Corte Di Cassazione Civile Sez. II, 29 Dicembre 2016, N. 27360

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giur
Arch. loc. cond. e imm. 1/2018
LEGITTIMITÀ
della Corte territoriale secondo cui il mero silenzio serbato
dal locatore al momento della ricezione delle chiavi - fatto
ex se inidoneo nel caso concreto ad integrare adempimen-
to della obbligazione di rilascio - non assume, in difetto
di altri elementi circostanziali convergenti, inequivoco
signif‌icato di volontà negoziale abdicativa del diritto alla
percezione dei canoni relativi al semestre in corso, risul-
tando inidoneo allo scopo il far valere la non rispondenza
della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito
alla opinione che di essi abbia la parte e, in particolare, il
prospettare un soggettivo preteso migliore e più appagante
coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali
aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità
della valutazione degli elementi di prova e dell’apprezza-
mento dei fatti, attengono al libero convincimento del giu-
dice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convin-
cimento. Diversamente il motivo di ricorso per cassazione
ex art. 360 n. 5 c.p.c., si risolverebbe in un’inammissibile
istanza di revisione delle valutazioni effettuate, ed in base
ad esse, delle conclusioni raggiunte dal giudice di merito
(cfr. Corte cass. sez. lav. 23 maggio 2007 n. 12052; id. I sez.
7 marzo 2007 n. 5274; id. III sez. V marzo 2007 n. 5066; id.
sez. lav. 23 dicembre 2009 n. 27162).
In conclusione il ricorso deve essere rigettato, non oc-
correndo pronunciare sulle spese di lite non avendo svolto
difese la parte intimata. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 29 DICEMBRE 2016, N. 27360
PRES. MIGLIUCCI – EST. GRASSO – P.M. SERVELLO (CONF.) – RIC. FANCIULLI
(AVV.TI CIABATTINI E ROSSI) C. ROLICH ED ALTRA (AVV.TI PETRETTI E PARODI)
Condominio orizzontale y Case a schiera y Conf‌i-
gurabilità y Condizioni.
. In tema di condominio, in considerazione del rappor-
to di accessorietà necessaria che lega le parti comuni
dell’edif‌icio alle proprietà singole, delle quali le prime
rendono possibile l’esistenza stessa o l’uso, la condo-
minialità non è esclusa per il solo fatto che le costru-
zioni siano realizzate, anziché come porzioni di piano
l’una sull’altra (condominio verticale), quali proprietà
singole in sequenza (villette a schiera, condominio in
orizzontale), poiché la nozione di condominio è conf‌i-
gurabile anche nel caso di immobili adiacenti orizzon-
talmente in senso proprio, purché dotati delle struttu-
re portanti e degli impianti essenziali indicati dall’art.
1117 c.c.. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza
impugnata, che aveva escluso che la ricorrenza di un
condominio - sia pure cd. minimo - in presenza di due
appartamenti a schiera, facenti parte del medesimo
immobile, costituito da un unico corpo di fabbrica re-
alizzato in virtù di una sola licenza edilizia e dotato di
fondamenta, strutture portanti e tetto unitari e sepa-
rati tra loro in linea verticale, da terra al soff‌itto della
mansarda, da una tramezzatura divisoria). (c.c., art.
1117; c.c., art. 1118; att. c.c., art. 61; att. c.c., art. 62)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 5 febbraio 2009 il Tribunale di Ales-
sandria, Sezione distaccata di Novi Ligure, rigettò la
domanda avanzata da Sarais Maria e Rolich Elisabetta
nei confronti di Fanciulli Daniela, con la quale era stato
chiesto condannarsi la convenuta a rimborsare la metà di
quanto speso per la conservazione del comune immobile,
difettando, a parere del decidente, la prova che la Fan-
ciulli avesse tenuto condotta trascurante, quindi inerte,
davanti ad un intervento necessario di consolidamento.
Proposto appello gli attori, la Corte di Torino, con sen-
tenza depositata il 16 febbraio 2012, accolta l’impugna-
zione, condannò la Fanciulli a rimborsare la metà dello
speso, con gli interessi nella misura legale dalla domanda.
La Fanciulli ricorre per cassazione avverso quest’ulti-
ma determinazione.
Resistono con controricorso i primigenei attori.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e
falsa applicazione degli artt. 1100, 1117, 1134, c.c., omes-
sa e insuff‌iciente motivazione su un fatto controverso e
decisivo.
Assume la ricorrente che la Corte di merito aveva er-
rato nel reputare versarsi nell’ipotesi della comunione,
dovendosi, invece ritenere sussistere la fattispecie del
condominio minimo o piccolo condominio. Situazione que-
sta che ricorre non solo allorquando restino in comunione
non scioglibile strutture essenziali dell’edif‌icio, ma anche
ove, in presenza di edif‌ici separati, sussista una corte di
servizi comuni ai predetti. Nella specie, trattavasi di un’u-
nica costruzione, autorizzata sulla base di una sola licenza
edilizia, che attraverso il tramezzamento verticale aveva
dato vita a due case d’abitazione, che avevano in indisso-
lubile comunione, oltre alle fondamenta, i muri portanti,
il tetto e la parete divisoria. A ciò consegue, prosegue la
ricorrente, che la disciplina applicabile era quella di cui
all’art. 1134, c.c., avente presupposti non assimilabili alla
previsione di cui all’art. 1110, c.c.
Con il secondo motivo, denunziante violazione e fal-
sa applicazione dell’art. 1110, c.c., la Fanciulli afferma
che per potersi affermare che il comunista chiamato al
rimborso versi in stato di trascuranza occorre che pre-
viamente al medesimo sia stato dato congruo preavviso,
che venga provocata una deliberazione dei partecipanti
alla comunione mediante f‌issazione d’assemblea, pur ove
i partecipanti siano solo due, non potendo una tale rituale
convocazione essere sostituita da mere comunicazioni o
dall’emergere in fatto della necessità d’intervenire. Con-
stava dalle risultanze probatorie che la ricorrente non ave-
va mai avuto una tale informativa e tantomeno che fosse
stata invitata ad una riunione assembleare. Aveva avuto
solo approssimativa conoscenza dell’intervento di risana-
mento e solo dopo che la controparte aveva già deciso lo
stesso e avviato i lavori, incaricando l’impresa esecutrice.
Con il terzo motivo, denunziante violazione e falsa ap-
plicazione dell’art. 112, c.p.c., la ricorrente lamenta che

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