno proposto ricorso articolato in tre mo-
tivi avverso la sentenza n. 314/2014 della Corte d’appello
di Brescia, depositata il 4 marzo 2014. Resistono con con-
troricorso G.C. ed A.C.Bo.
Le ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi del-
l’art. 380 bis 1 c.p.c.
In via pregiudiziale, non può tenersi conto della nomina
dell’avvocato M.B. in sostituzione dell’avvocato A.P. per i
controricorrenti operata con l’ “atto di costituzione” data-
to 19 dicembre 2014, in quanto il presente procedimento è
stato instaurato anteriormente alla data di entrata in vi-
gore della legge 18 giugno 2009, n. 69, sicché non opera il
nuovo testo dell’art. 83 c.p.c., con la conseguenza che, nel
giudizio di cassazione, la procura, non rilasciata a margine
od in calce al ricorso e al controricorso, deve essere confe-
rita mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.
La Corte d’appello di Brescia, in riforma della senten-
za resa in primo grado il 9 giugno 2010 dal Tribunale di
Bergamo, sezione distaccata di Clusone, ha respinto le do-
mande proposte da L.B., con citazione dell’11 marzo 2004,
e da M.Z., a seguito del suo intervento, volte a far dichiara-
re l’inesistenza di qualsiasi servitù o diritto di passaggio a
favore della proprietà dei convenuti G.C. ed A.C.Bo. sull’a-
rea comune destinata a verde, compresa nel mappale 1456
sub 1, del complesso immobiliare (omissis), in (omissis).
L.B. e M.Z. avevano dedotto che G.C. ed A.C.Bo. transitas-
sero illegittimamente con autovetture per tale area verde
al f‌ine di accedere al giardino di loro proprietà esclusiva.
La Corte d’appello di Brescia, tenuto conto che G.C. ed
A.C.Bo avevano rinunciato alle loro domande riconvenzio-
nali di confessoria e negatoria servitutis, ha limitato il pro-
prio esame della fattispecie al disposto dell’art. 1102 c.c.,
per concludere che l’utilizzo del cortile comune a scopo
di transito da parte dei medesimi appellanti C. e Bo. fos-
se compatibile con l’uso di fatto dello spazio a piazzola di
parcheggio degli autoveicoli dei condomini accertato dal
CTU. L’accesso carrabile all’area comune dalla proprietà
C. – Bo. risultava, del resto, in base alla stessa attività pe-
ritale espletata, realizzato contemporaneamente alla co-
struzione del complesso. Non poteva perciò dirsi violata la
destinazione dell’area comune dall’uso per il transito con
autovetture praticato da G.C. ed A.C.Bo.
1. Il primo motivo di ricorso deduce l’omesso esame di
un fatto decisivo, consistente nella destinazione dell’area
comune per cui è causa a verde ed a passaggio pedona-
le, come emergerebbe dagli atti di acquisto B. e Z. e dalla
scheda catastale. Rispetto a tale destinazione la Corte
d’appello avrebbe, per contro, dato rilievo all’uso di fatto
a parcheggio del cortile, comunque inidoneo a mutare la
destinazione ad area verde impressa nei titoli di acquisto
B. e Z. e nella scheda catastale.
Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e fal-
sa applicazione dell’art. 1102 c.c., erroneamente applicato
dalla Corte d’appello, ad avviso delle ricorrenti, dovendo la
vicenda essere regolata sulla base dell’art. 949 c.c., ovvero
come azione negatoria del vincolo di transito carrabile po-
sto in essere dai convenuti sulla proprietà comune.
Il terzo motivo allega la violazione e falsa applicazione
degli artt. 1102 e 1108 c.c., avendo la Corte d’appello tenu-
to conto non della destinazione contrattuale del cortile,
quanto considerato l’uso di fatto a parcheggio. Ancora una
volta si rinvia ai titoli di acquisto B. e Z. ed alla scheda
catastale del 31 maggio 1995.

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