Corte di Cassazione civile sez. II, 17 ottobre 2017, n. 24471

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giur
2/2018 Arch. loc. cond. e imm.
LEGITTIMITÀ
12775/16; 25098/16 ), secondo cui “in tema di imposta co-
munale sugli immobili (ICI), l’immobile che sia stato
iscritto nel catasto fabbricati come rurale, con l’attribu-
zione della relativa categoria (A/6 o 0/10), in conseguenza
della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L.
n. 557 del 1993, art. 9, conv. con L. n. 133 del 1994, e succes-
sive modif‌icazioni, non è soggetto all’imposta ai sensi del
combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma
1 bis, convertito con modif‌icazioni dalla L. n. 14 del 2009,
e del D.L.vo n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a). L’at-
tribuzione all’immobile di una diversa categoria catastale
deve essere impugnata specif‌icamente dal contribuente
che pretenda la non soggezione all’imposta per la ritenuta
ruralità del fabbricato, restando altrimenti quest’ultimo as-
soggettato ad ICI: allo stesso modo il Comune dovrà impu-
gnare l’attribuzione della categoria catastale A/6 o 0/10 al
f‌ine di potere legittimamente pretendere l’assoggettamen-
to del fabbricato all’imposta. Per i fabbricati non iscritti in
catasto l’assoggettamento all’imposta è condizionato all’ac-
certamento positivamente concluso della sussistenza dei
requisiti per il riconoscimento della ruralità del fabbricato
previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, e successive modif‌i-
cazioni che può essere condotto dal giudice tributario inve-
stito dalla domanda di rimborso proposta dal contribuente,
sul quale grava l’onere di dare prova della sussistenza dei
predetti requisiti. Tra i predetti requisiti, per gli immobili
strumentali, non rileva l’identità tra titolare del fabbricato
e titolare del fondo, potendo la ruralità essere riconosciuta
anche agli immobili delle cooperative che svolgono attività
di manipolazione, trasformazione, conservazione, valoriz-
zazione o commercializzazione dei prodotti agricoli confe-
riti dai soci”.
Le ragioni condivisibilmente espresse dalle Sezioni
Unite con la sentenza testé citata si sostanziano nella
considerazione del fatto che la norma di interpretazione
autentica di cui al D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma
1 bis, convertito con modif‌icazioni dalla L. n. 14 del 2009
(Ai sensi e per gli effetti della L. 27 luglio 2000, n. 212,
art. 1, comma 2, il D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 504, art.
2, comma 1, lett. a), deve intendersi nel senso che non si
considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte
o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i
requisiti di ruralità di cui alla L. 30 dicembre 1993, n. 557,
art. 9, convertito, con modif‌icazioni, dalla L. 26 febbraio
1994, n. 133, e successive modif‌icazioni) ha la funzione di
determinare in quale categoria catastale è classif‌icabile
il fabbricato per il che, se l’immobile è classif‌icato come
rurale con attribuzione della relativa categoria (A/6 per
le unità abitative e D/10 per gli immobili strumentali alle
attività agricole) perchè in possesso dei requisiti indicati
dalla richiamata norma, esso è automaticamente esente
dall’imposizione Ici. Perciò alla classif‌icazione catastale
va ricollegata l’imponibilità. Se il fabbricato è già stato
classif‌icato come rurale, con attribuzione della relativa
categoria, perchè in possesso dei requisiti indicati dalla
norma di cui al D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, con-
vertito, con modif‌icazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n.
133, e successive modif‌icazioni, è automaticamente esclu-
so dall’area di imponibilità ai f‌ini ICI ed è precluso ogni
accertamento mentre, qualora il fabbricato non sia stato
catastalmente classif‌icato come rurale, il proprietario che
ritenga sussistenti i requisiti per il riconoscimento come
tale deve impugnare la classif‌icazione operata al f‌ine di ot-
tenerne la relativa variazione. L’accertamento dei predetti
requisiti in difformità dalla attribuita categoria catastale
non può essere incidentalmente compiuto dal giudice tri-
butario che sia stato investito della domanda di rimborso
dell’ICI da parte del contribuente poiché compete all’or-
gano che ha adottato il provvedimento di classamento la
modif‌ica di esso, eventualmente all’esito di azione giudi-
ziale promossa dall’interessato. Per i fabbricati non iscritti
in catasto, invece, l’accertamento della ruralità può essere
direttamente e immediatamente compiuto dal giudice che
sia investito dalla pretesa del contribuente di conseguire il
rimborso dell’ICI pagata per il fabbricato al quale ritenga
spetti il riconoscimento come fabbricato rurale; in questo
caso, trattandosi di domanda fondata su una pretesa esen-
zione dall’imposta, spetterà al contribuente dimostrare la
sussistenza dei requisiti indicati nel D.L. n. 557 del 1993,
art. 9, commi 3 e 3 bis.
L’orientamento di legittimità così delineato non è
scevro da alcuni precedenti di segno contrario (v. Cass.
16973/15; 10355/15; 14013/12 e talune altre), secondo i
quali l’esenzione dall’Ici dovrebbe venire riconosciuta in
ragione del solo carattere di ruralità concretamente rive-
stito dall’immobile (nel senso, ricordato, di strumentalità
all’esercizio dell’attività agricola), a prescindere dal suo
classamento catastale.
Si tratta però di voci, largamente minoritarie, che si ri-
tiene in questa sede di dover disattendere; segnatamente
perchè non basate su una revisione critica del problema
tale da poter superare quanto già affermato dalla pronun-
cia delle Sezioni Unite n. 18565 del 21 agosto 2009.
3. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processua-
li, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
(Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 17 OTTOBRE 2017, N. 24471
PRES. MIGLIUCCI – EST. SABATO – P.M. SERVELLO (DIFF.) – RIC. C. (AVV.
CAFARELLI) C. SA. GI. ED ALTRI (AVV. SARTORELLI)
Condominio negli edif‌ici y Parti comuni dell’edi-
f‌icio y Modalità di esercizio del possesso y Piane-
rottolo comune y Spoglio del possesso di una sua
porzione y Prova dello ius possessionis y Onere y
Estensione.
. Con riferimento al pianerottolo come bene comune,
il proprietario-possessore di un’unità abitativa in con-
dominio, spogliato del possesso di una porzione di
ballatoio, ha l’onere, come incombente a qualunque
possessore, di fornire la prova dello ius possessionis,
ossia dell’esercizio di un potere di fatto corrispondente
all’esercizio del diritto di proprietà, con oggetto il bal-

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