Corte Di Cassazione Civile Sez. III, 15 Marzo 2018, N. 6390

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giur
4/2018 Arch. loc. cond. e imm.
LEGITTIMITÀ
3. – L’accoglimento dei primi tre motivi determina l’as-
sorbimento delle altre censure.
La sentenza impugnata è cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto,
la causa può essere decisa nel merito con l’accoglimento
della domanda giudiziale e con la conseguente declara-
toria di nullità della impugnata delibera in data 9 marzo
2003 del condominio P., nella parte in cui dispone che “i
posti macchina disegnati...sul cortile...si intendono asse-
gnati ai condomini che non hanno acquistato un box nel
caseggiato dove esiste il loro alloggio”.
La novità della questione trattata impone la compensa-
zione tra le parti delle spese dell’intero giudizio. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 15 MARZO 2018, N. 6390
PRES. CHIARINI – EST. GRAZIOSI – P.M. FINOCCHI GHERSI (DIFF.) – RIC. M. (AVV.
CARINI) C. S.
Contratto di locazione y Sublocazione y Variazioni
del rapporto principale y Autonomia negoziale non
estendibile al contratto derivato.
. Nel caso in cui ad un contratto di locazione sia col-
legato, come contratto derivato, un contratto di sublo-
cazione avente in quanto tale ad oggetto, totalmente o
parzialmente, lo stesso bene oggetto del contratto prin-
cipale, l’autonomia negoziale delle parti del contratto
locatizio non si estende a disciplinare il regolamento
negoziale del contratto derivato. (Mass. Redaz.) (c.c.,
art. 1595; c.c., art. 1372) (1)
(1) Nel senso che la sublocazione – pur costituendo un caso di
collegamento negoziale f‌inalizzato ad un unico regolamento di re-
ciproci interessi tra due contratti, legislativamente f‌issato (e perciò
tipico), e comportante dipendenza unilaterale del contratto derivato
da quello fondamentale – conserva pur sempre la propria causa, cfr.
Cass. civ., 11 gennaio 2006, n. 260, in questa Rivista 2006, 282 e Cass.
civ. 23 luglio 2002, n. 10742, in www.latribunaplus.it. Utile il riferi-
mento anche alle citate Cass. civ., 18 luglio 2003, n. 11240, in Arch.
civ. 2004, 1412, con nota di NICOLETTA CORNELI e Cass. civ., 28
giugno 2001, n. 8844, in www.latribunaplus.it.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 13 aprile 2011 M.L. si op-
poneva a decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti
dal Tribunale di Napoli e avente ad oggetto il pagamento
a S.C. dell’importo di Euro 6476,88 oltre interessi, quali
canoni locatizi dovuti per il periodo aprile 2010 – novem-
bre 2010 in forza di contratto di sublocazione in cui la
opponente era subconduttrice: adduceva l’inesistenza del
contratto di sublocazione, essendo scaduto il contratto di
locazione, pur essendo stato poi rinnovato. Il S. si costitu-
iva, resistendo.
Con sentenza n. 9592/2014 il Tribunale accoglieva l’op-
posizione, ritenendo che il contratto di sublocazione fosse
cessato proprio per cessazione del contratto di locazione,
stipulato poi ex novo, non essendo stata d’altronde la sub-
conduttrice disponibile a stipulare un nuovo contratto ed
avendo anzi rilasciato l’immobile il 31 maggio 2010; re-
vocava pertanto il decreto ingiuntivo, ma condannava la
opponente a pagare Euro 1537,72, oltre interessi, quale
indennità di occupazione per aprile e maggio 2010.
Avendo proposto appello il S., cui controparte resiste-
va, la Corte d’appello di Napoli accoglieva il gravame, con-
fermando quindi il decreto ingiuntivo.
2. Ha presentato ricorso la M., sulla base di tre motivi,
da cui si è difeso con controricorso il S..
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è fondato.
Deve premettersi che l’eccezione di inammissibilità
relativa alle conclusioni del ricorso proposta dal controri-
corrente – nel ricorso di primo grado la M. aveva concluso
nel senso che il contratto di sublocazione fosse dichiarato
cessato il 4 ottobre 2008 e che fosse accertato l’avvenuto
pagamento delle "indennità di occupazione" dell’aprile-
maggio 2010; nel ricorso per cassazione chiede di cassare
la sentenza impugnata per i motivi esposti e di dichiarare
che il contratto decorrente dal 4 ottobre 2008 è ineff‌icace
e inopponibile al subconduttore come statuito dal Giudice
di primo grado – non risulta fondata, dato che, contestua-
lizzando secondo i canoni di una corretta interpretazione
tali conclusioni con quanto illustrato nel ricorso, emerge
trattarsi di una – ammissibile in astratto – richiesta di de-
cisione nel merito in conformità con quanto prospettato
ab origine, poichè la cessazione del contratto di subloca-
zione, secondo appunto la prospettazione della ricorrente,
deriva proprio dalla inopponibilità a sè quale subcondut-
trice del rinnovato contratto locatizio.
3.1.1 Il primo motivo denuncia, ex art. 360 comma 1, n.
3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1594,
1595 e 1366 c.c..
Adduce la ricorrente che la sublocazione è un rappor-
to obbligatorio derivato; pur essendo contratto autonomo,
sotto certi prof‌ili è condizionato dal rapporto locatizio, il
cosiddetto rapporto fondamentale. Di qui il dettato dell’art.
1595 comma 3, c.c.: "Senza pregiudizio delle ragioni del
subconduttore verso il sublocatore, la nullità o la risoluzio-
ne del contratto di locazione ha effetto anche nei confronti
del subconduttore...". Pertanto, se il subconduttore "deve
subire la regolamentazione pattizia che ha ab origine ac-
cettato in ragione del contratto principale da cui dipende
la sublocazione", non può però "essere costretto a subire
delle variazioni anche accidentali del rapporto principale
alle quali non abbia aderito". Prescindendo allora dall’ef-
fetto normativo o meno di tali variazioni, esse costituiscono
"una modif‌ica unilaterale" del rapporto principale: il terzo
che è subconduttore viene a dover subire, nel caso in esa-
me, una durata contrattuale più lunga senza avervi aderito
e senza averla preventivamente accettata nel contratto di
sublocazione; essa fu anzi espressamente rif‌iutata con rac-
comandata A.R. della M. in data 15 aprile 2010.
Il contratto locatizio originale, infatti, aveva previsto
due periodi di durata, ciascuno di sei anni, a partire dal
4 ottobre 1996, e tale avrebbe dovuto restare la scadenza
pure del contratto di sublocazione. Varrebbe qui il prin-

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