Corte di Cassazione civile sez. II, 6 ottobre 2017, n. 23396

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giur
Arch. loc. cond. e imm. 2/2018
LEGITTIMITÀ
comune, anzichè del pianerottolo-ballatoio, atteso che la
realizzazione del muro aveva comportato l’inglobamento
all’interno degli appartamenti del signor S. di una parte
consistente del vano in contestazione.
2.1. Anche tale motivo è inammissibile.
2.2. Vanno richiamate in argomento, mutatis mutandis,
le considerazioni già formulate innanzi sub 1.1 - 1.5. con
riferimento al primo motivo.
2.3. Ulteriore motivo di inammissibilità del motivo sta
nel fatto che la censura, nelle sue articolazioni, non attin-
ge la ratio decidendi sottesa alla pronuncia impugnata, in
quanto quest’ultima non si fonda sul rilievo per cui, alla
luce di quanto dichiarato dai testi escussi, il restringimen-
to del vano non avrebbe limitato in alcun modo l’uso della
scala comune, bensì sulla mancata dimostrazione, da par-
te della C., del potere di fatto (per quanto sopra detto,
compossesso soggettivo) esercitato sulla cosa-ballatoio
(cfr. pag. 4 della sentenza), laddove i testimoni escussi
avevano confermato che l’intero primo piano, ivi compre-
so il vano in oggetto, era sempre stato utilizzato dalla fa-
miglia dell’appellato, a tal punto che la sua dante causa
aveva locato a terzi il piano (cfr. pag. cit. della sentenza);
il riferimento alla scala sta nel fatto che, invece, è emersa
prova di possesso di essa. Trattasi, quindi, di fraintendi-
mento della portata della decisione impugnata.
3. Con il terzo motivo la ricorrente si duole della vio-
lazione dell’art. 1168 c.c., per aver la corte locale escluso
l’esistenza degli elementi della violenza e della clandesti-
nità, nonostante che, al momento della realizzazione del
muro, ella non fosse presente e il signor S., per quanto
avesse lei stessa tracciato la linea di demarcazione, avesse
poi occupato una parte del pianerottolo maggiore facendo,
per l’effetto, venir meno il consenso in precedenza presta-
to, e per non aver la stessa corte locale considerato che
spettava al resistente fornire la prova del consenso del
possessore alla privazione del suo possesso.
3.1. L’esame del motivo è assorbito. Invero, stante l’i-
nammissibilità dei precedenti motivi di ricorso, il motivo
stesso comporta censure in ordine a ulteriori elementi
dell’iter decisionale relativo alla fattispecie possessoria, il
cui risultato resterebbe fermo quand’anche - in mera ipo-
tesi - le censure stesse fossero fondate. Infatti, posto che
la decisione impugnata si è fondata sulla mancata prova,
da parte della signora C., dell’esercizio del potere di fatto
sul bene e sull’emersione, all’esito delle prove testimonia-
li, di un possesso esclusivo in capo al signor S., le ulteriori
considerazioni concernenti l’assenza di violenza e clande-
stinità del preteso spoglio, formulate dalla corte d’appello,
avrebbero potuto essere utilmente impugnate solo in caso
di fondatezza dei motivi di ricorso in tema di prova del
possesso.
4. Non essendo il ricorso accoglibile, le spese del pre-
sente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come
da dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,
comma 1-quater, si deve dar atto del sussistere dei presup-
posti per il versamento da parte della ricorrente dell’ul-
teriore importo pari al contributo unif‌icato dovuto per il
ricorso a norma dell’art. 13 cit., comma 1-bis. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 6 OTTOBRE 2017, N. 23396
PRES. BIANCHINI – EST. SABATO – P.M. CELESTE (CONF.) – RIC. CONDOMINIO X
(AVV. DE MICHELI) C. EREDI N.G. (N.C.)
Assemblea dei condomini y Convocazione y Av -
viso di convocazione dell’assemblea condominiale
inviato mediante lettera raccomandata non conse-
gnata per l’assenza del destinatario y Rispetto del
termine ex art. 66 disp. att. c.c. y Onere della prova
a carico del condominio y Contenuto.
. In tema di condominio, l’avviso di convocazione
dell’assemblea, ex art. 66 disp. att. c.c. (nel testo appli-
cabile “ratione temporis”), è un atto unilaterale recet-
tizio onde, ai f‌ini della prova della decorrenza del ter-
mine dilatorio di cinque giorni antecedenti l’adunanza
di prima convocazione, condizionante la validità delle
deliberazioni, è suff‌iciente e necessario che il condo-
minio dimostri la data in cui esso è pervenuto all’indi-
rizzo del destinatario, ex art. 1335 c.c., con l’ulteriore
conseguenza che, nell’ipotesi di invio dello stesso con
lettera raccomandata, ove questa non sia consegnata
per l’assenza del destinatario, detta data coincide con
quella di rilascio dell’avviso di giacenza del plico presso
l’uff‌icio postale, in quanto idoneo a consentirne il riti-
ro. (c.c., art. 1335; att. c.c., art. 66; l. 20 novembre 1982,
n. 890, art. 8) (1)
(1) Si veda la recente Cass. civ. 3 novembre 2016, n. 22311, in que-
sta Rivista 2017, 40, relativa a fattispecie del tutto simile a quella
in esame.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il tribunale di Torino ha accolto l’impugnazione, pro-
posta con ricorso del 23 febbraio 2006, da parte di N.G. di
delibere assunte in data 20 gennaio 2006 dall’assemblea
del condominio in (omissis).
2. La corte d’appello di Torino ha, con sentenza depo-
sitata il 12 gennaio 2012, rigettato l’appello principale del
condominio, mentre ha accolto quello incidentale del si-
gnor N. in tema di spese processuali.
3. In particolare, la corte d’appello ha ritenuto - con-
fermando sul punto quanto opinato dal tribunale, che con-
seguentemente non aveva esaminato per assorbimento le
altre ragioni di opposizione alle delibere - non fosse stata
provata la ricezione dell’avviso di convocazione nei con-
fronti del signor N. cinque giorni prima dell’adunanza, ri-
tenendo applicabile il principio della scissione degli effet-
ti delle notif‌iche e, quindi, ritenendo che la convocazione
inviata per posta si perfezioni, per il destinatario, con il
compimento della giacenza o con il ritiro del piego.
4. Il condominio ricorre - aff‌idandosi a due motivi - per
la cassazione di detta sentenza. Gli eredi di N.G., cui il ri-
corso è stato notif‌icato impersonalmente e collettivamen-
te stante il decesso dopo la pubblicazione della sentenza,
non svolgono difese.

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